Cassazione Penale, Sentenza n. 31872/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato ex art. 187, comma 8, d.lgs. 30/04/1992 n. 285 per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per uso di stupefacenti dopo essere stato fermato il 16/05/2020. Tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova (la Corte d'Appello avrebbe errato nel riportare le conclusioni del Procuratore Generale, avrebbe ignorato una memoria difensiva e avrebbe valutato erroneamente la prova circa il rinvenimento di sostanze e i segnali di alterazione); (2) omessa valutazione della memoria difensiva del 13/01/2023, che avrebbe contenuto deduzioni decisive; (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: l'omessa considerazione della memoria non è rilevante perché la memoria non conteneva censure nuove e decisive, e l'errata indicazione delle conclusioni del Procuratore Generale non ha inciso sulla decisione. Il dedotto travisamento della prova è inammissibile nel caso di "doppia conforme" salvo che l'elemento travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado, cosa non avvenuta; la Corte territoriale aveva inoltre adeguatamente motivato la valutazione degli indici di consumo (eccessiva loquacità, occhi lucidi) e del rinvenimento di pipette e residui di marijuana nella disponibilità dell'imputato, ritenendoli contestuali alla guida. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'Appello ha motivato congruamente il rigetto della causa di non punibilità, richiamando elementi di gravità (guida senza patente, veicolo privo di assicurazione, detenzione di sostanze). Conseguenze pratiche: confermata la decisione di merito e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8 (Codice della Strada)
art. 187, comma 8, d.lgs. 30/04/1992 n. 285
Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per uso di stupefacenti si configura quando vi sia un ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di stupefacenti e gli operanti abbiano acquisito elementi utili a motivare l'obbligo di analisi di laboratorio; la contestualità del rinvenimento di residui e la presenza di indici sintomatici al momento della guida sono rilevanti
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il ricorrente dimostra che la motivazione di secondo grado ha utilizzato un elemento inesistente o ha omesso di valutare una prova decisiva e solo se tale elemento è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una motivazione rigorosa sulle forme di estrinsecazione del comportamento, sulla gravità e sul bisogno di pena; il giudice deve valutare gli elementi ritenuti rilevanti secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
Fornisce i criteri per valutare la gravità dell'offesa e la personalità dell'autore ai fini della determinazione della pena e della possibile applicazione della causa di non punibilità per tenuità; il giudice può indicare solo gli elementi ritenuti rilevanti
codice di procedura penale, art. 616
Regola le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con possibilità di condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- L'omessa menzione o la mancata considerazione di una memoria difensiva non comporta automaticamente l'annullamento della decisione: rileva solo se la memoria contiene deduzioni inedite e decisive rispetto a quanto già proposto
- Il vizio di travisamento della prova in presenza di due decisioni conformi (tribunale e corte d'appello) è ammesso in cassazione solo se il dato probatorio contestato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado
- Per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per uso di stupefacenti è decisiva la sussistenza di un ragionevole fondato sospetto derivante da indici sintomatici della guida e dal rinvenimento di oggetti o residui riconducibili all'uso o alla detenzione di stupefacenti, valutati nella loro contestualità rispetto alla guida
- La localizzazione dei residui di sostanza (sulla persona o all'interno del veicolo) è meno rilevante della contestualità temporale rispetto alla guida e della disponibilità della sostanza da parte del conducente
- La richiesta della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una motivazione specifica e non può basarsi su generiche affermazioni: il giudice deve esaminare gli elementi ritenuti rilevanti secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione la sentenza di merito resta efficace e il ricorrente può essere condannato a spese e a somme a favore della cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31814/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31817/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31819/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31820/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31821/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31823/2023 del 24/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →