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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 126 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

In tema di effetti della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta, pur in assenza dell'impegno a rinunciare al giudizio pendente, e, anzi, come nel caso, pur in assenza del riferimento a giudizi pendenti, l'estinzione del giudizio dopo aver avuto conferma della avvenuta regolare definizione del carico richiesto con cartella. Nel caso in cui, come nella fattispecie che ne occupa di iscrizione a ruolo frazionata ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, il carico affidato all'Agente della riscossione non rechi l'intera pretesa tributaria oggetto della controversia, ma solo parte di essa, si produce in tale evenienza una parziale cessazione della materia del contendere, riferita alla parte oggetto di definizione agevolata, e il giudizio deve proseguire per il residuo importo della controversia, che non essendo stato oggetto di iscrizione a ruolo non ha potuto fruire dell'agevolazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno 2008, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori imposte dirette e IVA per l'indebita deduzione di costi relativi a servizi di segreteria e domiciliazione ritenuti antieconomici, per spese di rappresentanza e per compensi non dichiarati. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente per la mancata redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica. Nel corso del giudizio aveva aderito alla definizione agevolata delle cartelle relative a una parte del carico tributario iscritto a ruolo.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente agli importi oggetto di definizione agevolata, ritenendo irrilevante l'assenza di un'esplicita rinuncia al giudizio o il fatto che la dichiarazione di adesione non menzionasse giudizi pendenti. Poiché la riscossione era stata frazionata ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, l'estinzione ha riguardato solo la parte del carico definita, mentre il giudizio è proseguito per il residuo. Nel merito, è stata confermata l'esclusione della ripresa IVA fondata sulla sola antieconomicità dei costi, ma è stata accolta la tesi dell'Ufficio quanto alle imposte dirette, ritenendo legittimo il recupero dei costi manifestamente antieconomici. È stata inoltre confermata la ripresa relativa alle spese di rappresentanza, non impugnata in primo grado. L'appello del contribuente è stato quindi respinto, mentre l'appello incidentale dell'Ufficio è stato parzialmente accolto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193

    Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione

    L'adesione alla definizione agevolata, una volta perfezionata con il regolare pagamento del carico indicato nella cartella, determina l'estinzione del giudizio limitatamente alla parte oggetto di definizione, anche se il contribuente non ha dichiarato espressamente di rinunciare al giudizio.

  • Art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Riscossione frazionata in pendenza di giudizio

    Quando durante il giudizio viene riscosso solo un frazionamento della pretesa tributaria, la definizione agevolata può riguardare soltanto la quota già iscritta a ruolo; il giudizio deve proseguire sulla parte residua non ancora iscritta.

  • Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Le garanzie previste si applicano agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività

    La garanzia del termine dilatorio e del contraddittorio derivante dal processo verbale di chiusura non si applica automaticamente alle verifiche svolte a tavolino, cioè senza accesso presso i locali del contribuente.

  • Art. 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

    La norma disciplina la deducibilità delle spese di rappresentanza; nel caso concreto, la relativa ripresa è stata definitivamente confermata perché non era stata contestata nel ricorso introduttivo.

  • Art. 3 della Costituzione

    Non è stata ritenuta fondata una questione di disparità di trattamento tra verifiche in loco e verifiche a tavolino, poiché le differenti modalità di controllo giustificano il diverso regime delle garanzie procedimentali.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una cartella collegata a un giudizio tributario produce la cessazione della materia del contendere limitatamente alla quota effettivamente definita e pagata; non estingue automaticamente le pretese non comprese nel carico definito.
  • In presenza di riscossione frazionata durante il processo, occorre distinguere tra importi già iscritti a ruolo e importi ancora non iscritti: solo i primi possono essere oggetto di rottamazione, mentre il giudizio prosegue sui secondi.
  • L'adesione alla definizione agevolata può comportare l'estinzione parziale del giudizio anche senza una formale rinuncia e anche se il contribuente non ha indicato l'esistenza del giudizio nella dichiarazione di adesione.
  • Per le imposte dirette, una spesa manifestamente sproporzionata rispetto all'utilità ricevuta può costituire un elemento presuntivo sufficiente a contestarne la deducibilità, salvo adeguata giustificazione economica da parte del contribuente.
  • Per l'IVA, la sola antieconomicità del prezzo non consente automaticamente di negare la detrazione: l'Amministrazione deve dimostrare elementi ulteriori, come la falsità dell'operazione o del prezzo, l'inesistenza dell'operazione o la mancanza di inerenza.
  • Le questioni non contestate tempestivamente nel ricorso introduttivo, come una specifica ripresa tributaria, possono considerarsi definitivamente consolidate e non possono essere rimesse in discussione nei gradi successivi.
  • La violazione delle garanzie dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente rileva principalmente per le verifiche eseguite presso i locali dell'attività; non ogni accertamento a tavolino richiede un previo processo verbale di chiusura o un contraddittorio generalizzato.

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