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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33048/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce dalla donazione paterna di due porzioni di un fabbricato: a una sorella fu attribuito il piano terra, all'altra il piano primo. Il fabbricato era coperto da un lastrico solare accessibile solo tramite un portone e una scala collocati nell'unità assegnata alla resistente. La resistente aveva chiesto di essere riconosciuta comproprietaria del lastrico e, soprattutto, di poter accedere alla terrazza attraverso la proprietà della sorella, anche per farne uso, oltre al risarcimento del danno. Il tribunale aveva riconosciuto la comproprietà del lastrico al 50% ma aveva escluso il diritto di accesso e uso. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che, in base all'atto di donazione e alla situazione oggettiva dell'immobile, fosse sorta per destinazione del padre di famiglia una servitù di passaggio a favore della resistente per accedere al lastrico e usarlo. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) erroneo inquadramento della fattispecie e falsa interpretazione della donazione, sostenendo che il riconoscimento della proprietà del portone e della scala in capo a una sola sorella fosse incompatibile con la costituzione della servitù di passaggio; 2) in subordine, tardività e difetto di titolo della domanda di costituzione della servitù; 3) ulteriore travisamento della prova in tema di interpretazione dell'atto di donazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, in contrasto con i limiti del giudizio di legittimità. Ha osservato che la corte territoriale aveva valorizzato le caratteristiche del lastrico, considerato non solo copertura ma anche terrazza fruibile, e aveva interpretato il silenzio dell'atto di donazione sull'accesso alla terrazza come indice della costituzione, al momento della divisione/donazione dei due appartamenti, di una servitù per destinazione del padre di famiglia. La censura sulla mancanza di titolo è stata reputata infondata perché la parte resistente non aveva fatto valere una servitù convenzionale, ma una servitù ex art. 1062 c.c., per la quale era sufficiente l'atto di donazione e la verifica dei relativi presupposti oggettivi. La memoria depositata non ha aggiunto argomenti nuovi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso

  • art. 1062 c.c.

    la servitù per destinazione del padre di famiglia può essere accertata verificando, alla luce del titolo e della situazione oggettiva del bene, la sussistenza dei presupposti legali

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel rilievo sulla sufficienza della produzione dell'atto di donazione a fondamento della domanda di accertamento della servitù ex art. 1062 c.c.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, né proporre una mera rilettura del materiale istruttorio.
  • Quando si deduce una servitù per destinazione del padre di famiglia, non occorre allegare un titolo negoziale costitutivo della servitù, essendo sufficiente il titolo di provenienza e la verifica, da parte del giudice di merito, dei requisiti oggettivi previsti dalla legge.
  • I diritti reali di godimento sono diritti autodeterminati: nelle azioni relative, la causa petendi coincide con il diritto fatto valere e non con il titolo che ne costituisce la fonte, che rileva essenzialmente sul piano probatorio.
  • La censura di travisamento della prova è inammissibile se si risolve in una diversa lettura delle risultanze istruttorie e non denuncia un vero vizio logico-giuridico della motivazione.
  • Il silenzio del titolo su un accesso o una modalità di godimento può essere valorizzato, insieme alla situazione oggettiva del bene, per accertare la costituzione per destinazione del padre di famiglia di una servitù necessaria al suo uso.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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