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Sentenza

Sentenza del 17/07/2023 n. 696 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla disciplina IVA applicabile a capi di abbigliamento e accessori (campionari) inviati da X spa alla consorziata francese Z sarl per uso promozionale: l'Agenzia ha contestato l'omessa applicazione dell'IVA su cessioni gratuite per mancata restituzione dei campionari (imponibile 179.995 euro, IVA 39.598,90 euro) sostenendo che si trattasse di cessioni nazionali imponibili ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4 DPR 633/1972; la società ha invece sostenuto che si trattava di operazioni extraterritoriali/cessioni intracomunitarie non imponibili o comunque trasferimenti di beni temporanei disciplinati dall'art. 41, comma 3 D.L. 331/1993 e quindi non territorialmente rilevanti in Italia.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di X spa, riformando la sentenza di primo grado e annullando l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che i campionari fossero stati inviati in Francia per essere temporaneamente utilizzati nell'esecuzione di prestazioni: il potere di disporre come proprietario da parte della Z sarl si sarebbe concretizzato solo al termine del servizio, al momento dell'eventuale mancata restituzione, momento nel quale i beni si trovavano già in Francia; pertanto le operazioni non erano territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA e l'accertamento è stato annullato. Spese dei due gradi compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, n. 4, DPR 633/1972

    art. 2, comma 2, n. 4 DPR 633/1972

    Le cessioni gratuite di beni rientrano nella nozione di cessione ai fini IVA; la prima istanza aveva qualificato i campionari non restituiti come cessioni imponibili ai sensi di questa norma, indipendentemente dal valore unitario.

  • art. 41, comma 3, D.L. 331/1993

    art. 41, comma 3 D.L. 331/1993

    Esclude dal novero delle cessioni intracomunitarie le spedizioni ad altro Stato membro di beni "per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni"; la CTR ha ritenuto applicabile questa previsione ai campionari inviati per servizi pubblicitari, con conseguente insufficienza del requisito dell'onerosità al momento dell'invio.

  • art. 7-bis, DPR 633/1972

    Stabilisce i criteri di territorialità dell'IVA: la CTR ha ritenuto che, al momento in cui si sarebbe determinata la cessione (mancata restituzione), i beni si trovassero in Francia e quindi non fossero territorialmente imponibili in Italia.

  • art. 56, D.L. 331/1993

    Rinvio normativo al DPR 633/1972 per gli aspetti non disciplinati dal D.L.; utilizzato per sostenere che le cessioni gratuite debbano essere valutate con criteri IVA nazionali ove applicabili.

Massime di principio

  • Distinguere il momento in cui si realizza il trasferimento della proprietà: se il trasferimento è condizionato (es. diventa definitivo solo alla mancata restituzione) conta la collocazione fisica del bene nel momento della realizzazione dell'effetto traslativo per determinare la territorialità IVA.
  • Quando beni sono inviati temporaneamente in altro Stato membro per essere utilizzati nell'esecuzione di servizi, può operare l'esclusione prevista dall'art. 41, comma 3 D.L. 331/1993; in tal caso l'operazione non va considerata come cessione intracomunitaria imponibile in Italia.
  • Le cessioni gratuite rientrano comunque nella nozione di cessione ai fini IVA (art. 2, comma 2, n. 4 DPR 633/1972), ma la territorialità resta determinante: se il fatto imponibile si verifica all'estero l'Italia non può assoggettare l'operazione a IVA.
  • Occorre valutare concretamente la fattispecie e la prova degli elementi contrattuali: clausole che prevedono restituzione, la natura temporanea dell'uso, le modalità di invio e rientro e la concreta disponibilità del bene influenzano la qualificazione fiscale.
  • Documentare le spedizioni (contratti, lettere di vettura, protocolli di prova dell'uso temporaneo e della restituzione) è essenziale per dimostrare che si trattava di prestiti d'uso o di invii temporanei e non di cessioni immediate.
  • In situazioni transfrontaliere, valutare anche il trattamento IVA nello Stato di arrivo per evitare rischi di imposizione duplicata e consultare l'amministrazione fiscale locale o ottenere pareri preventivi quando possibile.

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