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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24582/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Nord e ritenuto che fosse maturata la decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005 (termine spirato il 31/12/2007), rispetto a cartelle di pagamento derivanti da ruolo formato per imposte (IVA e ritenute) relative a dichiarazioni della società Auto 2; in particolare si discuteva se la notifica della cartella alla società (e non alla socia coobbligata) impedisca o meno la maturazione della decadenza nei confronti della socia e se l'agente della riscossione dovesse notificare la cartella anche alla socia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia Nord; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione per decidere le questioni rimaste. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, quando si procede nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di essi impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. Inoltre la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla legittimazione passiva, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la legittimazione in tema di notificazione delle cartelle spetta all'ente impositore.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La norma impone che il concessionario notifichi la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede a pena di decadenza; la Corte interpreta il testo nel senso che la notificazione ad uno dei destinatari è sufficiente a impedire la decadenza anche in capo all'altro coobbligato

  • art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005 (conv. in L.)

    Norma richiamata in relazione al termine di decadenza contestato; la Corte valuta la decorrenza e l'estensione degli effetti della notificazione ai fini della decadenza

  • art. 1310 c.c.

    Richiamato come riferimento civilistico (interruzione della prescrizione) ma la Corte ritiene non necessario fondare la soluzione su tale norma, essendo l'effetto già desumibile dall'art. 25 del d.P.R. 602/73 e dalla specialità della materia tributaria

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Norma procedurale tributaria evocata tra le regole di rito in tema di impugnazioni; utilizzata nella ricostruzione della legittimazione e della partecipazione alla lite

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato per analogia sul tema della estensione degli effetti della notificazione a uno dei coobbligati (proroga del termine se notificato ad almeno uno dei coautori/obbligati in solido)

  • artt. 2966, 2290, 2991, 2304 c.c.

    Norme civilistiche richiamate nelle censure riguardanti responsabilità del socio e questioni di diritto civile connesse; la Corte le esamina per chiarire la natura della responsabilità del socio e i limiti dell'analogia civilistica rispetto alla disciplina tributaria

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    Citato nella giurisprudenza contrastante (riferimento a termini decadenziali in materia di formazione del ruolo); la Corte distingue quella fattispecie dalla regola applicata nel caso di specie

  • reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 201, comma 3

    Richiamato per motivi di analogia giurisprudenziale: negli ambiti doganali la notificazione ad uno dei debitori solidali ha effetto sugli altri; la Corte utilizza quell'indirizzo come supporto alla soluzione

Massime di principio

  • La notificazione tempestiva della cartella di pagamento ad uno dei soggetti (debitore iscritto a ruolo o coobbligato) impedisce la maturazione della decadenza prevista dall'art. 25 d.P.R. 602/73 anche nei confronti degli altri coobbligati, pur se ignari della notifica.
  • Non è necessario fondare l'effetto conservativo della notificazione sul principio civilistico dell'interruzione della prescrizione (art. 1310 c.c.); la disciplina speciale tributaria e il testo dell'art. 25 DPR 602/73 sono già idonei a produrre tale effetto.
  • Il coobbligato mantiene comunque efficaci possibilità di difesa: può impugnare la cartella contestando il titolo (ruolo), l'esistenza del credito tributario o il proprio fondamento di responsabilità (p.es. recesso anteriore, natura di accomandante, patto limitativo opponibile).
  • L'agente della riscossione può notificare la cartella alternativamente al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato; l'obbligo di notificare a tutti non è imposto dalla norma e sarebbe incompatibile con il beneficium excussionis spettante a taluni coobbligati.
  • Per garantire l'effettività del diritto di difesa del coobbligato, la cartella notificata al coobbligato dovrebbe riportare la ragione della pretesa e non limitarsi a un mero rinvio all'avviso di accertamento notificato alla società; in caso di cessazione del rapporto societario il socio receduto deve essere informato in modo adeguato.
  • In caso di contenzioso sulla notificazione delle cartelle la legittimazione passiva spetta all'ente impositore (Agenzia delle entrate), anche se l'agente della riscossione è parte nei rapporti esecutivi.
  • La notificazione ad uno solo dei coobbligati può trasformare il rischio di azione prolungata in un termine certo, perché dal momento della notificazione decorre il termine prescrizionale che disciplina l'azione di recupero.

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