Sentenza del 26/02/2019 n. 5580 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per l'anno 1997, sostenendo che il contributo statale ricevuto ai sensi della Legge n. 488 del 1992, iscritto nel bilancio tra le poste dello stato patrimoniale e ritenuto provvisorio, non dovesse essere qualificato come sopravvenienza attiva imponibile. Con il ricorso per cassazione ha denunciato omessa o insufficiente motivazione e violazione o falsa applicazione dell'art. 55, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986, in relazione alla Legge n. 488 del 1992.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure sulla tassabilità del contributo. Il processo era stato sospeso perché la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, versando la prima rata. Tuttavia, entro il 31 dicembre 2018 non è stata presentata l'istanza di trattazione necessaria per la prosecuzione del giudizio. Pertanto, la Corte ha dichiarato estinto il processo e ha stabilito che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
Il contributo statale previsto dalla legge è stato qualificato dal giudice tributario d'appello come sopravvenienza attiva imponibile; la Corte di cassazione, però, non ha verificato nel merito tale qualificazione a causa dell'estinzione del giudizio.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 3, lettera b)
La società invocava questa disposizione per contestare la qualificazione fiscale del contributo come sopravvenienza attiva. La questione è rimasta senza decisione per l'estinzione del processo.
D.L. n. 50 del 2017, art. 11, commi 8 e 10, convertito dalla L. n. 96 del 2017
La norma consentiva la definizione agevolata della controversia e prevedeva, dopo la sospensione, la presentazione di un'istanza di trattazione entro il termine stabilito. La mancata presentazione dell'istanza comportava l'estinzione del giudizio; le spese restavano a carico di chi le aveva anticipate.
Art. 360, comma 1, numeri 3 e 5, c.p.c.
Sono state richiamate le ipotesi di ricorso per cassazione relative alla violazione o falsa applicazione di legge e all'omesso esame di fatti decisivi, ma tali motivi non sono stati esaminati nel merito.
Massime di principio
- Quando un processo tributario viene sospeso nell'ambito di una definizione agevolata, il contribuente deve rispettare puntualmente tutti gli adempimenti e i termini previsti per la riattivazione del giudizio.
- Il pagamento della prima rata della definizione agevolata, da solo, non impedisce l'estinzione del processo se manca l'istanza di trattazione richiesta dalla legge.
- La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto può determinare l'estinzione automatica del giudizio, senza che il giudice esamini le questioni fiscali sostanziali.
- Una decisione di estinzione per ragioni processuali non costituisce una conferma nel merito della tassabilità del contributo: in questo caso, la Corte non ha stabilito definitivamente se il contributo della Legge n. 488 del 1992 fosse imponibile.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra l'esito processuale, determinato dal mancato rispetto degli adempimenti, e la fondatezza sostanziale delle pretese fiscali, che può rimanere non decisa.
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