Sentenza del 17/07/2023 n. 4414 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Capital Holding impugnava la sospensione parziale dell'erogazione del rimborso IVA 2016 (domanda di rimborso complessiva €5.376.456) motivata dall'esistenza di carichi fiscali pendenti per complessivi €1.695.273,76, parte dei quali (€1.138.614,76) riconducibili alla stessa Capital Holding e parte (€556.659,00) a società del gruppo (Eco Village ed Eco Village Tre). Denunciava nullità e carenza di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati, incompatibilità dell'art. 23 d.lgs. n. 472/1997 con diritto UE e, in via subordinata, la illegittimità della sospensione quanto alla quota riferibile a terzi.
La decisione
La Corte d'appello ha respinto l'appello. Ha ritenuto legittima la sospensione del rimborso operata dall'Amministrazione per l'importo indicato: 1) non è nulla la motivazione per relationem quando gli atti richiamati sono agevolmente conoscibili e la ricorrente ha dimostrato di conoscerli; 2) l'uso dell'istituto cautelare previsto dall'art. 23 d.lgs. n. 472/1997 è legittimo e applicabile anche a debiti diversi dall'IVA e a debiti di società controllate nei limiti delle eccedenze trasferite in sede di IVA di gruppo; 3) l'Amministrazione non ha fornito prova che la ricorrente avesse prestato o offerto la garanzia ex art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, per cui non sussisteva un divieto di usare altri strumenti cautelari; 4) la quota di €556.659 riferita ai debiti di Eco Village ed Eco Village Tre poteva essere sospesa nei limiti delle eccedenze trasferite al gruppo. Spese compensate.
Norme richiamate
legge n. 212/2000, art. 7
Consente la motivazione per relationem a condizione che l'atto esterno richiamato sia agevolmente conoscibile; non determina nullità se la conoscibilità è semplice e il diritto di difesa non è pregiudicato.
d.P.R. n. 600/1973, art. 42
Analoghe considerazioni sulla motivazione dell'accertamento e sulla possibile motivazione per relationem se l'atto richiamato è facilmente reperibile dal contribuente.
d.P.R. n. 633/1972, art. 56
Riguarda obblighi formali collegati alla IVA; citato nel contesto della motivazione dell'atto impositivo e della documentazione richiamata.
d.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
Prevede la possibilità per l'Amministrazione di richiedere garanzie per rimborsi IVA sospetti; se la garanzia è stata richiesta e prestata, l'Amministrazione non può legittimamente applicare ulteriori misure cautelari alternative per la stessa finalità (evita duplicazione della cautela).
d.P.R. n. 633/1972, art. 73, comma 3
Disciplina la liquidazione IVA di gruppo: i crediti e debiti IVA delle società controllate si trasferiscono alla controllante che diventa il soggetto legittimato a chiedere rimborsi o effettuare compensazioni.
d.lgs. n. 472/1997, art. 23
Attribuisce all'Amministrazione poteri cautelari (sospensione del pagamento) in presenza di atti di contestazione o irrogazione di sanzioni relativi a violazioni tributarie; la Corte ha interpretato la norma come applicabile anche a debiti diversi dall'IVA e a debiti delle società controllate nei limiti delle eccedenze trasferite.
d.lgs. n. 546/1992, art. 53
Regola i requisiti dell'impugnazione in appello; richiede specificità ma ammette la riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado purché si confrontino le motivazioni della sentenza impugnata.
r.d. n. 2440/1923, art. 69
Antico istituto cautelare richiamato a confronto; non esclude l'utilizzo congiunto di diverse misure cautelari salvo duplicazioni ingiustificate.
Direttiva 2006/112/CE, art. 183
Richiamata dalla parte appellante nell'obiezione di incompatibilità; la Corte ha comunque ritenuto infondato il rilievo nazionale, non ritenendo qui sussistere violazione diretta del diritto UE nella disciplina cautelare applicata.
Massime di principio
- L'Amministrazione può sospendere il pagamento di un rimborso IVA se esistono carichi fiscali pendenti, inclusi debiti di società controllate, entro il limite delle eccedenze di credito trasferite alla società controllante in sede di IVA di gruppo.
- La motivazione per relationem non determina automaticamente la nullità dell'atto se gli atti richiamati sono agevolmente conoscibili dal contribuente; il contribuente deve dimostrare l'effettiva impossibilità di conoscere gli atti per ottenere la nullità.
- Se l'Amministrazione richiede e ottiene la garanzia prevista dall'art. 38-bis (rimborsi IVA), non può allo stesso tempo applicare strumenti cautelari alternativi che producano una duplicazione della tutela; ma se la garanzia non è richiesta o non è stata effettivamente prestata/offerta, l'uso di altri poteri cautelari (art. 23 d.lgs. 472/1997) è legittimo.
- In presenza di IVA di gruppo la società controllante assume la disponibilità dei crediti IVA delle controllate e può subire la sospensione del rimborso nella misura in cui le eccedenze provenienti dalle controllate sono coinvolte.
- Per contrastare efficacemente una sospensione cautelare, il contribuente dovrebbe: richiedere tempestivamente copia degli atti invocati, dimostrare l'assenza di legittimità del richiamo o la non conoscibilità, offrire o prestare la garanzia prevista dall'art. 38-bis ove possibile, o impugnare specificamente la parte di sospensione che riguarda debiti di terzi non trasferiti al gruppo.
- Le questioni di compatibilità con il diritto UE, specie sul principio di proporzionalità delle misure cautelari, possono essere delicate; tuttavia, a livello nazionale i giudici tendono a ritenere lecita l'applicazione dell'art. 23 se non è dimostrata una violazione palese delle norme comunitarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 lug 2023Sentenza del 17/07/2023 n. 119 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 17 lug 2023Sentenza del 17/07/2023 n. 696 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 17 lug 2023Sentenza del 17/07/2023 n. 721 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 17 lug 2023Sentenza del 17/07/2023 n. 2256 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 17 lug 2023Sentenza del 17/07/2023 n. 4378 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 17 lug 2023Sentenza del 17/07/2023 n. 20530 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →