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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21738/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria accreditata per il pagamento di un credito residuo relativo a prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dell'azienda sanitaria in alcune annualità. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione al decreto, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha respinto l'opposizione, ritenendo che il superamento del tetto di spesa costituisse fatto impeditivo della pretesa creditoria e che l'onere di provarlo gravasse sull'azienda sanitaria opposta. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente distribuito l'onere probatorio e avrebbe trascurato che la struttura sanitaria era comunque a conoscenza della rimodulazione dei tetti di spesa; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost., lamentando l'omesso esame di fatti storici e l'insufficienza motivazionale; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito superamento del thema decidendum, perché la Corte d'appello avrebbe valorizzato documenti prodotti tardivamente per affermare la mancata prova del superamento del tetto di spesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo il principio secondo cui, nelle controversie sul pagamento di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa grava sul debitore/azienda sanitaria, in quanto fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, e deve essere data mediante dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget. Ha dichiarato inammissibile la censura di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per difetto di specificità, e infondato il profilo ex art. 360, n. 4, c.p.c., rilevando che la motivazione d'appello superava il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non erano state adeguatamente specificate le determine richiamate e le ragioni della doglianza. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    nelle controversie sulla remunerazione di prestazioni sanitarie accreditate, il superamento del tetto di spesa è fatto impeditivo della pretesa creditoria e la sua prova grava sul debitore che lo eccepisce; non basta la mera liquidazione dell'importo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro per la dedotta violazione di legge, ma il motivo è respinto perché la Corte d'appello ha applicato correttamente il principio sull'onere della prova

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione non sussiste quando la decisione espone un ragionamento comprensibile e aderente al minimo costituzionale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura è inammissibile se non indica in modo specifico il fatto storico asseritamente omesso

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se il giudice utilizza documenti ritualmente acquisiti per valutare la fondatezza dell'opposizione nei limiti della domanda e delle questioni devolute

  • art. 111 Cost.

    la motivazione è sufficiente quando rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, superando il minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla remunerazione di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, il superamento del budget/tetto di spesa è un fatto impeditivo della pretesa del creditore e deve essere provato dal soggetto che lo allega in opposizione.
  • La prova del superamento del tetto di spesa richiede la dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget; la mera liquidazione contabile dell'importo non è sufficiente.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non individua specificamente un fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso.
  • La motivazione della sentenza è censurabile solo se scende sotto il minimo costituzionale; è invece sufficiente quando consente di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice.
  • La deduzione di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una specifica e autosufficiente indicazione degli atti e dei documenti decisivi su cui si fonda la censura.

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