Sentenza del 17/07/2023 n. 2256 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2015: l'Amministrazione aveva riconosciuto il regime forfettario agevolato solo dal 11 settembre 2015, data di presentazione tardiva del modello EAS, mentre la ACD sosteneva di avere i requisiti sin dalla costituzione (2010) e che il ritardo nella trasmissione del modello EAS comportasse solo l'applicazione della sanzione amministrativa di €258, già pagata, senza precludere l'effetto retroattivo del regime.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, annullando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il modello EAS non sia una mera formalità ma una condizione essenziale per permettere all'Amministrazione di verificare l'esistenza dei presupposti ab origine; pertanto il riconoscimento del regime agevolato è decorso solo dalla data di effettiva presentazione dell'EAS (11/09/2015) e non retroattivamente. La Corte ha dichiarato inoltre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Norme richiamate
L. 388/1991
Prevede un regime forfettario/agevolato destinato ai "contribuenti minori"; tale regime è stato il quadro normativo di riferimento per l'agevolazione originaria cui la ACD intendeva accedere.
D.L.vo 16/2012
Ha esteso il beneficio del regime forfettario anche alle società sportive dilettantistiche; ha previsto termini e modalità di comunicazione (modello EAS) per poter beneficiare del regime.
Obbligo di presentazione del modello EAS
presentazione entro 60 giorni dalla costituzione o entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello per cui si chiede il regime forfettario
La Corte ha interpretato il modello EAS come requisito essenziale e non meramente formale: la mancata trasmissione nei termini impedisce il riconoscimento retroattivo del regime e consente all'Amministrazione di accertare i periodi precedenti alla presentazione.
Sanzione amministrativa
Pur essendo prevista la sanzione per ritardata presentazione, la Corte ha ritenuto che il pagamento della sanzione non equivalga a sanatoria della mancata tempestiva comunicazione ai fini del riconoscimento retroattivo del regime.
Massime di principio
- La presentazione del modello EAS nei termini prescritti non è una mera formalità: costituisce condizione essenziale per ottenere il regime forfettario con efficacia retroattiva.
- La mancata comunicazione tempestiva comporta, salvo diverso orientamento giurisprudenziale, il riconoscimento del regime solo dalla data di effettiva presentazione dell'EAS; i periodi anteriori possono essere oggetto di accertamento.
- Il pagamento delle eventuali sanzioni per tardiva presentazione non garantisce la retroattività del regime fiscale; la sanzione è distinta dalla verifica sostanziale dei requisiti.
- In giudizio esistono posizioni contrastanti: taluni giudici di primo grado possono ammettere effetto retroattivo in assenza di attività ispettiva preliminare, ma le corti d'appello possono ritenere imprescindibile l'adempimento temporale; pertanto esiste rischio di esito sfavorevole in sede di gravame.
- Per comportamenti pratici: presentare l'EAS tempestivamente, conservare documentazione che provi il possesso dei requisiti sin dall'origine, valutare il rischio processuale prima di impugnare e, in caso di tardiva presentazione, considerare che la strategia probatoria deve dimostrare l'inesistenza di attività fiscale precedente e l'effettiva sussistenza continuativa dei requisiti.
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