Sentenza n. 1827/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 7/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa nel giudizio presupposto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 7/2025, pubblicata il 2 gennaio 2025. Nel corso del giudizio, con memoria del 10 marzo 2026, ha dichiarato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato esecuzione alla sentenza e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato che la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l'esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., senza adottare ulteriori misure di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, in quanto parte virtualmente soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
Richiamato per la disciplina della distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.
Richiamato, unitamente all'art. 26 c.p.a., quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato posto a carico dell'Amministrazione, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a.
- L'avvenuta soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio non esclude la condanna alle spese dell'amministrazione, che può essere qualificata come parte virtualmente soccombente.
- In caso di cessazione della materia del contendere per esecuzione sopravvenuta del giudicato, le spese possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →