Cassazione Civile, Ordinanza n. 00397/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società mutuataria aveva stipulato con la banca un mutuo fondiario da rimborsare in 60 rate semestrali. In giudizio aveva contestato la validità e la correttezza del piano di ammortamento c.d. "alla francese", sostenendo che esso comportasse applicazione di interessi composti e quindi anatocismo; aveva inoltre dedotto che il tasso effettivamente applicato fosse superiore a quello indicato in contratto, con conseguente violazione degli artt. 117 e 120 TUB, nonché degli artt. 1283 e 1284 c.c., e che la clausola sugli interessi fosse nulla o comunque indeterminata/indeterminabile per difetto di trasparenza. La Corte d'appello aveva già respinto tali censure, ritenendo legittimo il piano di ammortamento e irrilevante, ai fini dell'art. 117 TUB, la difformità tra ISC/TAEG indicato e costo effettivo del finanziamento. Con il ricorso per cassazione la società ha riproposto, in via di violazione di legge, le medesime doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo che la sentenza impugnata fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità, in particolare alle Sezioni Unite n. 15130/2024. Ha affermato che, nel mutuo bancario a tasso fisso con piano di ammortamento "alla francese" standardizzato, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non determina nullità parziale del contratto né indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, né violazione della normativa sulla trasparenza. Ha inoltre rilevato che la censura sull'anatocismo era formulata in modo generico e astratto, senza specifiche deduzioni sulla concreta produzione del risultato lamentato e senza indicazioni idonee a superare gli accertamenti di fatto riservati al giudice del merito. La Corte ha anche confermato che l'ISC/TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra tra i tassi o prezzi la cui erronea indicazione comporta la nullità sostitutiva ex art. 117 TUB. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
"tassi e prezzi la cui inesatta indicazione viene sanzionata dall’art. 117 TUB"
L'ISC/TAEG non rientra, di per sé, tra i tassi, prezzi e condizioni la cui mancata o inesatta indicazione comporta nullità e sostituzione automatica; esso è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento.
È richiamato nel motivo di ricorso unitamente all'art. 117 TUB, ma la Corte non vi fonda una specifica diversa ratio decidendi rispetto alla declaratoria di inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese; la Corte esclude che, nel caso standardizzato esaminato, vi sia una violazione accertata o dedotta in modo specifico.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il meccanismo di ammortamento comporterebbe capitalizzazione degli interessi; la Corte rileva che la doglianza è generica e comunque non idonea a sovvertire l'orientamento conforme della giurisprudenza.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e il motivo non offre elementi per mutare orientamento.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È la base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel mutuo bancario a tasso fisso con ammortamento "alla francese" standardizzato, la mancata esplicitazione nel contratto della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non determina, di per sé, nullità parziale del contratto né indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.
- L'eventuale censura di anatocismo collegata al piano di ammortamento deve essere supportata da allegazioni specifiche e dalla dimostrazione concreta del risultato anatocistico nel singolo rapporto; non basta una ricostruzione astratta o meramente matematica del meccanismo.
- L'ISC/TAEG ha natura di indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non coincide con i tassi o prezzi la cui errata indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB con nullità e sostituzione automatica.
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, richiedano in realtà un nuovo accertamento di fatti non specificamente dedotti e valutati nei gradi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza consolidata legittima la condanna alle spese e la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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