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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29049/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Un condannato aveva presentato istanza di accesso a misure alternative alla detenzione, in via principale affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. e, in via subordinata, anche altre misure alternative, ma il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna l’aveva dichiarata inammissibile perché mancava la certificazione di tossicodipendenza e la pena residua risultava superiore a quattro anni. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 69-bis ord. pen., sostenendo che, ai fini del computo della pena residua e dell’ammissibilità dell’istanza, si sarebbe dovuta considerare la liberazione anticipata maturabile ma ancora non riconosciuta; secondo la difesa, computando 225 giorni di liberazione anticipata la pena residua sarebbe scesa sotto la soglia dei quattro anni. Ha inoltre richiamato la possibilità di presentare l’istanza nei novanta giorni antecedenti al maturare dei presupposti per la misura richiesta.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ordinario. Ha ricostruito la disciplina dell’art. 69-bis ord. pen. come modificata dal D.L. n. 92 del 2024, affermando che, quando l’istanza di misura alternativa è proposta nei novanta giorni antecedenti al maturare dei presupposti di accesso, ai fini della valutazione preliminare occorre tener conto della liberazione anticipata potenzialmente rilevante e deve essere attivato il relativo procedimento. Nel caso concreto, la domanda era stata presentata in tale finestra temporale e dunque non poteva essere dichiarata de plano inammissibile sulla sola base del dato aritmetico della pena residua superiore a quattro anni, senza considerare i 225 giorni di liberazione anticipata astrattamente rilevanti. Per contro, il testo non consente di estendere la decisione ad altre misure diverse dall’affidamento in prova ordinario. Il provvedimento è stato quindi annullato limitatamente a tale richiesta, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 94 ord. pen.

    richiamato come base della richiesta di affidamento in prova ai tossicodipendenti, ma la decisione si concentra sull’affidamento ordinario e sulla disciplina processuale di ammissibilità

  • art. 47 ord. pen.

    norma che disciplina l’affidamento in prova al servizio sociale ordinario, oggetto dell’annullamento con rinvio

  • art. 69-bis ord. pen.

    deve essere applicato nella valutazione dell’ammissibilità dell’istanza di misura alternativa presentata nei novanta giorni antecedenti al maturare dei presupposti, tenendo conto della liberazione anticipata potenzialmente maturata e attivando il relativo procedimento

  • art. 5 D.L. n. 92 del 2024

    ha modificato l’art. 69-bis ord. pen., incidendo sulla disciplina della liberazione anticipata e sul suo rilievo d’ufficio nei procedimenti di sorveglianza

  • art. 678 c.p.p.

    richiamato per il reclamo avverso l’ordinanza in materia di liberazione anticipata

  • art. 127 c.p.p.

    richiamato per le modalità di comunicazione o notificazione del provvedimento

  • art. 30-bis ord. pen.

    richiamato in relazione al procedimento di reclamo avverso l’ordinanza sulla liberazione anticipata

Massime di principio

  • Quando l’istanza di accesso a una misura alternativa alla detenzione è presentata nei novanta giorni antecedenti al maturare dei relativi presupposti, il giudice deve considerare anche la liberazione anticipata astrattamente rilevante ai fini del computo della pena espiata, non potendo fondare l’inammissibilità solo sul residuo formale di pena.
  • In tale situazione deve essere attivato il procedimento di valutazione della liberazione anticipata in parallelo all’istanza della misura alternativa, perché la verifica dei presupposti di accesso non può prescindere dal beneficio eventualmente maturato ma non ancora riconosciuto.
  • La dichiarazione di inammissibilità de plano è illegittima quando presuppone il mancato superamento della soglia di pena senza aver previamente considerato il meccanismo dell’art. 69-bis ord. pen. nei casi in cui esso sia applicabile.
  • La disciplina della liberazione anticipata, dopo le modifiche normative richiamate dalla Corte, opera in modo sistematico e officioso in corrispondenza di specifici momenti dell’esecuzione, incidendo anche sulla valutazione preliminare delle istanze di misure alternative.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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