Sentenza del 17/07/2023 n. 119 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
Avviso di accertamento maggiori ricavi - test di operatività di cui all' art.30 Legge 23.12.1994, n.724 - presunzione legale relativa - ulteriori elementi a sostegno offerti dall'ufficio - sufficienza - onere di offrire elementi probatori contrari spettante al contribuente ai sensi del co.4 della norma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRES/IRAP per l'anno 2016 fondato sull'applicazione del test di operatività ex art.30 L.724/1994 che ha ricostruito maggiori ricavi (reddito accertato €44.734 vs dichiarato €8.135). L'Ufficio ha integrato i dati dichiarativi con elementi contabili (bilanci, registro cespiti, atti di compravendita, contratti di locazione) anche di anni anteriori al triennio considerato. La contribuente ha censurato: nullità dell'atto per vizio di sottoscrizione, errata applicazione e individuazione dei beni indice di operatività (in particolare trattamento di spese d'impianto), carenza probatoria dell'accertamento e illegittimità delle sanzioni.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso sulla base dell'ordine di servizio che delegava il funzionario firmatario. Ha ritenuto legittima l'applicazione del test di operatività e l'utilizzo di dati contabili e dichiarativi anche integrativi e anteriori al triennio, configurando una presunzione legale relativa che grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria (anche mediante interpello per la disapplicazione ai sensi del comma 4-bis). La società non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'impossibilità oggettiva di conseguire i ricavi minimi o l'effettiva operatività tale da disapplicare la presunzione; pertanto l'accertamento e le relative maggiori imposte e sanzioni sono stati confermati. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite per €1.200,00.
Norme richiamate
art. 30 Legge 23.12.1994 n.724
Introduce il test di operatività che determina una presunzione legale relativa di non operatività se i ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi presunti calcolati con coefficienti applicati agli asset; la presunzione è superabile dal contribuente dimostrando situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi (onere della prova a carico del contribuente). L'Ufficio può utilizzare dati contabili e dichiarativi anche integrativi e di anni precedenti per il calcolo.
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal direttore dell'ufficio o da funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva (ora terza area); la produzione dell'atto di delega/ordine di servizio è idonea a dimostrare la legittimità della sottoscrizione.
art. 5-ter D.Lgs. 31.12.1992 n.218
Prevede il contraddittorio finalizzato all'accertamento con adesione; l'Ufficio ha esperito la procedura e, esito negativo, ha proceduto all'emissione dell'avviso.
Circ. Agenzia Entrate n.25/2007
Le spese pluriennali (es. spese di impianto) vanno assunte al netto delle quote di ammortamento risultanti in bilancio; pertanto l'importo lordo già ammortizzato non deve essere considerato quale valore dell'immobilizzazione ai fini del test.
Richiamata per distinguere attività non commerciali ai fini IVA (società di mero godimento) ma non esclude l'applicabilità della disciplina sulle società di comodo ai fini reddituali.
Legge 23.12.2011 n. 214 (richiamata L.138/2011 nel testo)
Riferimento alle maggiorazioni/penalità fiscali applicabili in caso di qualificazione come società non operativa (ad es. maggiorazione IRES).
Massime di principio
- Il test di operatività ex art.30 L.724 costituisce una presunzione legale relativa: l'accertamento fondato sul test è legittimo salvo che il contribuente non produca prova contraria convincente e documentata.
- L'onere di provare l'impossibilità oggettiva di conseguire i ricavi minimi, o di dimostrare l'effettiva attività operativa, grava sul contribuente; la disapplicazione della presunzione richiede documentazione puntuale (contratti, fatture, movimenti economici, provate crisi settoriali o eventi straordinari) o istanza di interpello ai sensi del comma 4-bis.
- Nella determinazione del valore degli asset per il test è lecito utilizzare dati contabili, registri cespiti, atti di compravendita e bilanci anche di periodi anteriori al triennio preso a riferimento, purché la ricostruzione sia documentata.
- I costi pluriennali (spese d'impianto, ampliamento, ricerca e simili) devono essere considerati al netto delle quote di ammortamento risultanti in bilancio e, se integralmente ammortizzati, non incidono come immobilizzazioni rilevanti per il test.
- Per contestare la validità formale dell'avviso (sottoscrizione/delega) è necessario offrire elementi probatori stringenti che dimostrino l'assenza di delega o l'irregolarità insanabile; la mera eccezione formale senza prova non è normalmente sufficiente.
- Per resistere efficacemente ad un accertamento basato sul test, il contribuente dovrebbe: 1) produrre documentazione che attesti effettiva operatività (organizzazione, contratti, fatturato coerente, documentazione amministrativa), 2) dimostrare eventi oggettivi e straordinari che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi, 3) segnalare e documentare eventuali errori contabili specifici nel calcolo dell'Ufficio (es. errata classificazione di voci).
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