Cassazione Civile, Ordinanza n. 05216/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito d’impresa, determinando induttivamente maggiori imposte IRES, IRAP e IVA sulla base del mancato riscontro a un questionario e della mancata produzione delle scritture contabili. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi; il primo deduceva violazione dell’art. 31 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 24 Cost. per mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione, con conseguente lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. La società aveva inoltre chiesto l’interruzione del giudizio per sopravvenuto fallimento, istanza disattesa dalla Corte perché nel giudizio di legittimità non operano le ordinarie cause di interruzione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo provato che alla società non era stata comunicata la data di trattazione della causa presso il domicilio eletto o con consegna a mani proprie. Ha ribadito che, nel processo tributario, l’omessa comunicazione dell’avviso di udienza integra violazione del contraddittorio e della difesa e comporta nullità degli atti successivi e della decisione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base normativa dell’accertamento induttivo del reddito d’impresa in presenza di irregolarità o mancata collaborazione del contribuente
la comunicazione dell’avviso di trattazione deve essere effettuata almeno trenta giorni prima e, in presenza di domicilio eletto, presso quest’ultimo o mediante consegna a mani proprie; l’omissione determina nullità della decisione
la disciplina della comunicazione dell’udienza si applica anche al giudizio di appello per effetto del richiamo contenuto nella norma
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione alle modalità di comunicazione nel contraddittorio del processo tributario
art. 24 Cost.
richiamato a fondamento della tutela del diritto di difesa, vulnerato dalla mancata comunicazione dell’udienza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare la violazione di legge dedotta nel primo motivo
Massime di principio
- Nel processo tributario, la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza costituisce presidio essenziale del contraddittorio e del diritto di difesa; se non è effettuata correttamente al domicilio eletto o a mani proprie, la trattazione della causa e la decisione sono nulle.
- La nullità derivante dalla mancata comunicazione dell’udienza travolge gli atti compiuti successivamente e impone la cassazione della sentenza con rinvio.
- Nel giudizio di cassazione non operano le ordinarie cause di interruzione del processo per eventi come il fallimento della parte, che quindi non produce effetti processuali sospensivi o interruttivi.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per una nullità processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
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