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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02524/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce dal contenzioso relativo a rapporti bancari collegati alla vicenda delle c.d. banche venete e alla cessione di azienda/disciplina del D.L. n. 99 del 2017. La società ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, accogliendo l'appello della società di gestione crediti, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima e rigettato l'appello incidentale della società originaria attrice/appellante incidentale. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi, cumulando in modo promiscuo vizi di violazione di legge, nullità processuali e vizio di motivazione, con richiamo agli artt. 115, 116, 112, 113, 132, 167 e 88 c.p.c., all'art. 111 Cost., agli artt. 3 e 4 del D.L. 99/2017, all'art. 3 del contratto di cessione del 26/6/2017 e all'art. 2560 c.c.; sostanzialmente sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la responsabilità/legittimazione passiva della cessionaria e non avesse correttamente considerato la documentazione e la disciplina della cessione, insistendo anche su una pretesa contraddizione della controparte quanto alla propria posizione processuale. Le controricorrenti hanno resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo confuso e promiscuo, mescolando censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5, senza consentire l'immediata individuazione dei vizi dedotti; ha inoltre osservato che le doglianze non si confrontavano con la questione decisiva della sorte dei rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017 e con il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo cui tali rapporti restano esclusi dagli effetti della cessione, con estraneità della cessionaria al relativo contenzioso. In conseguenza, ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti, ha disposto il pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    viene richiamato il procedimento accelerato e la Corte condivide integralmente la proposta di definizione accelerata.

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione è a critica vincolata; non è consentita la mescolanza di censure eterogenee, né la sovrapposizione di vizi di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale in un unico motivo indistinto.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a regola legale; non è censurabile come violazione di legge il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, salvo i limiti del vizio motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e all'omessa pronuncia, che richiede la totale mancanza del provvedimento indispensabile alla soluzione della controversia.

  • art. 113 c.p.c.

    la Corte osserva che la norma è inconferente perché non risulta che il giudice di merito abbia deciso secondo equità.

  • art. 132 c.p.c.

    è evocato tra le norme processuali asseritamente violate, ma la Corte rileva che le censure sono confuse e non chiaramente riferibili ad uno specifico vizio.

  • art. 167 c.p.c.

    il richiamo non è ritenuto coerente con il contenuto effettivo delle doglianze, che non si confrontano con la corretta qualificazione delle difese di controparte.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato insieme ad altre norme processuali senza che la censura sia chiaramente sviluppata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno delle doglianze di nullità e di motivazione, ma non in modo idoneo a superare i vizi di inammissibilità del ricorso.

  • artt. 3 e 4 d.l. 99/2017

    la disciplina della cessione delle c.d. banche venete è il parametro normativo centrale, ma i motivi non si misurano con la questione decisiva dei rapporti bancari estinti prima del 26 giugno 2017.

  • art. 3 del contratto di cessione 26/6/2017

    richiamato per sostenere la tesi della ricorrente sulla successione nei rapporti, ma la Corte rileva che la doglianza non coglie il vero discrimine dei rapporti già estinti.

  • art. 2560 c.c.

    evocato dalla ricorrente, ma non affrontato nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte dispone la condanna alle ulteriori somme previste dalla norma, oltre alle spese, in ragione della soccombenza e della valutazione della condotta processuale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere immediatamente riconducibili a una specifica ipotesi di vizio prevista dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile la formulazione cumulativa e indistinta di censure eterogenee (violazione di legge, nullità, vizio di motivazione) che imponga alla Corte di separarle d'ufficio.
  • La doglianza ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non può essere usata per contestare il merito della valutazione delle prove.
  • La doglianza ex art. 116 c.p.c. presuppone l'erronea applicazione della regola di valutazione della prova, non il semplice dissenso sulla ponderazione degli elementi istruttori compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la decisione su una domanda o un'eccezione; non sussiste se la statuizione adottata comporta comunque il rigetto implicito della pretesa.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto al 'minimo costituzionale' e consente di censurare solo anomalie gravi della motivazione, non la sua mera insufficienza.
  • Nella disciplina della cessione d'azienda relativa alle c.d. banche venete, i rapporti bancari già estinti alla data di efficacia del subentro restano esclusi dal contenzioso trasferito, con conseguente estraneità della cessionaria alle relative controversie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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