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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05216/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito d’impresa, determinando induttivamente maggiori imposte IRES, IRAP e IVA sulla base del mancato riscontro a un questionario e della mancata produzione delle scritture contabili. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi; il primo deduceva violazione dell’art. 31 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 24 Cost. per mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione, con conseguente lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. La società aveva inoltre chiesto l’interruzione del giudizio per sopravvenuto fallimento, istanza disattesa dalla Corte perché nel giudizio di legittimità non operano le ordinarie cause di interruzione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo provato che alla società non era stata comunicata la data di trattazione della causa presso il domicilio eletto o con consegna a mani proprie. Ha ribadito che, nel processo tributario, l’omessa comunicazione dell’avviso di udienza integra violazione del contraddittorio e della difesa e comporta nullità degli atti successivi e della decisione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base normativa dell’accertamento induttivo del reddito d’impresa in presenza di irregolarità o mancata collaborazione del contribuente

  • art. 31 d.lgs. n. 546/1992

    la comunicazione dell’avviso di trattazione deve essere effettuata almeno trenta giorni prima e, in presenza di domicilio eletto, presso quest’ultimo o mediante consegna a mani proprie; l’omissione determina nullità della decisione

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    la disciplina della comunicazione dell’udienza si applica anche al giudizio di appello per effetto del richiamo contenuto nella norma

  • art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alle modalità di comunicazione nel contraddittorio del processo tributario

  • art. 24 Cost.

    richiamato a fondamento della tutela del diritto di difesa, vulnerato dalla mancata comunicazione dell’udienza

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per censurare la violazione di legge dedotta nel primo motivo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza costituisce presidio essenziale del contraddittorio e del diritto di difesa; se non è effettuata correttamente al domicilio eletto o a mani proprie, la trattazione della causa e la decisione sono nulle.
  • La nullità derivante dalla mancata comunicazione dell’udienza travolge gli atti compiuti successivamente e impone la cassazione della sentenza con rinvio.
  • Nel giudizio di cassazione non operano le ordinarie cause di interruzione del processo per eventi come il fallimento della parte, che quindi non produce effetti processuali sospensivi o interruttivi.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per una nullità processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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