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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24841/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

Nel giudizio di merito una parte aveva chiesto la condanna dell'altra alla restituzione di Euro 40.000,00, deducendo che due pagamenti erano stati eseguiti in assenza di causa giustificativa e quindi costituivano indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del convenuto, ritenendo valida la citazione di primo grado e correttamente ripartito l'onere probatorio nell'azione di ripetizione dell'indebito. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della citazione per carenza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, sostenendo che l'atto non indicava la natura dei rapporti tra le parti né la causa debendi; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che l'attrice non poteva limitarsi ad affermare di ignorare il titolo dei pagamenti e che, in difetto di indicazione del titolo, la domanda sarebbe stata nulla. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile/infondato il primo motivo nella parte relativa alla pretesa carenza dell'esposizione dei fatti, perché la censura non riportava specificamente il contenuto dell'atto di citazione, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; quanto alla dedotta mancata indicazione della causa debendi, ha affermato che tale elemento attiene al merito sostanziale della domanda di ripetizione dell'indebito e non ai requisiti processuali dell'atto introduttivo. Ha inoltre respinto il secondo motivo chiarendo che, nell'azione di indebito oggettivo, l'attore deve allegare e provare l'inesistenza della giusta causa solo con riferimento ai rapporti specifici dedotti in giudizio, senza dover dimostrare l'inesistenza di qualsiasi possibile titolo tra le parti; il limite è solo il silenzio assoluto sull'esistenza o inesistenza del titolo, non ricorrente nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Nell'azione di ripetizione dell'indebito, l'assenza di causa debendi è fatto costitutivo del diritto sostanziale alla restituzione; l'attore deve allegare l'inesistenza della giusta causa con riferimento ai rapporti specifici dedotti in giudizio.

  • art. 163 n. 4 c.p.c.

    La citazione deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ma la carenza denunciata va specificamente dimostrata e trascritta nel ricorso.

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    La nullità della citazione per omessa esposizione della causa petendi è configurabile solo quando il difetto incida effettivamente sulla comprensibilità della domanda; non basta una generica allegazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno delle doglianze processuali, senza autonoma statuizione decisiva oltre al controllo di correttezza della motivazione e del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale invocato per contestare l'interpretazione dell'art. 2033 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità processuale invocato per la dedotta carenza dell'atto di citazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura sulla nullità dell'atto introduttivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente, anche trascrivendone i passaggi rilevanti, il contenuto dell'atto di citazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione dell'indebito, l'attore non deve dimostrare l'inesistenza di qualunque possibile causa di dazione tra le parti, ma soltanto l'assenza di una giusta causa con riferimento al rapporto specifico allegato in giudizio.
  • L'assenza di causa debendi integra un fatto costitutivo del diritto alla restituzione e appartiene al piano sostanziale, non ai requisiti formali dell'atto di citazione.
  • La nullità della citazione per difetto di esposizione dei fatti non può essere utilmente dedotta in cassazione senza una specifica indicazione del contenuto dell'atto e dei passaggi rilevanti, secondo l'onere di autosufficienza del ricorso.
  • L'attore nell'azione di indebito non può limitarsi al silenzio assoluto sul titolo del pagamento; se invece allega che il pagamento è avvenuto senza titolo, la domanda è validamente proposta e l'eventuale prova della giusta causa spetta al convenuto.
  • Il precedente che richiede la non totale ignoranza del titolo del pagamento non esclude l'ammissibilità della domanda quando l'attore affermi positivamente la mancanza di causa, ma delimita solo il caso in cui la citazione sia nulla per omissione della causa petendi.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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