Cassazione Penale, Sentenza n. 26229/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un'indagine per partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico, con contestazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e di più reati-fine. Il GIP aveva applicato la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi e le esigenze cautelari, valorizzando anche la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Il Tribunale del riesame ha poi annullato l'ordinanza limitatamente alla posizione dell'indagato, ritenendo non adeguatamente dimostrata l'attualità del pericolo di recidiva, anche in ragione della distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe trascurato elementi che attestavano la perdurante operatività del sodalizio e la pericolosità dell'indagato, tra cui note di polizia giudiziaria, precedenti misure cautelari in altri procedimenti per stupefacenti e una successiva condanna definitiva per fatti analoghi. Ha sostenuto che il mero decorso del tempo non bastava a superare la presunzione cautelare e che il giudice del riesame aveva erroneamente ridotto la valutazione all'intervallo temporale, senza considerare la continuità dell'attività criminale e la personalità dell'indagato. La difesa ha chiesto il rigetto, insistendo sulla chiusura temporale della contestazione e sul difetto di attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica: il Tribunale del riesame aveva correttamente delimitato nel tempo la partecipazione contestata, evidenziando la mancanza di elementi attuali che provassero la protrazione della condotta associativa o l'attuale inserimento dell'indagato nel traffico illecito dopo il marzo-aprile 2022. La Corte ha inoltre osservato che, in materia cautelare, il ricorso per cassazione non può risolversi in una diversa lettura dei fatti o delle risultanze probatorie; quanto ai riferimenti a provvedimenti e annotazioni di altri procedimenti, ha rilevato l'aspecificità del motivo e il difetto di autosufficienza, non essendo quegli atti adeguatamente allegati o indicati nel ricorso. In conclusione, l'annullamento della misura cautelare disposto dal Tribunale del riesame è rimasto fermo.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La contestazione associativa in materia di stupefacenti richiede, ai fini cautelari, la verifica dell'attualità delle esigenze quando le condotte esecutive siano risalenti nel tempo.
La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere opera come criterio da applicare in caso di incertezza, ma può essere superata da elementi idonei a escludere ragionevoli dubbi; tra questi può rilevare il tempo trascorso, se di consistenza tale da far venir meno l'attualità del pericolo.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è deducibile la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non la rivalutazione del merito o dei fatti.
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Il ricorrente ha l'onere di indicare in modo puntuale gli atti di cui chiede l'allegazione o il travisamento; opera il principio di autosufficienza del ricorso.
Massime di principio
- In materia di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge o per manifesta illogicità della motivazione, ma non per ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale o probatorio.
- L'attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza del nuovo reato: essa esprime la continuità temporale del periculum libertatis e va apprezzata alla luce della vicinanza dei fatti, della personalità dell'indagato e del contesto concreto, con una motivazione tanto più penetrante quanto più il fatto è risalente.
- Per le misure cautelari fondate sull'art. 74 d.P.R. 309/1990, se la condotta contestata è temporalmente circoscritta e risalente, l'attualità delle esigenze cautelari deve essere sorretta da specifici elementi di fatto ulteriori, idonei a dimostrare la perdurante operatività del sodalizio o l'attuale inserimento dell'indagato.
- La presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. non è assoluta e può essere vinta da elementi concreti che eliminino i ragionevoli dubbi sulla persistenza delle esigenze cautelari; il tempo trascorso può essere uno di questi elementi, ma solo se accompagnato da un'effettiva cessazione o attenuazione dei fattori di pericolosità.
- Nel giudizio di legittimità, i riferimenti a atti di altri procedimenti o ad annotazioni investigative devono essere specificamente indicati e allegati: in difetto, la censura è inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza.
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