Cassazione Civile, Ordinanza n. 16794/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa per somme iscritte a ruolo dal consorzio di bonifica per gli anni 2012 e 2013. Secondo la società, le somme pretese non sarebbero state dovute al consorzio; la CTR aveva accolto l’appello della società ritenendo che i rapporti amministrativi fossero intercorsi con il Comune che aveva autorizzato l’installazione di cartelli pubblicitari e che il consorzio difettasse di legittimazione soggettiva e oggettiva, anche perché la società non occupava porzioni immobiliari del consorzio e non era consorziata. Il consorzio ricorre per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che si trattasse di canoni pattizi derivanti da disciplinari di concessione e quindi devoluti al giudice ordinario; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè dei disciplinari di concessione del 2004 e del 2013 che regolavano installazione dei cartelli e canoni annuali; 3) violazione di norme sul regime dei canoni di bonifica e dell’occupazione di spazi in area demaniale idraulica, assumendo che i canoni spettassero comunque al consorzio in base alla disciplina speciale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che era stata estromessa nel giudizio di merito e contro la quale non era stato proposto uno specifico motivo. Sul resto, dichiara inammissibile il primo motivo perché la questione di giurisdizione era già stata definita con precedente sentenza della CTR e si era formato giudicato interno, sicché non poteva essere riproposta. Accoglie invece il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse fondato la decisione su una ricostruzione incompleta del rapporto, senza esaminare gli atti concessori e i loro contenuti; tale omesso esame assorbe il terzo motivo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 3 e 19
Richiamati dal ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto alla controversia sui canoni/contributi.
Invocato dal ricorrente in relazione al difetto di giurisdizione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. a)
La Corte richiama la norma per affermare che, nel processo tributario, la sentenza d’appello che dichiari la giurisdizione negata in primo grado va impugnata con ricorso per cassazione, altrimenti si forma giudicato interno.
art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
Parametro del primo motivo, relativo alla giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Parametro del secondo motivo, per omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Parametro del terzo motivo, per violazione di legge.
r.d. 8 maggio 1904, n. 368, artt. 132 e ss.
Richiamato dal ricorrente per ricondurre la pretesa ai canoni relativi all’occupazione di spazi in area demaniale idraulica.
r.d. 8 maggio 1904, n. 368, artt. 136 e 137
Indicato come base dei canoni oggetto della concessione rilasciata alla società.
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 100, secondo comma
Invocato dal ricorrente a sostegno della competenza del consorzio a percepire i canoni.
l. regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 83
"Art. 83 – Canoni 1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche e i canoni dovuti per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico"
Richiamato per affermare che l’obbligazione di pagamento derivava da un provvedimento legislativo e dalla disciplina regionale dei canoni.
l. regione Veneto 8 maggio 2009, n. 12, artt. 25 e ss.
Invocata dal ricorrente nella ricostruzione del quadro normativo relativo ai canoni.
l. regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 83
La Corte richiama anche la qualificazione fatta in sede di merito: il canone per l’uso dei beni consorziali e/o del demanio idrico discende da tale disciplina e da atti attuativi regionali.
Massime di principio
- Se una sentenza che ha dichiarato la giurisdizione di un giudice e ha rimesso la causa al primo giudice non viene impugnata con ricorso per cassazione nei modi previsti, la questione di giurisdizione si consolida con giudicato interno e non può essere riproposta nei successivi gradi o rilevata d’ufficio.
- La qualificazione del rapporto ai fini della giurisdizione non esaurisce il giudizio di merito: una volta radicata la giurisdizione, il giudice deve comunque esaminare gli atti, le eccezioni e i fatti dedotti a fondamento della domanda e della difesa.
- È censurabile per omesso esame la decisione che, nel negare la fondatezza della pretesa creditoria, ometta di considerare atti concessori o altri documenti decisivi che costituiscono il presupposto del credito stesso.
- Non è sufficiente affermare in via generale l’assenza di rapporti diretti tra le parti per escludere il credito, quando la pretesa trovi fondamento in un complesso di atti amministrativi o concessori che devono essere esaminati nel loro contenuto concreto.
- Quando una questione di merito resta assorbita dalla decisione impugnata, le relative difese possono essere riproposte al giudice del rinvio.
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