Cassazione Penale, Sentenza n. 12173/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Cirò (sentenza 25/05/2023) con la formula "perché il fatto non sussiste", riferita al reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) contestato a Pucci Natale per omissione di lavori di manutenzione dell'intonaco del vano scale dal quale si staccò un grosso frammento che colpì la vittima il 24/09/2018. Il motivo di cassazione denuncia vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e inosservanza degli artt. 43 e 590 c.p., in particolare per aver confuso dolo e colpa (la sentenza si è basata sull'assenza di intenzionalità per escludere la responsabilità, mentre il fatto era contestato come colposo) e per la carente valutazione del nesso causale e della natura del materiale caduto (intonaco versus altre parti strutturali), senza argomentazione tecnica sufficiente e senza una compiuta analisi della posizione di garanzia del proprietario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo la motivazione della sentenza del Giudice di pace lacunosa, contraddittoria e illogica sotto il profilo dell'elemento soggettivo (confusione tra dolo e colpa), del dovere di diligenza connesso alla posizione di garanzia del proprietario dell'immobile e del nesso eziologico materiale e psichico tra omissione manutentiva e evento lesivo. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Cirò in diversa persona fisica, demandando a quest'ultimo anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma che punisce le lesioni personali sia dolose sia colpose. Nel caso è stata invocata in riferimento a lesioni colpose causate da omissione di manutenzione; la Corte rileva che la valutazione dell'elemento soggettivo doveva concentrarsi sulla colpa e non sull'intenzionalità.
Principio della causalità che include anche la causalità 'psichica' (rapporto tra comportamento colposo e evento). La Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha adeguatamente valutato il rapporto tra la posizione di garanzia del proprietario e la causalità psichica rilevante ai fini della responsabilità penale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di cassazione per motivi attinenti alla motivazione (b) e all'inosservanza di norme sostanziali e procedural(i) (e). La Corte ha ritenuto sussistenti vizi di motivazione e applicazione del diritto tali da giustificare l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- In reati per omissione di manutenzione che causano danno a terzi, il giudice deve valutare l'elemento soggettivo in termini di colpa e non confonderlo con il dolo; l'assenza di intenzionalità non è di per sé sufficiente ad escludere la colpa.
- La posizione di garanzia del proprietario dell'immobile impone un obbligo specifico di cura e manutenzione: il giudice deve esplicitare quali obblighi fossero concretamente gravanti sul proprietario e in che misura la loro omissione sia stata causa dell'evento.
- Il nesso di causalità va motivato con precisione, anche sotto il profilo tecnico-materiale (descrizione del materiale caduto, cause probabili del distacco, eventuale prova tecnica), quando la natura del fatto rileva ai fini della responsabilità.
- Motivazioni contraddittorie, lacunose o che applicano impropriamente categorie soggettive (dolo vs colpa) espongono la decisione al rischio di annullamento in sede di legittimità e rinvio per nuovo giudizio.
- In caso di annullamento per vizio di motivazione, il rinvio avviene a giudice diverso; il nuovo giudice dovrà colmare le lacune istruttorie e motivazionali individuate dalla Corte, eventualmente acquisendo consulenze tecniche se necessario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12167/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12168/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12169/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12170/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12171/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12172/2024 del 25/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →