Sentenza del 20/05/2016 n. 679 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Impostedirette - IRAP - IVA - avviso di accertamento - maggior reddito - operazionioggettivamente inesistenti - attività investigativa posta in essere solo neiconfronti dei fornitori - onere della prova - incombe sull'amministrazione.Imposte dirette - IRAP - IVA - avviso di accertamento - operazionioggettivamente inesistenti - reato tributario - d. lgs. 74/00 - decadenzaazione accertativa - non sussiste - art. 43 d.P.R. 600/73 - raddoppio deitermini - consegue - dichiarazione prescrizione del reato - non compete algiudice tributario. Al fine didimostrare la sussistenza del disegno criminoso entro cui si innestano presunteoperazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziariail dovere di comprovare l'esistenza dei fatti contestati, ponendo in essereattività investigativa non (solo) nei confronti dei fornitori, ma delcontribuente. L'attuale formulazione dell'art. 43 d.P.R. 600/73 (così comemodificato dall'art. 37, co. 24 d.l. 223/06, convertito in l. 248/06) prevedein caso sussista l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per unreato tributario di cui al d.lgs. 74/00, il raddoppio dei termini diaccertamento relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa laviolazione. Tuttavia, nonostante possa determinare il venir meno dellacondizione per il legittimo esercizio del predetto accertamento fiscale, èpreclusa al giudice tributario la possibilità di dichiarare l'avvenutaprescrizione del reato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la ripresa fiscale fondata sulla presunta esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti e sul conseguente maggior reddito imponibile. Ha inoltre contestato la validità dell'accertamento sotto il profilo della tempestività, sostenendo l'eventuale insussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973. La contestazione riguardava anche il fatto che l'attività investigativa dell'Amministrazione fosse stata svolta essenzialmente nei confronti dei fornitori, senza adeguati accertamenti sulla posizione e sul coinvolgimento del contribuente.
La decisione
La sentenza afferma che, per dimostrare un disegno criminoso e la riferibilità al contribuente di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare concretamente i fatti contestati e svolgere indagini anche nei confronti del contribuente, non limitandosi agli accertamenti sui fornitori. In assenza di tale dimostrazione, la pretesa fiscale non può ritenersi adeguatamente provata. Quanto ai termini di accertamento, il raddoppio può operare quando sussisteva l'obbligo di denuncia per un reato tributario previsto dal d.lgs. 74/2000. Tuttavia, il giudice tributario non può dichiarare direttamente la prescrizione del reato, trattandosi di valutazione estranea alla sua giurisdizione. L'esito è quindi favorevole al contribuente nella parte relativa all'insufficienza della prova dell'Amministrazione, mentre la questione della prescrizione penale non può essere autonomamente decisa dal giudice tributario.
Norme richiamate
Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussiste l'obbligo di denuncia per un reato tributario previsto dal d.lgs. 74/2000.
Il raddoppio dei termini richiede la sussistenza dell'obbligo di denuncia per un reato tributario nel periodo d'imposta interessato; non è sufficiente un richiamo meramente astratto o privo di adeguata giustificazione.
Art. 37, comma 24, del d.l. 223/2006, convertito nella legge 248/2006
La disposizione ha modificato l'art. 43 del d.P.R. 600/1973 introducendo il meccanismo del raddoppio dei termini di accertamento in presenza dei presupposti penali previsti dalla legge.
Art. 331 del codice di procedura penale
Prevede l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando vengono a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio; tale obbligo costituisce il presupposto richiamato per il raddoppio dei termini fiscali.
Disciplina i reati tributari rilevanti ai fini della verifica dell'obbligo di denuncia e dell'eventuale applicazione del raddoppio dei termini di accertamento.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve fornire elementi concreti e coerenti non solo sull'irregolarità dei fornitori, ma anche sul collegamento tra tali irregolarità e il contribuente.
- La mera anomalia o inattività del fornitore non dimostra automaticamente che il contribuente abbia partecipato a operazioni inesistenti; occorrono ulteriori elementi riferibili alla sua condotta e alla concreta inesistenza delle operazioni.
- L'onere della prova della maggiore pretesa fiscale e dei fatti costitutivi della contestazione grava sull'Amministrazione, soprattutto quando l'accertamento incide su costi dedotti, IVA detratta e maggior reddito.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non consegue automaticamente alla semplice ipotizzazione di un reato: deve risultare l'obbligo di denuncia, valutato in relazione ai fatti e al periodo d'imposta.
- Il giudice tributario può valutare incidentalmente i presupposti fiscali del raddoppio dei termini, ma non può dichiarare la prescrizione del reato tributario, che appartiene alla competenza del giudice penale.
- In una situazione analoga, è opportuno verificare separatamente la sufficienza della prova delle operazioni inesistenti, la riferibilità dei fatti al contribuente e la legittimità del raddoppio dei termini.
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