LEGGE 13 febbraio 2001, n. 11
Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 2001 che riconosce agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti la corresponsione della percentuale del 15% prevista dall'art.122, n.2, del DPR 15/12/1959 n.1229 per gli anni 1998 e 1999, nella misura già corrisposta per il 1997. Esclude interessi e rivalutazione; somme già percepite sono considerate acconti. L'accettazione comporta l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a quegli anni. Applicazione limitata al biennio 1998-1999.
Pagamento percentuale 15% a ufficiali giudiziari (1998-1999)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 13 feb 2001LEGGE 13 febbraio 2001, n. 48
- Legge · 13 feb 2001LEGGE 13 febbraio 2001, n. 45
- Legge · 17 feb 2001LEGGE 17 febbraio 2001, n. 23
- Legge · 17 feb 2001LEGGE 17 febbraio 2001, n. 34
- Legge · 17 feb 2001LEGGE 17 febbraio 2001, n. 35
- Legge · 17 feb 2001LEGGE 17 febbraio 2001, n. 46
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →