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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24583/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva dichiarato la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione nei confronti delle socie Bardine Edda e Tronribella Federica per presunta tardiva notifica delle cartelle di pagamento. Il ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973 e del codice civile, sostenendo che le cartelle erano state emesse a seguito del passaggio in giudicato di sentenze che avevano rigettato i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento e quindi erano tempestive; inoltre si deduceva che la notifica alla società impediva la decadenza anche nei confronti dei coobbligati solidali (le socie).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha censurato la decisione impugnata per errata applicazione dell'art. 25 DPR 602/1973 e per mancata considerazione della differenza tra cartelle derivanti da avvisi d'accertamento divenuti definitivi per passaggio in giudicato e quelle non derivanti da giudicato. Ha confermato che, quando la cartella deriva da sentenza passata in giudicato (in particolare per IVA), la riscossione è regolata dalla prescrizione di cui all'art. 2953 c.c. (termine decennale) e non dalle regole di decadenza dell'art. 25; ha altresì affermato che la notifica della cartella alla società (coobbligato) è idonea a impedire la decadenza anche nei confronti dei coobbligati solidali. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria per nuovo esame conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 25, d.P.R. n. 602/1973

    Norma sulla decadenza per mancata notifica della cartella; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non sia applicabile quando la cartella di pagamento ha per titolo una sentenza passata in giudicato relativa all'avviso di accertamento (soprattutto per IVA), essendo in tal caso rilevante la prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c.

  • art. 1310 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso originario; non è risultata decisiva per il provvedimento della Corte che ha invece incentrato la decisione sulla disciplina della decadenza e della prescrizione tributaria.

  • art. 46, comma 17, legge 18 giugno 2009, n. 69

    Norma che ha abbreviato a sei mesi il termine per proporre impugnazioni; la Corte ha ricordato che la riduzione si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

  • art. 58, comma 1, legge n. 69/2009

    Richiamata per delimitare l'ambito temporale di applicazione del termine abbreviato per le impugnazioni.

  • art. 62, d.lgs. n. 546/1992

    Previsione che rimanda alle norme processuali civili per il giudizio di cassazione tributaria; la Corte l'ha richiamata per confermare l'applicazione delle norme ordinarie sui termini processuali.

  • art. 327 c.p.c. (v.t.)

    Termine ordinario (pre-riforma) di un anno per proporre ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile il termine più lungo al caso concreto per ragioni temporali del primo grado.

  • art. 2953 c.c.

    Norma sulla prescrizione decennale dell'actio iudicati; la Corte l'ha richiamata per affermare che il diritto alla riscossione derivante da sentenza passata in giudicato è disciplinato da questo termine e non dalle decadenze amministrativo-tributarie.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20

    Norma sulle sanzioni tributarie e termini di prescrizione quinquennali; richiamata a confronto con il diverso regime applicabile quando la definitività deriva da sentenza passata in giudicato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2

    Richiamato per confrontare meccanismi di imputazione e litisconsorzio nelle società; la Corte ha evidenziato l'assenza di un analogo meccanismo per l'IVA che impedisca l'emissione di giudicati opponibili ai soci non parte.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Norma sull'imputazione dei redditi delle società di persone ai soci; la Corte l'ha citata per spiegare quando sussiste litisconsorzio necessario e quando il giudicato relativo ai soci può essere esteso.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 14

    Norma sulla necessità del contraddittorio e integrazione del contraddittorio nei procedimenti tributari; richiamata nella valutazione della partecipazione dei soci al giudizio di impugnazione dell'avviso.

  • art. 2495 cod. civ.

    Norma sulla cancellazione delle società e gli effetti estintivi; la Corte ha osservato che l'estinzione opera con effetti dalla riforma e non rende invalide notifiche eseguite anteriormente al diverso regime.

Massime di principio

  • Se la cartella di pagamento deriva da una sentenza passata in giudicato sull'avviso di accertamento (es. per IVA), la riscossione è regolata dalla prescrizione decennale dell'art. 2953 c.c. e non dalle decadenze previste dall'art. 25 DPR 602/1973.
  • La notifica della cartella alla società iscritta a ruolo può essere idonea a impedire la decadenza anche nei confronti dei coobbligati solidali (es. soci), salvo che non risulti che il giudicato non sia opponibile al singolo coobbligato per mancata partecipazione al processo.
  • Nelle materie dove vige unità di accertamento (es. redditi di società di persone ai sensi del DPR 917/86 art.5), il ricorso proposto da uno solo dei soggetti può implicare litisconsorzio necessario: l'assenza dei soci dal processo può impedire l'estensione del giudicato nei loro confronti.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non rende automaticamente invalide notifiche eseguite anteriormente al regime di estinzione previsto dalla successiva riforma; occorre valutare il momento giuridico rilevante.
  • Il beneficium excussionis del socio (possibilità di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale) e il rispetto del diritto di difesa del coobbligato non impediscono che la notifica ad un coobbligato operi come atto impeditivo della decadenza, purché il coobbligato possa comunque esercitare le proprie eccezioni in giudizio.
  • Attenzione ai termini processuali per le impugnazioni: la riduzione a sei mesi prevista dalla legge n. 69/2009 opera solo per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per i precedenti resta applicabile il termine ordinario (un anno, v.t.).
  • In presenza di più cartelle aventi natura diversa (IVA vs tributi sui redditi), va valutata separatamente la rilevanza del giudicato e la disciplina della prescrizione/decadenza per ciascuna tipologia di tributo.

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