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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04879/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2013, fondato sulle risultanze di un PVC della Guardia di Finanza, ritenendo che il contribuente avesse omesso di dichiarare redditi d'impresa derivanti da consegne di materiale ferroso a un'impresa del settore, per un importo complessivo di euro 7.894,00. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti ai giudici tributari, sostenendo tra l'altro che l'attività fosse stata svolta solo saltuariamente e in misura inferiore a quella accertata. In cassazione deduceva, con il primo motivo, la nullità del procedimento per violazione dell'art. 214 c.p.c., assumendo di avere tempestivamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui buoni di consegna e che l'accertamento fosse fondato esclusivamente su tali documenti; con il secondo motivo lamentava ultrapetizione e nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1 d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR aveva valorizzato la tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni, questione non sollevata dall'Agenzia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 214 c.p.c. attribuisce il disconoscimento della scrittura privata alla parte contro la quale il documento è prodotto, e non a chi lo produce; inoltre ha osservato che la decisione di merito non era fondata solo sui buoni di consegna, ma anche su ulteriori rationes decidendi non specificamente censurate, in particolare sull'ammissione parziale delle consegne, sull'assenza di indicazione dei quantitativi effettivamente consegnati, sulla mancata prova contraria e sulla mancata tenuta di scritture contabili. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dal rigetto del primo e comunque infondato, poiché il giudice può rilevare d'ufficio la tempestività o intempestività dell'esercizio di poteri processuali delle parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    "Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione"

    Il disconoscimento della scrittura privata spetta alla parte contro la quale il documento è prodotto; non opera a favore di chi ha prodotto il documento e contesta l'autenticità della sottoscrizione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le censure sono state veicolate come nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata invocata la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso l'ultrapetizione.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale parametro processuale del giudizio tributario, senza specifiche affermazioni autonome decisive.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario, il disconoscimento della scrittura privata è un potere della parte nei cui confronti il documento è prodotto; chi produce il documento non può avvalersi dell'art. 214 c.p.c. per contestarne l'autenticità.
  • Se una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata impugnazione di una sola di esse rende comunque intatta la decisione.
  • Nel giudizio tributario, quando il contribuente ammette in parte la percezione di compensi, grava su di lui l'onere di provare in modo puntuale i quantitativi contestati e l'eventuale minore imponibile, non essendo sufficiente una contestazione generica.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio la tempestività o l'intempestività dell'esercizio di poteri processuali delle parti, anche in assenza di una specifica eccezione avversaria.
  • La contestazione dell'autenticità di sottoscrizioni apparentemente apposte su documenti prodotti in giudizio non trasferisce automaticamente alla controparte l'onere di chiedere la verificazione se il documento è stato prodotto dallo stesso apparente sottoscrittore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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