Sentenza del 26/02/2019 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cartelle esattoriali - Iscrizione ruolo debiti - Compensazioni indebite - Crediti imposta inesistenti - Accollo soggetto terzo - Indebita duplicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava un atto di recupero di euro 2.701.078,23, oltre a sanzioni per euro 1.953.230,52, relativo all'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti per compensare debiti tributari iscritti a ruolo. Sosteneva che le compensazioni fossero state effettuate da terzi, ai quali erano state affidate le credenziali di accesso al Fisco, nell'ambito di un presunto accollo dei debiti. Poiché l'agente della riscossione aveva sgravato il ruolo soltanto per circa euro 1.412.625,00, la società deduceva che la parte restante dei debiti fosse ancora iscritta a ruolo e che il recupero integrale producesse una duplicazione d'imposta. Contestava inoltre le sanzioni per assenza di colpa e per l'esimente prevista in caso di illecito commesso esclusivamente da terzi e denunciato all'autorità giudiziaria.
La decisione
La Commissione ha accolto parzialmente l'appello. Ha dichiarato illegittimo l'atto di recupero nella parte relativa alle somme che, pur essendo state oggetto di indebite compensazioni, non erano state effettivamente sgravate dal ruolo. Tali somme non avevano prodotto un pagamento, neppure figurativo, e il loro ulteriore recupero avrebbe determinato una duplicazione del debito tributario. È stato quindi disposto il ripristino del carico di ruolo nella misura anteriore alla prima indebita compensazione, lasciando alla competente amministrazione la determinazione puntuale degli importi. È stato invece confermato il recupero per le somme effettivamente sgravate e sono state confermate integralmente le sanzioni, poiché la società non ha dimostrato l'assenza di colpa: la consegna delle credenziali a terzi, l'assenza di accordi scritti e di documentazione sui pagamenti hanno integrato almeno grave negligenza e imprudenza. Non è stata riconosciuta l'esimente per fatto esclusivamente imputabile a terzi. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. 472/1997
Ciascuno risponde della propria azione sia essa dolosa o colposa.
La responsabilità sanzionatoria tributaria richiede almeno la colpa. Tuttavia, il contribuente deve dimostrare l'assenza di colpa; l'imprudenza, la negligenza e la culpa in vigilando possono essere sufficienti a legittimare la sanzione.
Art. 6, comma 3, del d.lgs. 472/1997
Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
L'esimente richiede non solo la denuncia del fatto, ma anche la prova che l'illecito sia imputabile esclusivamente a terzi e che il contribuente non abbia tenuto una condotta colposa, nemmeno sotto il profilo della vigilanza.
Cassazione, sentenze n. 6930/2017 e n. 19422/2018
La prova dell'assenza di colpa nelle violazioni tributarie grava sul contribuente, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo.
Cassazione, sentenza n. 28359/2018
L'esimente dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 472/1997 presuppone la denuncia all'autorità giudiziaria e l'assenza di qualsiasi condotta colpevole del contribuente, inclusa la culpa in vigilando.
Massime di principio
- Un atto di recupero per compensazioni indebite non può riguardare somme che, non essendo state contabilizzate o utilizzate per sgravare il ruolo, non hanno prodotto alcun effettivo vantaggio o pagamento, neppure figurativo, per il contribuente.
- Prima di confermare integralmente un recupero, l'amministrazione deve verificare l'effettivo sgravio del debito originariamente iscritto a ruolo; altrimenti il recupero può duplicare la stessa pretesa tributaria.
- La denuncia di una frode commessa da terzi non esclude automaticamente le sanzioni: il contribuente deve provare sia l'esclusiva responsabilità dei terzi sia la propria diligente condotta.
- La consegna a soggetti esterni delle credenziali fiscali, l'assenza di contratti e ricevute documentate e l'affidamento su promesse non verificate possono integrare colpa o grave negligenza, anche se il contribuente non ha agito con dolo.
- In caso di accollo o gestione di debiti tributari da parte di terzi, è necessario conservare accordi scritti, deleghe, quietanze, tracciabilità dei pagamenti e verificare direttamente la posizione fiscale; l'accollo non elimina automaticamente la responsabilità del debitore originario.
- La decisione favorevole sul profilo della duplicazione del debito non comporta necessariamente l'annullamento delle sanzioni, che possono restare valide se è provata una condotta colposa del contribuente.
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