Cassazione Civile, Ordinanza n. 07905/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (persone fisiche)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento IVA emessi nei confronti di altrettante associazioni sportive dilettantistiche operanti nella pallamano, e notificati anche a due persone fisiche ritenute responsabili ex art. 38 c.c. per le obbligazioni tributarie e per le sanzioni. Secondo l'Ufficio, le associazioni costituivano una struttura artificiosa, con una sola associazione effettivamente operativa e le altre prive di reale attività, usate per superare la soglia di ricavi prevista per il regime agevolato della L. n. 398/1991. I contribuenti impugnavano gli avvisi sostenendo: (1) che l'art. 38 c.c. non potesse applicarsi a chi non avesse rapporti diretti con il fisco, ma solo a chi fosse tenuto a dichiarare e versare le imposte; (2) che la CTR avesse omesso di pronunciarsi su tale questione; (3) che, in ogni caso, la responsabilità non potesse estendersi all'intero debito IVA delle associazioni ma solo alle obbligazioni riferibili ai singoli contratti di sponsorizzazione da loro concretamente procurati; (4) che le sanzioni fossero illegittime perché irrogate nei confronti delle associazioni e non delle persone fisiche autrici della violazione, con violazione del principio di personalità della sanzione tributaria e delle norme del D.Lgs. n. 472/1997 e del d.l. n. 269/2003.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, accolto il terzo nei limiti indicati e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha affermato che la responsabilità ex art. 38 c.c. in materia tributaria non si limita ai soggetti formalmente tenuti verso il fisco, ma può riguardare chi abbia concretamente diretto la gestione dell'ente o vi abbia ingerito in modo rilevante; tuttavia il giudice di merito deve accertare specificamente, per ciascun soggetto, il ruolo effettivamente svolto, l'ambito temporale della partecipazione e l'effettiva ingerenza nella gestione delle associazioni-satellite, non essendo sufficiente il generico richiamo a un disegno elusivo o al coinvolgimento in contratti di sponsorizzazione. Poiché tale accertamento era mancato, la decisione è stata cassata. La questione sulle sanzioni è rimasta assorbita, dipendendo dall'accertamento della responsabilità principale.
Norme richiamate
La responsabilità personale e solidale dell'agente che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non deriva dalla sola carica formale, ma dall'attività concretamente svolta e, in materia tributaria, può riguardare anche i debiti d'imposta quando il soggetto abbia diretto la gestione complessiva dell'ente nel periodo di riferimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale relative all'art. 38 c.c. e alle norme sanzionatorie tributarie.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per dedurre l'omessa pronuncia sulla questione relativa all'ambito applicativo dell'art. 38 c.c.
Richiamato per censurare l'omessa pronuncia della CTR su un motivo di appello ritualmente riproposto.
art. 2 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La sanzione amministrativa tributaria è riferita alla persona fisica che ha commesso la violazione; la Corte evidenzia che non risultava che l'Ufficio avesse applicato direttamente tale norma nei termini prospettati dai ricorrenti.
La disciplina che riferisce la sanzione alla persona giuridica opera per le persone giuridiche e non per le associazioni non riconosciute.
art. 11 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La norma configura una responsabilità solidale dell'ente per il pagamento di una somma pari alla sanzione, ma non trasforma l'ente nel destinatario della sanzione in senso proprio.
Richiamata come disciplina agevolativa che, secondo l'Ufficio, era stata indebitamente utilizzata superando la soglia di ricavi prevista.
Massime di principio
- In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non dipende dalla sola titolarità formale della rappresentanza, ma dall'effettiva attività negoziale o gestionale svolta in nome e per conto dell'ente.
- In materia tributaria, la responsabilità ex art. 38 c.c. può estendersi ai debiti d'imposta sorti ex lege quando il soggetto abbia concretamente diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo considerato, senza che sia necessario un rapporto diretto con il fisco come obbligato principale.
- Ai fini dell'accertamento della responsabilità del gestore di un'associazione non riconosciuta, il giudice deve verificare specificamente il ruolo effettivo del singolo soggetto, l'ambito temporale della sua ingerenza e la concreta partecipazione alle operazioni di gestione dell'ente.
- In presenza di più soggetti coinvolti nella gestione di una struttura associativa articolata, non è sufficiente richiamare in modo generico un disegno elusivo o un complessivo coinvolgimento: occorre distinguere le condotte concretamente riferibili a ciascun responsabile.
- La responsabilità per sanzioni tributarie richiede un autonomo e corretto inquadramento della norma sanzionatoria applicabile e non può essere automaticamente affermata per il solo fatto che sia stata riconosciuta la responsabilità per il tributo principale.
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