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Sentenza

Sentenza n. 1827/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.01.2025.

Giustizia amministrativa202504588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 7/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa nel giudizio presupposto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 7/2025, pubblicata il 2 gennaio 2025. Nel corso del giudizio, con memoria del 10 marzo 2026, ha dichiarato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato esecuzione alla sentenza e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato che la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l'esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., senza adottare ulteriori misure di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, in quanto parte virtualmente soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la disciplina della distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all'art. 26 c.p.a., quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato posto a carico dell'Amministrazione, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a.
  • L'avvenuta soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio non esclude la condanna alle spese dell'amministrazione, che può essere qualificata come parte virtualmente soccombente.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per esecuzione sopravvenuta del giudicato, le spese possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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