Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09128/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato dopo un periodo di CIGS nell’ambito della ristrutturazione di uno stabilimento produttivo. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e, accogliendo il reclamo della lavoratrice, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. n. 223/1991, ritenendo che la comparazione fosse stata limitata a un solo altro impiegato e che non fossero state considerate le pregresse esperienze professionali della lavoratrice in altri reparti/uffici. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto illegittima la scelta perché la comparazione era stata limitata al settore servizi dello stabilimento, senza prova delle mansioni svolte altrove dalla lavoratrice; (2) violazione delle medesime norme, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, deducendo che il criterio dell’infungibilità delle mansioni era stato concordato con le parti sociali; (3) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 116 c.p.c., per asserito errato apprezzamento dell’impegno aziendale a trasferire i lavoratori in altre società del gruppo, che secondo la ricorrente avrebbe richiesto l’iniziativa dei lavoratori stessi ed era possibile solo all’estero. La controricorrente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, nei licenziamenti collettivi, quando la ristrutturazione investe una specifica unità o settore, la comparazione può essere limitata a quel bacino solo se il datore prova il fatto che giustifica il più ristretto ambito di scelta e, comunque, l’eventuale non fungibilità delle mansioni rispetto ad altri reparti; nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato che la lavoratrice aveva dedotto di avere svolto nel tempo anche altre mansioni in diversi uffici e che la società non aveva adeguatamente specificato il contrario, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in termini dubitativi e comunque non decisivo, posto che la sentenza d’appello era sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, non superata dalla censura. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 223/1991

    richiamato insieme all'art. 5 L. n. 223/1991 quale disciplina del licenziamento collettivo e dei criteri di scelta

  • art. 5 L. n. 223/1991

    i criteri di scelta devono essere applicati in modo coerente; se la scelta è limitata a un reparto, il datore deve provare il presupposto del più ristretto ambito e la non fungibilità delle mansioni rispetto ad altri reparti

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare i fatti che giustificano la limitazione della platea dei lavoratori da comparare grava sul datore di lavoro

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del principio di contestazione e valutazione della prova

  • art. 366 c.p.c. n. 3

    l’esposizione sommaria dei fatti di causa è sufficiente se ricavabile con chiarezza dal contesto del ricorso

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    se la procura è incorporata nell’atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene

  • art. 365 c.p.c.

    la presenza della procura nell’originale dell’atto è sufficiente ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro per denunciare violazioni di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per censurare l’apprezzamento del fatto e la motivazione

  • art. 1362 ss. c.c.

    richiamati dalla ricorrente per contestare l’interpretazione dell’impegno aziendale al trasferimento dei lavoratori

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, se la ristrutturazione riguarda una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori può essere limitata a quel perimetro solo se il datore di lavoro dimostra il fatto che giustifica tale delimitazione e l’assenza di fungibilità con lavoratori di altri reparti.
  • L’onere di allegare e provare la fungibilità delle mansioni e la capacità del lavoratore di essere impiegato in altri reparti grava, in via di principio, sul lavoratore; tuttavia il datore deve provare le ragioni che consentono di restringere il bacino di comparazione e l’effettiva non fungibilità degli addetti prescelti.
  • La valutazione del giudice di merito sulle mansioni pregresse e sulla professionalità del lavoratore, ove sorretta da motivazione logica e coerente con la distribuzione degli oneri processuali, è insindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L’accordo sindacale che preveda criteri di selezione non esime il datore dall’applicarli in concreto in modo coerente e provato; la critica non deve investire in astratto il criterio pattuito, ma la sua concreta applicazione rispetto alla professionalità effettivamente acquisita dal lavoratore.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non coglie una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata, poiché la cassazione non può essere pronunciata quando la decisione resta sorretta da una motivazione indipendente non efficacemente aggredita.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.