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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15682/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, stipulata nel 1991, di alcuni immobili appartenenti a una donna a favore del marito della figlia, in regime di comunione legale con la moglie. Dopo la morte della venditrice, alcuni figli e nipoti ex filio premorti hanno agito per far dichiarare la simulazione assoluta della compravendita, sostenendo che i beni fossero rimasti nel patrimonio della de cuius e dovessero quindi essere divisi tra gli eredi secondo successione legittima. In subordine hanno chiesto di accertare una simulazione relativa, con riqualificazione dell'atto come donazione dissimulata e conseguente riduzione nei limiti della quota disponibile, oltre allo scioglimento della comunione ereditaria. Il convenuto ha eccepito, tra l'altro, il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di altri eredi e ha sostenuto che il prezzo fosse stato effettivamente pagato mediante assegni circolari e che la somma fosse congrua rispetto alle condizioni dei beni. Il giudice di primo grado ha rigettato le domande; la Corte d'appello ha confermato il rigetto escludendo sia la simulazione assoluta sia quella relativa. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1470, 1498 e 1414 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto incompatibile con la simulazione la prospettazione di uno stato di bisogno/coartazione della venditrice e avesse trascurato il mancato pagamento o la sproporzione del prezzo; con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 346 e 329 c.p.c., contestando il diniego della domanda di simulazione relativa e l'assunto di incompatibilità tra azione di simulazione assoluta e relativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della doppia conforme, poiché la decisione di merito era coincidente in fatto nei due gradi. Quanto al primo motivo nel merito, ha ritenuto corretto il rilievo della Corte d'appello secondo cui la dedotta coartazione o stato di necessità della venditrice era incompatibile con la simulazione assoluta, che presuppone un accordo simulatorio e non una volontà viziata o coartata. Ha inoltre osservato che, anche a voler isolare le circostanze di fatto come semplice contesto familiare, la tesi degli attori mirava in realtà a sostenere un intento di favorire il genero, intento inconciliabile con la simulazione assoluta perché questa richiede che il trasferimento sia solo apparente e non realmente voluto. Sul secondo motivo, la Corte ha ricordato che simulazione assoluta e simulazione relativa sono azioni diverse per petitum e causa petendi, ma ha ritenuto infondata la doglianza perché la domanda di simulazione relativa era stata proposta in via subordinata e la Corte territoriale, pur con un passaggio sull'ammissibilità, aveva comunque deciso nel merito. Ha aggiunto che il legittimario può provare la simulazione con presunzioni, ma il giudice di merito ha correttamente escluso la prova, rilevando che il pagamento risultava documentato dagli assegni e dalla quietanza e che la pretesa irrisorietà del prezzo non era valutabile sulla base di una stima riferita a epoca diversa da quella dell'atto, oltre alla circostanza non censurata della fatiscenza e inagibilità del bene. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna in solido e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1470 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma sulla vendita, ma non ritenuto violato dalla Corte poiché la questione centrale era l'esistenza o meno della simulazione e della corrispettività del prezzo

  • art. 1498 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di pagamento del prezzo; la Corte ha valorizzato invece la quietanza e la documentazione del pagamento tramite assegni

  • art. 1414 c.c.

    la Corte ribadisce la distinzione tra simulazione assoluta e relativa, con effetti diversi e distinta causa petendi e petitum

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    parametro della dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    la censura è stata dichiarata inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    applicato ratione temporis per escludere il motivo di omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la pretesa preclusione della domanda di simulazione relativa

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la pretesa preclusione della domanda di simulazione relativa

  • art. 1417 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che il legittimario, terzo rispetto al negozio simulato, può provare la simulazione con presunzioni e beneficiare del regime probatorio più favorevole se l'azione è strumentale alla tutela della legittima

  • art. 91 c.p.c.

    usato per porre le spese a carico della parte soccombente

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    norma richiamata quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La domanda di simulazione assoluta presuppone l'allegazione di un accordo tra le parti diretto a creare un'apparenza negoziale non corrispondente alla volontà effettiva; è quindi incompatibile con la deduzione di una vendita conclusa per costrizione, stato di bisogno o altri vizi/coazioni della volontà, che appartengono ad azioni diverse.
  • La simulazione assoluta e la simulazione relativa sono azioni diverse, con distinto petitum e distinta causa petendi; il giudice deve verificare la specifica domanda proposta e può esaminare nel merito anche la domanda subordinata di simulazione relativa se non la definisce in rito.
  • Il legittimario che agisce come terzo rispetto al negozio simulato può provare la simulazione anche per presunzioni; tuttavia gli elementi indiziari devono essere valutati globalmente e con giudizio di sintesi dal giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in cassazione se logicamente e giuridicamente motivato.
  • Ai fini della prova della simulazione di una compravendita, la dichiarazione di pagamento contenuta nel rogito non è in assoluto vincolante per il legittimario-terzo; ma la contestazione del mancato pagamento deve confrontarsi con gli elementi documentali del pagamento e con le risultanze di merito sulla congruità del prezzo.
  • La valutazione dell'irrisorietà del prezzo rispetto al bene alienato deve essere compiuta con riferimento al tempo della stipula del contratto e non sulla base di stime riferite a epoche successive, soprattutto quando il mercato abbia conosciuto incrementi rilevanti.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è precluso ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., comma 5.
  • Il legittimario può avvalersi del più favorevole regime probatorio in tema di simulazione quando l'azione sia strumentale alla reintegrazione della quota di riserva; non è necessario che l'azione di riduzione sia proposta contestualmente, purché la finalità di tutela della legittima risulti dal complessivo contenuto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieDonazioniSuccessione legittimaImpugnazioniCompravenditaTransazione
RamiSuccessioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della provaGiudicato

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