Cassazione Civile, Ordinanza n. 22623/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta da due agenti assicurativi che lamentavano, dopo il recesso di alcuni subagenti e la successiva costituzione di una nuova società operante nel settore assicurativo, un sistematico sviamento della loro clientela. Gli attori deducevano che, nei mesi successivi ai recessi, si fosse verificato un numero anomalo di disdette e mancati rinnovi delle polizze, con modalità tali da far ritenere l’uso di elenchi clienti e di informazioni commerciali riservate. Chiedevano l’inibitoria e il risarcimento del danno per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. e violazione dell’art. 98 c.p.i. La Corte d’appello aveva confermato l’accertamento dell’illecito concorrenziale e la condanna al risarcimento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo al conferimento del mandato agenziale, nel 2000, alla società dei fratelli Lucca, che avrebbe inciso sulla legittimazione attiva/passiva; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per aver la Corte valutato solo la prova degli attori e non quella contraria; 3) violazione degli artt. 105 e 132 n. 4 c.p.c. per l’erronea qualificazione dell’intervento della società come adesivo dipendente; 4) violazione degli artt. 2598, 2727, 2729, 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. per l’asserita insufficienza delle presunzioni poste a base dell’accertamento dell’illecito concorrenziale; 5) violazione delle stesse norme per l’affermazione della legittimazione passiva e della responsabilità di una ex socia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso, ritenendo erronea la sentenza impugnata sia nella valutazione della prova presuntiva sia nella qualificazione della posizione processuale della società interveniente e nella ricostruzione della legittimazione/responsabilità dei soggetti coinvolti. In particolare, ha censurato la Corte d’appello per non avere attribuito adeguato rilievo alla documentazione relativa all’assunzione del mandato agenziale da parte della società dei fratelli Lucca, per avere effettuato una valutazione congetturale dei fatti, per avere qualificato in modo non corretto l’intervento della società come adesivo dipendente e per avere fondato l’accertamento dell’illecito su indizi non univocamente idonei a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha inoltre rilevato che non risultava un idoneo accertamento della responsabilità della ex socia indicata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
la Corte richiama la norma come base della domanda di concorrenza sleale per sviamento di clientela, ma censura l’accertamento di merito perché fondato su elementi presuntivi ritenuti non adeguati
le liste clienti e le informazioni sulle polizze possono integrare informazioni riservate se frutto di un’attività pluriennale svolta nell’ambito del rapporto, ma nel caso la decisione di merito è stata cassata per difetti di accertamento e prova
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte censura l’uso della prova solo unilaterale e l’insufficiente considerazione del materiale probatorio complessivo
richiamato per la valutazione delle prove; la Corte ritiene viziata la decisione di merito nella lettura del compendio probatorio
richiamato per la valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento; la Corte censura l’uso congetturale di alcuni elementi e la valutazione atomistica degli indizi
richiamato con riferimento all’intervento del terzo e alla corretta qualificazione dell’intervento volontario
richiamato come parametro del vizio motivazionale/di motivazione apparente nella qualificazione dell’intervento
richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenza dal fatto noto al fatto ignoto
la presunzione è utilizzabile solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; il giudice deve prima selezionarli analiticamente e poi valutarli complessivamente
art. 336, secondo comma, c.p.c.
richiamato per spiegare gli effetti caducatori della cassazione della sentenza non definitiva sulla sentenza definitiva sul quantum, nei limiti della dipendenza
le informazioni commerciali riservate possono essere protette, ma la loro sottrazione va rigorosamente provata
Massime di principio
- In tema di prova per presunzioni, il giudice deve seguire un duplice percorso logico: prima valutare singolarmente gli indizi per escludere quelli irrilevanti o privi di consistenza, poi apprezzarli nel loro complesso per verificare se la convergenza del molteplice consenta una presunzione grave, precisa e concordante.
- La mera plausibilità alternativa di una spiegazione fattuale non basta a sorreggere la decisione quando il giudice di merito si è basato su una congettura non ancorata a riscontri documentali e non ha spiegato perché abbia disatteso un elemento documentalmente significativo.
- Lo sviamento di clientela e l’illecito concorrenziale non possono essere affermati sulla sola base di circostanze neutre o ambivalenti, come la contiguità temporale delle disdette o modalità di spedizione delle raccomandate, se tali fatti non sono univocamente idonei a dimostrare un’appropriazione indebita di clientela o di informazioni riservate.
- L’intervento volontario è adesivo dipendente solo quando l’interveniente si limita a sostenere la posizione di una parte senza far valere un diritto proprio relativo all’oggetto del giudizio; se invece chiede una condanna in proprio favore o fa valere un interesse autonomo, l’intervento ha natura diversa.
- Il giudicato formatosi su una sentenza definitiva relativa al quantum non vale automaticamente a sanare o rendere incontestabili le statuizioni processuali o sostanziali relative all’an debeatur, quando queste ultime siano oggetto del separato giudizio di legittimità o quando occorra verificare il nesso di dipendenza tra le decisioni.
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