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Sentenza

Sentenza del 17/07/2023 n. 20530 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Edison impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia contro la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente. Le questioni principali dedotte in Cassazione riguardavano: (1) l'utilizzo da parte della CTR di un documento prodotto tardivamente dall'Agenzia in appello per affermare che il rimborso IVA era stato già soddisfatto mediante cessione di titoli di Stato ex L. 75/1993, art. 11; (2) l'accoglimento da parte della CTR dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Agenzia solo in sede di appello, pur non essendo stata proposta nel primo grado. Sono stati proposti in totale sette motivi, con ulteriori precisazioni in memoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso ritenendoli fondati e ha dichiarato assorbiti gli altri. In particolare la Corte ha ritenuto illegittimo l'uso, ai fini decisionali, di documentazione prodotta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 e ha affermato che l'eccezione di prescrizione, non essendo stata proposta in primo grado, non poteva essere rilevata d'ufficio né essere sollevata per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 57 del medesimo decreto. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32

    termine per la produzione di documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza

    Il termine è perentorio; documenti prodotti oltre tale termine sono decaduti e non possono essere valorizzati dal giudice, anche d'ufficio. La Corte ha censurato la CTR per aver fondato la decisione su documentazione tardiva.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Consente la produzione di nuovi documenti nel processo tributario ma subordinandola ai termini e alle formalità di cui all'art. 32; non abroga la perentorietà del termine.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    Richiama l'osservanza delle norme relative al giudizio di primo grado ai fini della produzione documentale in appello; rafforza il vincolo del termine perentorio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Limita la rilevabilità d'ufficio di eccezioni e impedisce che l'Amministrazione proponga per la prima volta in appello eccezioni che potevano essere dedotte in primo grado; in particolare, la prescrizione del credito IVA non può essere sollevata ex novo in appello se il contribuente aveva tempestivamente chiesto il rimborso.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato in relazione all'onere della prova; nel contestato giudizio erano dedotte censure riguardanti la valutazione probatoria dell'Agenzia circa l'avvenuto pagamento del credito.

  • Codice di procedura civile, art. 345

    Richiami normativi sul processo civile utilizzati per confrontare limiti e meccanismi di produzione documentale; la Corte ha ricordato che il regime speciale tributario non elimina la perentorietà dei termini richiamati.

Massime di principio

  • Documenti prodotti dall'Amministrazione nelle fase d'appello oltre il termine perentorio previsto dall'art. 32 D.Lgs. 546/1992 non possono essere valorizzati dal giudice e non devono fondare decisioni sfavorevoli al contribuente.
  • L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione non è di regola rilevabile d'ufficio e non può essere proposta per la prima volta in appello quando il credito è nella disponibilità del contribuente e la relativa istanza (es. rimborso IVA) è stata tempestivamente presentata.
  • L'onere di provare l'avvenuto pagamento o l'estinzione del credito grava sull'Amministrazione; tale prova deve essere fornita con documentazione ammissibile e tempestiva.
  • Il giudice d'appello non può decidere su eccezioni o basare la sentenza su elementi probatori che non siano stati regolarmente prodotti nei termini del primo grado o nei termini perenti previsti dalla specifica disciplina tributaria.
  • In presenza di presunte violazioni procedurali (produzione tardiva di documenti, eccezioni sollevate tardivamente), la Corte di Cassazione tende a cassare e a rinviare per un nuovo esame che tenga conto esclusivamente delle prove ammesse e delle eccezioni regolarmente dedotte.

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