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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31888/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione e a una multa di 3.000.000 euro per concorso nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione all'art. 12, commi 1 e 3-bis, comma 3, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. 286/1998. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, durante una traversata marittima diretta verso l'Italia, con circa 295 migranti a bordo, l'imputato aveva svolto il ruolo di addetto ai motori, intervenendo in occasione di più avarie e contribuendo così al buon esito della traversata e all'ingresso clandestino dei migranti. La Corte d'appello aveva confermato la decisione del Tribunale. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione della fattispecie, sostenendo che non fossero provati né il nesso causale tra il proprio intervento sul motore e l'ingresso clandestino dei migranti né il dolo di contribuire all'illecito. Ha dedotto che la propria condotta avrebbe potuto essere occasionale, determinata da contingenti esigenze della navigazione o finalizzata soltanto a consentire il proprio ingresso in Italia, senza assunzione di un ruolo organizzato nell'equipaggio. Con il secondo motivo ha denunciato vizi della motivazione, lamentando l'omessa o apparente risposta alle censure relative all'attendibilità dei migranti escussi, a presunti condizionamenti investigativi, alle modalità dei riconoscimenti fotografici, alle incongruenze spazio-temporali dei racconti e all'assenza di prova di accordi o contatti tra i coimputati. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. e il travisamento della prova, sostenendo che le dichiarazioni dei migranti, assunti come testimoni assistiti e indagati ai sensi dell'art. 10-bis del d.lgs. 286/1998, avrebbero richiesto specifici riscontri esterni e non avrebbero potuto riscontrarsi reciprocamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati i motivi, rilevando anzitutto la presenza di una doppia conforme e l'autonoma valutazione delle prove da parte della Corte d'appello. La responsabilità è stata ritenuta adeguatamente fondata sulle dichiarazioni convergenti di più migranti, che avevano individuato l'imputato come soggetto incaricato di intervenire sui motori durante le avarie, nonché sugli ulteriori elementi corroboranti costituiti dalla sua libertà di movimento a bordo, dal possesso di arnesi e dalle tracce di olio o carburante sugli indumenti. Tali elementi sono stati valutati unitariamente e hanno consentito di ritenere non occasionale il ruolo svolto, ma consapevolmente funzionale al buon esito della traversata. La Corte ha escluso lo stato di necessità, ritenendo l'imputato membro dell'equipaggio, quanto meno per la traversata considerata, e ha giudicato adeguata la motivazione della sentenza d'appello sulle contestazioni difensive relative all'attendibilità dei testi, ai riconoscimenti fotografici e alle asserite incongruenze. Ha inoltre affermato che le dichiarazioni dei testimoni assistiti possono riscontrarsi reciprocamente quando ciascuna sia intrinsecamente attendibile, concordante nel nucleo essenziale e non risultino accordi fraudolenti o reciproche suggestioni. Le divergenze riguardanti aspetti meramente circostanziali non sono state ritenute idonee a disarticolare il quadro probatorio.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    La responsabilità è stata ricondotta al concorso di persone nel reato, in ragione del contributo consapevole prestato dall'imputato alla traversata.

  • art. 12, commi 1, 3 e 3-bis, lettere a), b), c) e d), d.lgs. 286/1998

    La condotta di favoreggiamento dell'ingresso clandestino può essere realizzata da chiunque, anche dallo straniero irregolare che, contribuendo al trasporto illecito altrui, agevoli contestualmente il proprio ingresso. Nel caso concreto, l'intervento consapevole quale addetto ai motori è stato ritenuto contributo causalmente rilevante al buon esito della traversata.

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati di reato connesso o probatoriamente collegato possono riscontrarsi reciprocamente, purché ciascuna sia intrinsecamente attendibile, concordante nel nucleo essenziale e non sussistano specifici elementi indicativi di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni.

  • art. 350 c.p.p.

    La disposizione è richiamata in relazione alle dichiarazioni inizialmente rese dai migranti durante le indagini; la Corte ha poi valorizzato la successiva escussione in sede di incidente probatorio.

  • art. 10-bis d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata per la posizione processuale dei migranti, ascoltati come testimoni assistiti in quanto indagati per la violazione della disciplina dell'immigrazione.

  • art. 54 c.p.

    Lo stato di necessità è stato escluso poiché il ruolo dell'imputato quale addetto ai motori è stato ritenuto preordinato e integrante l'appartenenza all'equipaggio, non una mera reazione occasionale a una situazione contingente.

  • art. 192, comma 1, c.p.p.

    La valutazione della prova dichiarativa richiede un esame complessivo dell'attendibilità e della convergenza delle dichiarazioni, effettuato dai giudici di merito senza automatismi.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    La sentenza dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il contributo rilevante può consistere anche nello svolgimento, durante la traversata, di una funzione logistica o tecnica indispensabile al buon esito del trasporto, purché sia provato il collegamento causale con l'ingresso clandestino e la consapevolezza di contribuire a tale risultato.
  • La circostanza che l'autore della condotta sia egli stesso uno straniero irregolare e persegua anche il proprio ingresso nel territorio nazionale non esclude, di per sé, la configurabilità del favoreggiamento dell'ingresso illegale altrui.
  • Il ruolo di cosiddetto migrante-scafista non trafficante può integrare un contributo concorsuale consapevole quando, valutati unitariamente gli elementi dichiarativi e indiziari, risulti che il soggetto sia stato destinato a una funzione specifica e non abbia agito per una mera contingenza occasionale.
  • Nel ricorso per cassazione, una criticità relativa a una singola valutazione probatoria non determina il vizio della motivazione quando il restante apparato argomentativo conservi autonomamente i nuclei essenziali della ricostruzione dei fatti; l'annullamento è giustificato solo se la censura disarticola un elemento essenziale della decisione.
  • Le dichiarazioni di soggetti ascoltati come testimoni assistiti, imputati dello stesso reato o di reato connesso o probatoriamente collegato, possono riscontrarsi reciprocamente se ciascuna è intrinsecamente attendibile, concordante nel nucleo essenziale e non emergono elementi specifici di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni.
  • Le divergenze tra dichiarazioni accusatorie relative ad aspetti meramente circostanziali non compromettono necessariamente la loro attendibilità quando esse convergano sul nucleo essenziale della condotta contestata e siano coerenti con il complessivo compendio probatorio.
  • La motivazione della sentenza d'appello è adeguata quando dimostra di avere esaminato le questioni decisive e indica le ragioni del convincimento, senza necessità di rispondere analiticamente a ogni singola deduzione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneProveImpugnazioni
RamiImmigrazioneProcesso penale
IstitutiConcorso di personeNesso di causalitàOnere della prova

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