Cassazione Civile, Ordinanza n. 34671/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Lo studio associato aveva chiesto l’ammissione al passivo, in chirografo, di un credito per compensi maturati dai propri associati quali componenti effettivi del collegio sindacale di una società poi fallita, per il periodo 1.1.2020-5.11.2020. La curatela aveva eccepito l’inadempimento/inesatto adempimento dei sindaci, sostenendo che essi non avessero rappresentato nella relazione al bilancio un’operazione societaria di acquisto e successiva retrocessione di un pacchetto azionario, operazione nota ai sindaci e idonea a incidere sulla corretta lettura del risultato di esercizio. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento e negando l’ammissione del credito. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: sosteneva, in sintesi, che (i) la relazione dei sindaci non andasse aggiornata per fatti sopravvenuti verificatisi dopo il suo deposito; (ii) i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio rilevassero per gli amministratori, non per i sindaci; (iii) i revisori non fossero tenuti a partecipare alle assemblee e quindi non potessero conoscere il fatto sopravvenuto; (iv) l’eccezione di inadempimento fosse sproporzionata rispetto alla presunta omissione e, trattandosi di attività professionale complessa, operasse l’art. 2236 c.c.; (v) le funzioni di vigilanza sindacale e di revisione contabile fossero distinte, con conseguente diritto almeno al compenso per la diversa attività svolta; (vi) anche a voler ritenere fondata l’eccezione, non si sarebbe potuto estinguere il credito senza una domanda risarcitoria o una compensazione ritualmente dedotta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di una domanda di ammissione al passivo proposta dai sindaci per il loro compenso, la curatela possa opporre l’eccezione di totale o parziale inadempimento/inesatto adempimento agli obblighi contrattuali del sindaco, secondo i principi sull’onere della prova nei contratti a prestazioni corrispettive. Ha inoltre affermato che il dovere di vigilanza del collegio sindacale ex art. 2403 c.c. è ampio e non si esaurisce nel controllo formale, ma impone anche di segnalare fatti rilevanti sopravvenuti, specie quando noti ai sindaci e idonei a incidere sulla comprensione del bilancio. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla gravità/inesattezza dell’adempimento e ha giudicato inammissibili o infondate le censure relative alla speciale difficoltà, alla distinzione tra funzioni di sindaco e revisore e alla pretesa necessità di una domanda risarcitoria o di una compensazione espressa. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 98 legge fall.
norma processuale richiamata per l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso.
richiamato dal ricorrente in tema di corretta redazione del bilancio e dei principi contabili, ma la Corte non gli attribuisce un ruolo decisivo autonomo nella soluzione.
principio contabile OIC n. 29
richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che i fatti sopravvenuti rilevanti possono incidere sulla lettura del bilancio, ma il dovere di segnalazione dei sindaci deriva soprattutto dal loro obbligo di vigilanza.
principio di revisione internazionale ISA Italia 560
richiamato dal ricorrente per escludere un obbligo di aggiornamento della relazione; la Corte non accoglie questa lettura.
artt. 11 e 14 del d.lgs. n. 39/2010
richiamati per i doveri del revisore legale; la Corte esclude che impediscano la rilevanza dell’omessa segnalazione di fatti sopravvenuti noti ai sindaci.
richiamato per il termine di deposito della relazione dei sindaci; la Corte non ne fa discendere un’esenzione dal dovere di segnalare fatti rilevanti conosciuti successivamente o comunque in relazione all’approvazione del bilancio.
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 39/2010
richiamato per il contenuto della relazione di revisione e il relativo deposito; non esclude, secondo la Corte, la responsabilità/inesatto adempimento per omissione di rilievi dovuti.
la Corte lo richiama come parametro per affermare che i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio devono essere indicati nella nota integrativa dagli amministratori; da ciò desume un corrispondente dovere di segnalazione dei sindaci nell’ambito della vigilanza.
richiamato dal ricorrente per sostenere il principio di competenza; la Corte non lo ritiene ostativo alla rilevanza dei fatti successivi rilevanti.
norma usata dalla Corte per evidenziare il rilievo dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio ai fini informativi del bilancio.
richiamato dal ricorrente sulla convocazione/partecipazione assembleare; la Corte ritiene comunque infondato il motivo sulla conoscenza del fatto e sul dovere di vigilanza.
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo per escludere la conoscenza o il dovere di segnalazione.
richiamato dal ricorrente per la revisione legale; la Corte conferma la coesistenza delle funzioni ma non la tesi esonerativa.
richiamato per la gravità dell’inadempimento; la Corte afferma che la sua valutazione è di fatto e non decisiva ai fini dell’eccezione di inadempimento nei medesimi termini della risoluzione.
norma centrale: consente al fallimento/curatela di opporre l’eccezione di inadempimento o inesatto adempimento per paralizzare la domanda di compenso del sindaco, anche in caso di adempimento inesatto e nei limiti della buona fede.
richiamato dal ricorrente per la speciale difficoltà della prestazione; la Corte non accoglie la censura e rileva che la questione non risultava trattata nel merito.
l’art. 2403 c.c. è la base del dovere di vigilanza ampia dei sindaci; l’art. 2402 c.c. è richiamato nel motivo sulla distinta disciplina del compenso.
richiamato per la responsabilità contrattuale e la regola dell’inadempimento nei rapporti corrispettivi; la Corte lo collega all’eccezione di inadempimento.
richiamato dal ricorrente per sostenere che l’effetto estintivo sarebbe proprio della risoluzione, non dell’eccezione; la Corte distingue l’eccezione dalla risoluzione.
richiamato per asserita pronuncia ultra/extra petita sulla compensazione; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte reputa le censure generiche o comunque inammissibili.
richiamato come parametro della diligenza professionale dei sindaci e della prova dell’esatto adempimento.
Massime di principio
- Quando il creditore è un sindaco o revisore che agisce per il proprio compenso, la curatela fallimentare può paralizzare l’ammissione del credito opponendo l’eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento, purché alleghi e provi i fatti storici da cui derivi la deviazione dai doveri di vigilanza.
- Il dovere di vigilanza del collegio sindacale non è meramente formale o documentale: comprende l’obbligo di attivarsi con gli strumenti più idonei in relazione al caso concreto e di segnalare fatti rilevanti, specie se conosciuti, che incidano sulla corretta comprensione della gestione sociale e del bilancio.
- I fatti rilevanti sopravvenuti alla chiusura dell’esercizio possono essere giuridicamente apprezzabili non solo per gli amministratori ma anche per i sindaci, se necessari a rappresentare correttamente la situazione societaria e se noti agli stessi nell’ambito della loro funzione di controllo.
- L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non richiede, come la risoluzione, il requisito della gravità dell’inadempimento; è sufficiente un inadempimento anche inesatto, ferma la valutazione di buona fede e proporzionalità nel concreto.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione valutazioni di merito sulla gravità dell’inadempimento o sulla proporzione del rifiuto di pagamento se la motivazione del giudice di merito è congrua e non viziata nei limiti deducibili in cassazione.
- La distinzione tra incarico di sindaco e incarico di revisore legale non esclude che, ai fini del compenso, possano venire in rilievo inadempimenti inerenti al dovere di vigilanza complessivo quando il fatto omesso incide sulla funzione di controllo societario nel suo complesso.
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