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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29089/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 74, deducendo: (1) errata applicazione dell'art. 10 per mancanza dell'elemento oggettivo (sarebbe mancata prova dell'istituzione delle scritture contabili, per cui non sarebbe possibile parlare di distruzione/occultamento) e contraddittorietà della motivazione; avrebbe dovuto essere valutata una diversa ricaduta sanzionatoria (art. 9 d.lgs. 471/1997); (2) omessa o insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo (dolo specifico), anche alla luce della presunta inattività dell'impresa negli anni 2012 e 2013.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione della Corte d'appello, che ha fondato la ricostruzione su elementi istruttori oggettivi: la Guardia di Finanza raccolse, mediante questionari, documentazione e copie di fatture presso i clienti della ditta del Serfilippi; il rinvenimento di una copia della fattura presso terzi consente di inferire che la copia mancante presso l'emittente sia stata distrutta o occultata, atteso l'obbligo di emissione in duplice esemplare e la conservazione fiscale (richiamo agli artt. 39 co.3 DPR 633/1972 e 22 DPR 600/1973). La deposizione del luogotenente richiamata dal ricorrente non affermava che le scritture non fossero mai state istituite, ma solo che non era stata effettuata una verifica specifica sul punto, dato neutro superato dalla documentazione prodotta dai terzi. Quanto al dolo specifico, la Corte d'appello ha concluso che la condotta di distruzione/occultamento non è spiegabile come mera negligenza ma come finalizzata ad eludere la ricostruzione della contabilità, e la presunta inattività dell'impresa per alcuni anni non è sufficiente a escludere il fine di evasione. Ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 giugno 2001, n. 74, art. 10

    non presente nel testo integrale della sentenza fornita

    L'art. 10 è stato applicato in relazione alla distruzione o occultamento di documentazione contabile, ritenendo che la mancata esibizione dei documenti, unitamente al rinvenimento delle copie presso terzi, consenta di inferire la sottrazione volontaria dei documenti ai fini evasivi.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 9

    non presente nel testo integrale della sentenza fornita

    Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione, ma la Corte ha ritenuto che i fatti fossero compatibili con il reato previsto dall'art. 10 (comportamento commissivo volto a impedire la ricostruzione della contabilità), pertanto la riqualificazione non è stata accolta.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 39, comma 3

    non riportata testualmente nel testo fornito

    La norma sull'obbligo di emissione e conservazione della fattura in duplice esemplare è stata utilizzata per sostenere l'aspettativa che l'imputato dovesse avere una copia della documentazione e quindi che la sua mancata esibizione sia indicativa di distruzione o occultamento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 22

    non riportata testualmente nel testo fornito

    Richiamata quale norma di riferimento sul dovere di conservazione dei documenti fiscali a fini accertativi, utile a giustificare l'aspettativa di conservazione da parte del contribuente.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 41683 del 2/3/2018 (Vitali, Rv. 274862)

    citazione di massima nel testo

    Confermato il principio per cui il rinvenimento di una copia di fattura presso il terzo destinatario consente di desumere che l'assenza della copia presso l'emittente sia dovuta a distruzione o occultamento, integrando elementi probatori idonei a sorreggere la colpevolezza in materia tributaria.

Massime di principio

  • Il reperimento di copie di documenti fiscali presso terzi può legittimamente far sorgere l'inferenza che la copia mancante presso il fornitore sia stata distrutta o occultata; l'assenza di documenti non esclude automaticamente il reato se esistono elementi concreti che consentono tale inferenza.
  • La deposizione di un investigatore che dichiara che non è stata eseguita una specifica verifica è un dato neutro e non invalida le conclusioni tratte da altri elementi probatori; la valutazione complessiva del compendio istruttorio prevale.
  • Per contestare il dolo specifico in reati tributari occorrono argomentazioni e prove concrete: la semplice asserzione della inattività dell'impresa in alcuni anni non è sufficiente a escludere l'intento evasivo se sussistono condotte finalizzate a impedire la ricostruzione della contabilità.
  • Le norme che impongono l'emissione e la conservazione dei documenti fiscali (es. DPR 633/1972 e DPR 600/1973) costituiscono chiari criteri per valutare l'ordinaria diligenza del contribuente e per formare l'aspettativa che copie dei documenti debbano essere reperibili presso l'emittente.
  • In materia tributaria la prova indiretta (indizi basati su documentazione prodotta da terzi e sulla sua coerenza col sistema di emissione a duplice copia) può essere sufficiente a sostenere l'accusa se l'insieme degli elementi è logicamente congruente e non contraddetto da elementi probatori decisivi.

Testo integrale

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