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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33748/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due opposizioni a decreto ingiuntivo erano state proposte da una società correntista e dal garante/personale obbligato avverso il decreto ottenuto da una banca per il saldo debitore di un conto corrente. In primo grado era stata revocata l'ingiunzione nei confronti della società, con rideterminazione del saldo, mentre era stata rigettata l'opposizione del garante, ritenendosi la sua obbligazione qualificabile come contratto autonomo di garanzia, con clausola di pagamento a prima richiesta e deroga all'art. 1957 c.c. La corte d'appello aveva confermato la qualificazione della garanzia come autonoma e ritenuto inammissibile l'appello sul punto; aveva inoltre affermato che l'eventuale nullità della clausola sugli interessi ultralegali non si comunica al contratto autonomo di garanzia. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dei criteri ermeneutici e delle norme sulla fideiussione, sostenendo che la garanzia dovesse essere qualificata come fideiussione e non come garanzia autonoma; 2) violazione delle norme su anatocismo, interessi ultralegali, nullità e onere della prova, sostenendo che il garante potesse opporre la nullità delle clausole sugli interessi; 3) omesso esame della nullità delle clausole anatocistiche e per violazione dell'art. 1284 c.c.; 4) violazione delle norme sulle spese, contestando la compensazione disposta in primo grado e confermata in appello. La banca cedente ha anche chiesto l'estromissione dal giudizio per intervenuto giudicato sul relativo capo.

La decisione

La Corte ha preliminarmente preso atto dell'estromissione della banca cedente, già estranea al giudizio di appello e coperta da giudicato interno. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorso non si confrontava con la ratio dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e, comunque, censurava una valutazione di merito sull'interpretazione contrattuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte relativa all'anatocismo, perché la sentenza impugnata non aveva trattato tale questione, e infondato nella parte in cui negava che il garante autonomo potesse opporre la nullità della pattuizione di interessi ultralegali priva di forma scritta: la Corte ha ribadito che nel contratto autonomo di garanzia, per la sua autonomia e funzione di traslazione del rischio, non sono opponibili al creditore le nullità del rapporto principale diverse da quelle per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, e che la nullità per mancanza di forma scritta degli interessi ultralegali è nullità strutturale della clausola, non comunicabile alla garanzia autonoma. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione di diritto sotto forma di omesso esame di fatto e comunque violava il principio della doppia conforme. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la compensazione delle spese era giustificata dalla soccombenza solo parziale della società debitrice e rientrava nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore di alcuni controricorrenti e con raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    Il contratto autonomo di garanzia è espressione dell'autonomia negoziale e si caratterizza per l'assenza di accessorietà rispetto all'obbligazione principale.

  • art. 1325, n. 4 c.c.

    La mancanza della forma scritta richiesta per la pattuizione degli interessi ultralegali integra un vizio strutturale della clausola.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale criterio ermeneutico invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto di garanzia.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato quale criterio ermeneutico invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto di garanzia.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato quale criterio ermeneutico invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto di garanzia.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato quale criterio ermeneutico invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto di garanzia.

  • art. 1418 c.c.

    La Corte distingue tra nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa e nullità per difetto di forma prescritta, rilevando che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali è della seconda specie.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la rilevabilità della nullità della clausola sugli interessi.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato in ricorso per dedurre la violazione del divieto di anatocismo; la Corte dichiara inammissibile la censura perché la sentenza impugnata non affrontava la questione.

  • art. 1284 c.c.

    La pattuizione di interessi superiori al legale richiede la forma scritta; la nullità per difetto di forma non si comunica alla garanzia autonoma.

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato in ricorso per contestare la qualificazione della garanzia come autonoma e non come fideiussione.

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato in ricorso per contestare la qualificazione della garanzia come autonoma e non come fideiussione.

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato in ricorso per sostenere l'opponibilità delle eccezioni del debitore principale al garante.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato dalla sentenza impugnata come norma derogata dalla clausola di pagamento a semplice richiesta nel contratto autonomo di garanzia.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in ricorso come norma sull'onere della prova nel contestare le pattuizioni e la qualificazione della garanzia.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove e dell'interpretazione del contratto da parte del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le censure sono state valutate alla luce dei diversi vizi denunciabili in cassazione; alcune sono state dichiarate inammissibili perché formulate come errori di diritto o omesso esame non coerenti con la motivazione impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese secondo la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per la successione nel credito e l'intervento del cessionario successivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La censura sul vizio di motivazione è stata dichiarata inammissibile per il principio della doppia conforme, non essendo stata indicata la divergenza delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 4 l. 154/1992

    Richiamato dai ricorrenti quale base normativa trasfusa nell'art. 117 TUB per sostenere l'esigenza della forma scritta degli interessi ultralegali.

  • art. 117 TUB

    Richiamato in relazione alla necessità della pattuizione scritta degli interessi superiori al legale.

Massime di principio

  • Nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione del garante è autonoma e non accessoria rispetto al rapporto principale; di regola, il garante non può opporre al creditore le eccezioni fondate su vizi o nullità del rapporto garantito, salvo i casi eccezionali di escussione abusiva o fraudolenta, inesistenza dell'obbligazione garantita o nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.
  • La nullità della pattuizione di interessi ultralegali per difetto di forma scritta è una nullità strutturale della clausola, diversa dalla nullità per illiceità della causa o contrarietà a norme imperative; perciò non è opponibile al creditore dal garante autonomo come eccezione relativa al rapporto principale.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che censura il merito dell'interpretazione contrattuale quando la sentenza impugnata è fondata anche su una autonoma ratio di inammissibilità dell'appello non specificamente attaccata, perché il giudice di merito si è spogliato della potestas iudicandi sul merito.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se deduce in realtà una questione di diritto o se, in presenza di doppia conforme, non viene indicata la divergenza tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La compensazione delle spese è legittima quando la parte soccombente abbia ottenuto un accoglimento solo parziale della domanda; il principio di soccombenza opera pienamente solo in caso di parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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