Cassazione Civile, Ordinanza n. 21778/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una polizza stipulata per coprire i danni subiti da un'azienda agricola, nella quale era presente un fabbricato in cemento armato poi distrutto da un incendio. L'assicurata ha chiesto l'indennizzo alla compagnia, la quale ha opposto che accanto al fabbricato assicurato esisteva un altro manufatto di struttura infiammabile, circostanza non dichiarata in contratto e rilevante ai fini delle condizioni di rischio. In primo grado e in appello ordinario la domanda di indennizzo è stata respinta; successivamente l'assicurata ha proposto revocazione per errore di fatto avverso la sentenza d'appello, ma la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che non fosse dedotto un errore di fatto, bensì una censura sulla valutazione delle prove. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha impugnato sia la sentenza d'appello del 2008 che aveva negato l'indennizzo, sia la sentenza del 2018 che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, deducendo in sostanza violazione dell'art. 1882 c.c. e sostenendo che, alla luce delle prove, il manufatto fosse presente ma non coperto dalla polizza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto alla sentenza del 2008 che aveva definito la controversia sull'indennizzo, la tardività dell'impugnazione, essendo quella decisione definitiva da oltre un decennio e non risultando disposta la sospensione dei termini per effetto della revocazione. Quanto alla sentenza del 2018, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la revocazione era stata respinta non perché si fosse esclusa l'esistenza del manufatto, ma perché il vizio dedotto era in realtà un errore di valutazione delle prove, e dunque un errore di giudizio non deducibile con revocazione. La ricorrente, invece, riproponeva questioni di merito sulla valutazione probatoria, non scrutinabili in cassazione nel modo prospettato. La Corte ha inoltre dato atto di profili di improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sulla nozione di assicurazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non investiva la reale ratio della decisione impugnata
art. 398, comma ultimo, c.p.c.
la sospensione dei termini per effetto della proposizione della revocazione non opera automaticamente, ma deve essere disposta dal giudice
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione logica del fatto operata dal giudice; tali censure attengono all'errore di giudizio e vanno fatte valere con i mezzi ordinari di impugnazione.
- Un ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni già dedotte nei gradi precedenti.
- La proposizione della revocazione non sospende automaticamente i termini di impugnazione della sentenza revocanda, occorrendo un'espressa pronuncia del giudice ai sensi dell'art. 398, ultimo comma, c.p.c.
- L'impugnazione tardiva di una sentenza ormai definitiva da lungo tempo è inammissibile; la pendenza di un giudizio di revocazione, senza sospensione disposta dal giudice, non impedisce il passaggio in giudicato e la maturazione della tardività.
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