Cassazione Civile, Ordinanza n. 09128/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato dopo un periodo di CIGS nell’ambito della ristrutturazione di uno stabilimento produttivo. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e, accogliendo il reclamo della lavoratrice, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. n. 223/1991, ritenendo che la comparazione fosse stata limitata a un solo altro impiegato e che non fossero state considerate le pregresse esperienze professionali della lavoratrice in altri reparti/uffici. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto illegittima la scelta perché la comparazione era stata limitata al settore servizi dello stabilimento, senza prova delle mansioni svolte altrove dalla lavoratrice; (2) violazione delle medesime norme, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, deducendo che il criterio dell’infungibilità delle mansioni era stato concordato con le parti sociali; (3) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 116 c.p.c., per asserito errato apprezzamento dell’impegno aziendale a trasferire i lavoratori in altre società del gruppo, che secondo la ricorrente avrebbe richiesto l’iniziativa dei lavoratori stessi ed era possibile solo all’estero. La controricorrente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, nei licenziamenti collettivi, quando la ristrutturazione investe una specifica unità o settore, la comparazione può essere limitata a quel bacino solo se il datore prova il fatto che giustifica il più ristretto ambito di scelta e, comunque, l’eventuale non fungibilità delle mansioni rispetto ad altri reparti; nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato che la lavoratrice aveva dedotto di avere svolto nel tempo anche altre mansioni in diversi uffici e che la società non aveva adeguatamente specificato il contrario, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in termini dubitativi e comunque non decisivo, posto che la sentenza d’appello era sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, non superata dalla censura. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 5 L. n. 223/1991 quale disciplina del licenziamento collettivo e dei criteri di scelta
i criteri di scelta devono essere applicati in modo coerente; se la scelta è limitata a un reparto, il datore deve provare il presupposto del più ristretto ambito e la non fungibilità delle mansioni rispetto ad altri reparti
l’onere di provare i fatti che giustificano la limitazione della platea dei lavoratori da comparare grava sul datore di lavoro
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del principio di contestazione e valutazione della prova
l’esposizione sommaria dei fatti di causa è sufficiente se ricavabile con chiarezza dal contesto del ricorso
se la procura è incorporata nell’atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene
la presenza della procura nell’originale dell’atto è sufficiente ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione
usato come parametro per denunciare violazioni di legge
richiamato per censurare l’apprezzamento del fatto e la motivazione
richiamati dalla ricorrente per contestare l’interpretazione dell’impegno aziendale al trasferimento dei lavoratori
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, se la ristrutturazione riguarda una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori può essere limitata a quel perimetro solo se il datore di lavoro dimostra il fatto che giustifica tale delimitazione e l’assenza di fungibilità con lavoratori di altri reparti.
- L’onere di allegare e provare la fungibilità delle mansioni e la capacità del lavoratore di essere impiegato in altri reparti grava, in via di principio, sul lavoratore; tuttavia il datore deve provare le ragioni che consentono di restringere il bacino di comparazione e l’effettiva non fungibilità degli addetti prescelti.
- La valutazione del giudice di merito sulle mansioni pregresse e sulla professionalità del lavoratore, ove sorretta da motivazione logica e coerente con la distribuzione degli oneri processuali, è insindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura del materiale istruttorio.
- L’accordo sindacale che preveda criteri di selezione non esime il datore dall’applicarli in concreto in modo coerente e provato; la critica non deve investire in astratto il criterio pattuito, ma la sua concreta applicazione rispetto alla professionalità effettivamente acquisita dal lavoratore.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non coglie una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata, poiché la cassazione non può essere pronunciata quando la decisione resta sorretta da una motivazione indipendente non efficacemente aggredita.
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