Sentenza del 17/07/2023 n. 721 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla validità della notifica via PEC di cartelle esattoriali inviate da un indirizzo PEC del mittente che non risultava registrato nei pubblici elenchi gestiti per le notificazioni. Il contribuente contestava l'inesistenza della notifica (con conseguente illegittimità dell'estratto di ruolo) e, in subordine, la prescrizione o la decadenza di talune cartelle relative alla tassa automobilistica.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e ha riformato la sentenza di primo grado rigettando il ricorso introduttivo della s.r.l. A. C. Il giudice ha ritenuto valida la notifica effettuata da un indirizzo PEC non presente nei registri delle pubbliche amministrazioni purché sia prodotta la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna completa di attestazione di conformità, idonea a certificare l'avvenuto recapito. Ha altresì escluso l'ammissibilità delle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate tardivamente e ha osservato l'eventuale mancato interesse qualificato all'impugnazione dell'estratto di ruolo. Il contribuente è stato condannato al rimborso delle spese in favore delle altre parti, liquidate in E. 450 per ciascuna parte e per ciascun grado oltre accessori di legge.
Norme richiamate
termine per impugnare gli atti in materia tributaria
La Corte ha ritenuto inammissibili le eccezioni di prescrizione e decadenza proposte tardivamente oltre il termine previsto dall'art. 21, quindi tali eccezioni devono essere sollevate entro i termini di legge per essere valutate.
art. 12, comma 4-bis DPR n. 602/1973
interesse qualificato nell'impugnazione dell'estratto di ruolo
Il Collegio ha richiamato il requisito dell'interesse qualificato per l'impugnazione dell'estratto di ruolo, osservando che la mancanza di tale interesse costituisce ulteriore motivo di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 25 e art. 26 DPR n. 602/1973
presupposti e titoli per l'espropriazione fiscale
Richiamate dal contribuente per sostenere l'illegittimità della pretesa erariale in assenza di notifica valida; la Corte ha però ritenuto che la notifica fosse valida e quindi il titolo non era viziato per quella causa.
art. 16-ter, comma 1 D.L. n. 179/2012, conv. L. n. 221/2012
Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
La norma individua i registri pubblici (IPA, Reginde, Inipec, registro gestionale del Ministero della Giustizia) che devono contenere indirizzi destinati alle notificazioni; la Corte però interpreta la disciplina nel senso che l'obbligo di registrazione riguarda primariamente l'indirizzo del destinatario e non impedisce la validità di notifiche inviate da PEC di una pubblica amministrazione se comprovata la consegna mediante ricevuta analogica con attestazione di conformità.
Massime di principio
- La notifica via PEC proveniente da un indirizzo del mittente non presente nei registri pubblici può comunque essere considerata valida se è prodotta la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna completa di attestazione di conformità, che certifica il recapito.
- L'onere della prova circa eventuali errori tecnici del sistema informatico che avrebbero impedito il corretto recapito grava sulla parte che eccepisce tale nullità; senza prova contraria la ricevuta con attestazione è idonea a provare la notifica.
- I registri pubblici (IPA, Reginde, Inipec, registro del Ministero della Giustizia) servono principalmente a garantire la certezza dell'indirizzo del destinatario; la mancata iscrizione del mittente non invalida automaticamente la notifica se la provenienza dell'atto dall'amministrazione è dimostrabile.
- Le eccezioni di prescrizione o decadenza vanno sollevate tempestivamente nei termini previsti dalla normativa (es. art. 21 D.lgs. 546/1992); eccezioni sollevate tardivamente possono essere respinte.
- Per impugnare un estratto di ruolo è necessario avere l'interesse qualificato previsto dalla normativa; la mancanza di tale interesse può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Prassi consigliata per il destinatario: conservare sempre la documentazione recepita (PEC e soprattutto la ricevuta analogica con attestazione di conformità) e, se si contesta la notifica, produrre tempestivamente elementi di prova circa eventuali malfunzionamenti o errori tecnici.
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