Cassazione Civile, Ordinanza n. 07804/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’attività di controllo formale su dichiarazioni Modello 730/2015 relative al periodo d’imposta 2014, presentate da contribuenti assistiti da un CAF. Un professionista abilitato aveva apposto il visto di conformità sui documenti allegati alle dichiarazioni. L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate di Palermo, ritenendo infedele il visto, aveva iscritto a ruolo nei confronti del professionista l’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti ai contribuenti, con successiva notifica delle cartelle da parte dell’agente della riscossione. Il professionista aveva impugnato le cartelle deducendo, da un lato, l’applicazione del favor rei derivante dalla modifica dell’art. 39 d.lgs. 241/1997 introdotta dalla L. 26/2019, che avrebbe ridotto la sua esposizione alla sola sanzione del 30% della maggiore imposta; dall’altro, la competenza funzionale e territoriale della direzione regionale dell’Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del trasgressore, e non dell’ufficio provinciale che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo. La CTP aveva accolto solo parzialmente; la CTR aveva rigettato gli appelli. In Cassazione l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con un motivo, contestando l’applicazione del favor rei e sostenendo la debenza anche di imposta e interessi. Il professionista ha proposto ricorso incidentale con due motivi, insistendo sul vizio di incompetenza dell’ufficio che aveva formato il ruolo e, in via ulteriore, sul difetto di legittimazione passiva per IRPEF e interessi altrui.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo fondato il rilievo di incompetenza dell’ufficio che aveva provveduto all’iscrizione a ruolo. Ha affermato, in continuità con un orientamento già formatosi tra le stesse parti, che la responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva e che, perciò, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997, la competenza a contestare e irrogare le relative somme spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto il ruolo era stato formato da un ufficio incompetente, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del professionista nei termini indicati, cioè ha annullato l’atto impugnato per invalidità derivante dall’incompetenza dell’ufficio. Sono stati dichiarati assorbiti sia il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate sia il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base del controllo formale delle dichiarazioni dei contribuenti assistiti.
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
la Corte lo considera norma che, per il visto infedele, prevede una responsabilità avente anche funzione punitiva; nel caso concreto è stata ritenuta applicabile la disciplina previgente quanto all’an, ma rileva soprattutto la competenza dell’ufficio.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
"Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"
attribuisce in modo funzionale e territoriale alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore la contestazione e l’irrogazione delle somme; tale competenza è inderogabile e la sua violazione comporta l’illegittimità dell’atto.
d.m. 31 maggio 1999, n. 164, art. 13
richiamato per individuare la dichiarazione presentata con le modalità del CAF e il visto di conformità rilevante ai fini della responsabilità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge nel ricorso principale e nel primo motivo del ricorso incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale richiamata nel secondo motivo del ricorso incidentale per error in procedendo.
richiamata come fonte della modifica dell’art. 39 d.lgs. 241/1997, invocata dal contribuente quale lex mitior.
richiamato solo quale atto convertito dalla L. 26/2019.
Massime di principio
- La competenza a contestare e irrogare le somme dovute dal soggetto che abbia apposto un visto di conformità infedele spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, secondo un criterio di competenza funzionale e territoriale inderogabile.
- Se il ruolo e la conseguente cartella sono formati da un ufficio privo della competenza attribuita dalla legge, l’atto è illegittimo e può essere annullato senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto.
- La responsabilità del professionista che rilascia un visto infedele ha natura anche punitiva; perciò la disciplina sulla competenza dell’ufficio non può essere elusa facendo riferimento alla sede dell’ufficio che ha eseguito il controllo della dichiarazione del contribuente assistito.
- Quando una questione centrale viene risolta in senso decisivo e rende superflue le altre censure, i motivi residui dei ricorsi principale e incidentale restano assorbiti.
- La Cassazione può, in presenza dei presupposti e senza ulteriori accertamenti di fatto, cassare la decisione impugnata e decidere nel merito accogliendo direttamente il ricorso introduttivo originario.
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