Cassazione Civile, Ordinanza n. 02302/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva promosso un giudizio per ottenere l'accertamento della cessazione di un rapporto di comodato avente ad oggetto un'area di sua proprietà, già destinata con ordinanza contingibile e urgente al posizionamento di roulotte della Protezione Civile per l'accoglienza temporanea di una comunità Rom in attesa di soluzione abitativa alternativa, e per conseguire il rilascio dell'area libera da persone e cose. In primo grado e in appello la domanda era stata accolta, con qualificazione del rapporto come comodato precario ex art. 1810 c.c. e conseguente possibilità di restituzione ad nutum. I convenuti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1803, 1809 e 1322 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto ravvisare un comodato a termine desumibile dal disciplinare e dalla finalità di accoglienza della comunità; (2) violazione degli artt. 1803, 1809, 1810 c.c., dell'art. 8 CEDU e degli artt. 24, 111 e 117 Cost., lamentando che il giudice d'appello avrebbe ignorato la nozione convenzionale di domicilio e il principio di proporzionalità, in presenza di un insediamento che costituiva dimora per famiglie con minori e disabili; (3) violazione degli artt. 1803, 1809, 1810 c.c., dell'art. 8 CEDU e del principio eurounitario di sussidiarietà, deducendo che la disciplina applicata sarebbe stata incompatibile con le norme europee lette come norme interposte e con l'obbligo di interpretazione conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull'assenza di un accordo desumibile dagli atti idoneo a fissare un termine di durata del comodato. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché estraneo alla ratio decidendi: la sentenza impugnata non aveva negato in astratto la tutela convenzionale del domicilio, ma aveva accertato in fatto che l'area non presentava i presupposti per qualificarsi come spazio di stabile e residenziale abitazione familiare, accertamento non sindacabile in cassazione. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché formulato in modo astratto, senza indicare specifici profili di difformità della disciplina nazionale rispetto alla CEDU o al diritto UE nel caso concreto, e quindi privo di decisività. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In assenza di un termine stabilito per accordo delle parti o desumibile dall'uso della cosa, il comodato è precario e il comodante può chiederne la restituzione in ogni momento.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa qualificazione del rapporto, ma la Corte non accoglie la censura perché diretta a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.
Richiamato per sostenere l'esistenza di un comodato con termine o comunque non liberamente revocabile, ma la censura è ritenuta inammissibile.
Evocato per ricavare dal disciplinare una regolamentazione convenzionale del rapporto, ma senza superare l'accertamento di fatto contrario compiuto dai giudici di merito.
art. 8 CEDU
Invocato per sostenere la tutela del domicilio e il principio di proporzionalità, ma la Corte rileva che la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e resta astratta.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura convenzionale e costituzionale, senza incidere sulla decisione di inammissibilità.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti, ma senza autonoma decisività nel giudizio di legittimità svolto.
art. 117 Cost.
Richiamato per il parametro interposto della CEDU, ma la censura è giudicata astratta e non decisiva.
Usato come base formale del ricorso per violazione di legge, ma la Corte rileva che le censure celavano contestazioni di merito o erano generiche.
Norma processuale che ha determinato la trattazione in Adunanza camerale.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione formalmente qualificato come violazione di legge quando, in realtà, mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull'interpretazione degli atti e dell'accordo tra le parti.
- La qualificazione di un rapporto come comodato precario dipende dall'accertamento dell'assenza di un termine di restituzione pattuito o desumibile dall'uso della cosa; in tale ipotesi il comodante può richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a invocare in modo astratto la tutela convenzionale o eurounitaria, ma deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specifici profili di incompatibilità della disciplina applicata rispetto al caso concreto.
- La nozione di domicilio ai fini dell'art. 8 CEDU presuppone una concreta situazione di stabile e riconoscibile radicamento abitativo; se il giudice di merito esclude in fatto tale presupposto, la relativa valutazione non è censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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