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Sentenza

Sentenza n. 5890/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto emesso il 14 ottobre 2022 dal Questore di Roma e notificato al ricorrente il 20 ottobre 2022, con il quale è stata rigettata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da “motivi umanitari ‐ regime transitorio” a “motivi di lavoro subordinato”, presentata il 16 giugno 2020 dal ricorrente, nonché di ogni altro atto, della stessa o di altra autorità, precedente, contemporaneo o successivo, ancorché non conosciuto dal ricorrente, che sia presupposto o conseguenza dell'atto impugnato.

Giustizia amministrativa202300479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Roma sulla conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari in regime transitorio a motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo, con il primo motivo, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, sostenendo che il diniego si fondava erroneamente sull'assenza di redditi, poiché egli lavorava già al momento della domanda e aveva successivamente svolto ulteriori attività lavorative percependo altri redditi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che il preavviso di rigetto non gli sarebbe mai stato notificato. L'amministrazione ha prodotto una relazione e documentazione a sostegno della legittimità del diniego. Nel provvedimento impugnato il Questore aveva rilevato che l'interessato non aveva allegato documentazione attestante il reddito e l'attività lavorativa, non aveva riscontrato la comunicazione ex art. 10-bis e non aveva dimostrato la disponibilità di un reddito adeguato e di fonte lecita, ritenuto requisito necessario per il rilascio del titolo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il diniego si fondava sulla circostanza non contestata che il ricorrente non aveva mai prodotto all'amministrazione documentazione relativa alla propria situazione lavorativa e reddituale. Inoltre, la documentazione lacunosa depositata in giudizio non dimostrava che, alla data di adozione del diniego, il ricorrente disponesse di una posizione lavorativa idonea ad assicurargli un reddito sufficiente al sostentamento. Non sono stati quindi ritenuti utili i documenti relativi a lavori successivi o comunque non sottoposti all'amministrazione nel procedimento. Il secondo motivo è stato ritenuto evidentemente infondato, poiché dagli atti risultava comprovata la notifica del preavviso di rigetto il 27 gennaio 2021. La domanda cautelare era già stata respinta. Le spese processuali sono state eccezionalmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione di preavviso di rigetto risultava notificata all'interessato; pertanto non sussisteva la violazione dedotta.

  • art. 13, comma 2 e 2-bis, d.P.R. 394/1999

    La disponibilità di un adeguato reddito da lavoro e/o comunque proveniente da fonte lecita, atto a garantire il proprio sostentamento all’interno del territorio nazionale costituiva saldo e imprescindibile requisito alla concessione del permesso di soggiorno.

    Il giudice ha richiamato la disponibilità di un reddito adeguato e di fonte lecita come requisito per la concessione del titolo richiesto; la sua dimostrazione grava sul richiedente nell'ambito del procedimento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il diniego di conversione di un permesso di soggiorno, il richiedente deve dimostrare nel procedimento amministrativo la disponibilità di un reddito adeguato e di fonte lecita, idoneo al proprio sostentamento; la mera produzione in giudizio di documentazione lacunosa o di elementi relativi a rapporti di lavoro successivi non dimostra, di per sé, la sussistenza del requisito alla data del diniego.
  • Non sussiste difetto di istruttoria quando il diniego si fonda sulla mancata produzione, da parte dell'interessato, della documentazione necessaria a comprovare la propria condizione lavorativa e reddituale e gli atti di causa non consentono comunque di accertare la sussistenza del requisito richiesto.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non è configurabile quando dagli atti risulta la regolare notifica all'interessato del preavviso di rigetto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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