Sentenza n. 5227/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Molise che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna di rigore e il rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Al militare era stata irrogata la sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna di rigore per avere omesso di comunicare al proprio Comando la presentazione di due denunce-querele contro altri militari dell'Arma, relative a fatti attinenti al servizio. Le denunce erano state presentate rispettivamente presso la Guardia di Finanza e la Procura militare, a distanza di mesi dai fatti, e l'Amministrazione ne aveva appreso l'esistenza incidentalmente. Il ricorrente aveva dedotto, in primo grado e poi in appello, la tardività dell'avvio del procedimento disciplinare; l'insussistenza dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010; l'inapplicabilità della disciplina militare e delle sanzioni per avere esercitato il diritto di denuncia; il contrasto dell'obbligo di comunicazione con la normativa sul whistleblowing; il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'illogicità, la sproporzione e il carattere ritorsivo della sanzione; la violazione delle garanzie partecipative e difensive; nonché l'illegittimità costituzionale della disposizione regolamentare e la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla tempestività, ha ritenuto rispettato l'art. 1398 d.lgs. n. 66/2010, poiché il procedimento era stato avviato circa tre mesi dopo il primo nulla osta della Procura e poco più di un mese dopo l'acquisizione del decreto di archiviazione: il requisito dell'avvio "senza ritardo" impone una ragionevole prontezza, da valutare considerando anche il tempo necessario all'Amministrazione per conoscere e ponderare i fatti. L'art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010 è stato interpretato come riferito a ogni evento potenzialmente incidente sul servizio e posto a tutela dell'Amministrazione militare. La presentazione di denunce relative a fatti di servizio e riguardanti altri militari costituisce un evento con possibili riflessi sul servizio, sicché il militare deve informarne sollecitamente la scala gerarchica, anche senza comunicare dettagli coperti dal segreto istruttorio. L'obbligo di comunicazione non impedisce di presentare denunce all'autorità giudiziaria e non sanziona l'esercizio del diritto di denuncia, ma l'omissione della comunicazione interna. Il Collegio ha escluso l'applicabilità della tutela whistleblowing, rilevando che le denunce riguardavano vicende personali e la gestione del rapporto di servizio, non condotte denunciate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione; ha inoltre considerato irrilevante, nel caso concreto, la disciplina dell'art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 24/2023. La sanzione è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata, anche in considerazione della recidiva e del parere della Commissione di disciplina. Il sindacato giurisdizionale sulla gravità dei fatti e sulla misura della sanzione è stato limitato ai manifesti vizi di logicità o travisamento, non ravvisati. Sono state respinte anche le censure relative alla partecipazione, al contraddittorio e alla motivazione, poiché la contestazione descriveva la condotta e il procedimento si era svolto secondo le regole applicabili alla consegna di rigore. L'eccezione di illegittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante, perché la disciplina sul whistleblowing non era applicabile alla fattispecie; il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stato escluso perché la questione non era rilevante e investiva essenzialmente l'interpretazione del diritto interno e la valutazione dei fatti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione
Il termine impone una ragionevole prontezza nell'avvio del procedimento, da contemperare con la necessità dell'Amministrazione di acquisire e valutare i fatti e con la tutela del diritto di difesa dell'incolpato.
art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010
Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: ... b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio
L'obbligo comprende gli eventi potenzialmente incidenti sul servizio, inclusa la presentazione di denunce relative a fatti di servizio e riguardanti altri militari, quando l'Amministrazione non ne abbia altrimenti conoscenza.
artt. 713, 717 e 751, comma 2, d.P.R. n. 90/2010
Le disposizioni sono state applicate per ricondurre l'omessa comunicazione alla violazione dei doveri attinenti al grado, del senso di responsabilità e degli obblighi disciplinari del militare.
art. 1355, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. n. 66/2010
La disposizione ha costituito il parametro per la valutazione della mancanza disciplinare e della sanzione, anche considerando i precedenti disciplinari.
Non esclude la sanzione, poiché la condotta sanzionata era l'omessa comunicazione interna e non la presentazione delle denunce.
art. 1350, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 66/2010
La disciplina militare si applica al soggetto in quanto qualificatosi come militare in relazione ai compiti di servizio.
art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001
La tutela whistleblowing presuppone una segnalazione effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione; non si applica a contestazioni o rivendicazioni attinenti esclusivamente al rapporto personale di lavoro o ai rapporti con superiori.
art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 24/2023
Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante ...
La disciplina esclude le contestazioni e rivendicazioni connesse a un interesse personale o ai rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è un rimedio nella disponibilità delle parti; il giudice nazionale può non rinviare quando la questione non è rilevante per la decisione o la corretta interpretazione del diritto dell'Unione è evidente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Massime di principio
- L'obbligo del militare di comunicare senza ritardo al proprio comando gli eventi potenzialmente incidenti sul servizio comprende la presentazione di denunce relative a fatti di servizio e riguardanti altri militari, quando tali fatti possano incidere sull'immagine, sull'organizzazione o sul regolare funzionamento dell'Amministrazione militare.
- L'obbligo di comunicazione interna non comprime il diritto del militare di presentare denunce all'autorità giudiziaria: la condotta disciplinarmente rilevante consiste nell'omissione della comunicazione al comando, non nell'esercizio del diritto di denuncia.
- La tutela del whistleblowing non si applica alle denunce finalizzate esclusivamente alla tutela di interessi personali o alla contestazione di vicende inerenti al rapporto individuale di lavoro e ai rapporti gerarchici; è necessario che la segnalazione sia diretta alla tutela dell'integrità della pubblica amministrazione e riguardi condotte rientranti nell'ambito oggettivo della disciplina.
- La clausola secondo cui il procedimento disciplinare militare deve essere instaurato "senza ritardo" non impone un automatismo dalla data materiale dei fatti, ma richiede una ragionevole prontezza decorrente dalla conoscenza dell'infrazione, compatibile con il tempo necessario all'Amministrazione per acquisire e valutare gli elementi rilevanti.
- La valutazione della gravità della condotta e della misura della sanzione disciplinare militare è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesti vizi di logicità, travisamento dei fatti o dei presupposti.
- Il giudice nazionale non è tenuto a disporre il rinvio pregiudiziale quando la questione prospettata non è rilevante per la decisione o riguarda essenzialmente l'interpretazione del diritto interno e la valutazione dei fatti, senza un effettivo problema di interpretazione uniforme del diritto dell'Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →