Sentenza del 26/02/2019 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
L'avviso di accertamento IRES (altro) è parzialmente accolto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato diversi aspetti dell’avviso di accertamento IRES, tra cui la legittimità e motivazione dell’atto, l’utilizzo del metodo induttivo, il rispetto del contraddittorio con la società consolidata Elciter s.r.l., il potere di firma del titolare dell’Ufficio, la procedura prevista dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, la quantificazione delle sanzioni e la deducibilità di specifici costi, in particolare quelli di locazione di fabbricati e quelli relativi a pubblicità e propaganda.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Commissione ha ritenuto fondate le contestazioni relative alla deduzione del costo di locazione dei fabbricati e alla deducibilità IVA dei costi di pubblicità e propaganda, mentre ha confermato la legittimità dell’accertamento sugli altri profili. Sono state ritenute valide la procedura di contraddittorio con la società consolidata, la motivazione dell’atto anche mediante metodo induttivo, la competenza e il potere di firma del funzionario, nonché le sanzioni applicate ai sensi dei decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997. La Commissione ha rinviato all’Ufficio il calcolo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi conseguenti alla parziale decisione favorevole al contribuente. Le spese di lite sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stata respinta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
La procedura di contraddittorio e il rispetto del termine previsto dalla norma sono stati ritenuti correttamente osservati dall’Ufficio, anche alla luce dell’orientamento richiamato della Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione, sentenza n. 27422 del 20 novembre 2017
La pronuncia è stata richiamata come supporto alla validità della procedura prevista dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Le sanzioni tributarie sono state ritenute conformi alle disposizioni del decreto legislativo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Le sanzioni sono state ritenute applicate secondo la disciplina generale prevista per il sistema sanzionatorio tributario.
Codice di procedura civile, art. 96
È stata respinta la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, non essendo stata ravvisata una condotta processuale idonea a giustificarla.
Massime di principio
- In una controversia tributaria, il ricorso può essere accolto solo parzialmente: la conferma della legittimità generale dell’accertamento non impedisce l’eliminazione di singole riprese fiscali non adeguatamente fondate.
- La motivazione dell’avviso può risultare sufficiente anche quando l’Ufficio utilizza un metodo induttivo, purché siano comprensibili i presupposti, i dati utilizzati e il percorso logico seguito per determinare la maggiore imposta.
- Il corretto svolgimento del contraddittorio procedimentale può consolidare la posizione dell’Amministrazione e rendere infondate le contestazioni relative alla violazione delle garanzie partecipative.
- Le contestazioni sul potere di firma del funzionario e sulla competenza dell’Ufficio devono essere supportate da elementi concreti; in mancanza, l’atto può essere ritenuto valido.
- Quando il giudice riconosce solo alcune deduzioni o detrazioni, normalmente rimette all’Ufficio il ricalcolo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi sulla base della decisione.
- La compensazione delle spese è frequente in caso di reciproca soccombenza, cioè quando ciascuna parte risulta vittoriosa solo su alcuni profili della controversia.
- La responsabilità processuale aggravata richiede una condotta particolarmente censurabile, come mala fede o colpa grave; la semplice infondatezza, anche parziale, delle argomentazioni non è di per sé sufficiente.
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