Cassazione Penale, Sentenza n. 25039/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere, fondato su sette motivi: 1) nullità per carenza di autonoma motivazione dell'ordinanza genetica rispetto all'ipotesi di concorso esterno in associazione (capo 2); 2) travisamento e insufficienza del grave quadro indiziario rispetto al concorso esterno in associazione (capo 2); 3) carenza di prove circa il requisito dell\'ingiusto profitto e, quindi, insufficienza del quadro indiziario in ordine alla tentata estorsione (capo 44); 4) mancanza di prove della condotta concorrente dell\'indagato nell\'inseguimento ed intimidazione contestata (capo 44); 5) omissione di esame circa l\'insussistenza dell\'aggravante soggettiva di cui all\'art. 416-bis c.p.; 6) mancata valutazione della non riconducibilità del cosiddetto "metodo mafioso"; 7) carenza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari rispetto al capo 2.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto preliminarmente irrilevante ai fini dell\'impugnazione la dichiarazione inviata dal detenuto (essendo stato proposto il ricorso tramite difensori). Ha respinto la censura sulla mancanza assoluta di autonoma motivazione (primo motivo), precisando che il giudice può richiamare le risultanze dell\'indagine purché svolga un vaglio critico ed espliciti la rilevanza degli elementi ritenuti decisivi. Tuttavia ha accolto i motivi 2, 3 e 4 ritenendoli fondati: la motivazione del Tribunale del riesame è risultata carente e lacunosa nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i gravi indizi sia per il concorso esterno in associazione (capo 2) sia per la tentata estorsione (capo 44), senza confrontarsi adeguatamente con le censure specifiche e con i dati difensivi volti a escludere la partecipazione materiale del Giantin. I motivi 5, 6 e 7 sono stati assorbiti ma la Corte ha osservato che la questione dell\'aggravante mafiosa merita ulteriore approfondimento per motivazione generica. Ne consegue l\'annullamento dell\'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia, Sezione per il riesame, per integrare la motivazione e rivalutare le esigenze cautelari. La decisione non determina l\'immediata remissione in libertà; è disposta trasmissione di copia al direttore dell\'istituto penitenziario ai sensi dell\'art. 94 delle disposizioni d\'attuazione del c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato come norma che disciplina le conclusioni scritte formulate in Cassazione dal Sostituto Procuratore Generale; non incide direttamente sulla motivazione della decisione di merito.
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
«in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ... è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero ... purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell\'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto» (giurisprudenza citata dalla Corte).
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice cautelare può aderire alle argomentazioni del P.M. ma deve svolgere un esame critico ed esporre elementi specifici che giustifichino l\'applicazione della misura.
Norma rilevante per la fattispecie di concorso esterno in associazione; la Corte ha richiamato che per ritenere il concorso esterno occorre un quadro indiziario adeguatamente motivato e confrontato con le censure difensive.
art. 416-bis c.p. (aggravante per metodo mafioso)
La Corte ha osservato che la qualificazione aggravata richiede esame anche degli aspetti soggettivi e del "metodo" capaci di produrre omertà e soggezione; nella sentenza si rileva che la motivazione del Tribunale appare generica su questo punto e necessita approfondimento.
art. 94, commi 1, 1-ter e 1-bis, disposizioni di attuazione del c.p.p.
Norme applicate per prescrivere l\'invio di copia della decisione al direttore dell\'istituto penitenziario, nonché per regolamentare gli effetti dell\'annullamento in relazione alla detenzione dell\'indagato.
Massime di principio
- Il giudice cautelare può richiamare le risultanze investigative e le argomentazioni del pubblico ministero, ma deve svolgere un\'autonoma e specifica valutazione critica degli elementi di fatto ritenuti decisivi; formule generiche o mero rinvio per "relationem" possono essere censurate in Cassazione.
- Per ritenere sussistente il reato di concorso esterno in associazione e la partecipazione ad attività estorsive occorre un quadro indiziario concreto e confrontato con le censure difensive: indici "neutri" o non specificamente collegati non sono sufficienti a sorreggere la custodia cautelare.
- Nelle ipotesi di estorsione la prova o gli indizi dell\'\'ingiusto profitto\'\' e della condotta concorrente dell\'indagato (es. identificazione nel ruolo di inseguitore) devono essere chiaramente motivati; l\'assenza di elementi specifici che colleghino il soggetto alla condotta materiale può far venire meno la misura cautelare.
- Se viene prospettata l\'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis), la valutazione deve esplicitare sia gli elementi oggettivi che quelli soggettivi e la modalità del metodo mafioso (stato di omertà, soggezione); motivazioni generiche su questo punto sono insufficienti.
- La Corte di Cassazione può annullare l\'ordinanza cautelare e rinviare al giudice di merito per integrare la motivazione; tale annullamento non determina automaticamente la liberazione dell\'indagato.
- Le dichiarazioni e comunicazioni inviate direttamente dal detenuto non sostituiscono gli atti formali dei difensori: il ricorso valido è quello presentato dai difensori di fiducia.
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