Cassazione Civile, Sentenza n. 1635/2020 del 24/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condividenti)
La controversia
Due soggetti convennero dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, quattro eredi per ottenere lo scioglimento della comunione su un immobile composto da fabbricati e terreno. Con sentenza n. 3937/2013 il Tribunale approvò il progetto divisionale predisposto dal CTU e assegnò le quote, ponendo per il 50% a carico dei convenuti le spese di CTU e di lite. Due convenuti proposero appello, rigettato dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 68/2017 del 23 gennaio 2017. Il ricorrente contestava l’equità della divisione, deducendo che non fossero stati riconosciuti i miglioramenti apportati al bene comune dal suo dante causa, che la quota assegnatagli comprendesse terreno inagibile e che fosse stato trascurato un progetto divisionale alternativo. Con il secondo motivo censurava la ripartizione delle spese: sosteneva che, trattandosi di divisione, dovessero gravare sulla massa e negava di avere ostacolato o procrastinato la divisione; invocava inoltre il mancato accoglimento della domanda di sequestro giudiziario proposta in corso di causa. La sentenza d’appello aveva rilevato che non era stata provata la paternità dei miglioramenti; che le opere prive di autorizzazione erano state incluse nella quota degli appellanti, i quali ne avevano tratto il vantaggio; che gli scavi interessavano zone comprese nelle quote di entrambe le parti e che la diminuzione di valore era stata così ripartita. Aveva inoltre giustificato la parziale condanna alle spese con il rifiuto della divisione bonaria, la precedente rivendicazione della proprietà esclusiva e la soccombenza sulla pretesa di rimborso dei miglioramenti. La sentenza d’appello era stata notificata il 14 febbraio 2017; il ricorso per cassazione, notificato il 18 aprile 2017, è stato ritenuto tempestivo, poiché il termine breve, in scadenza in giorno festivo, era prorogato al primo giorno non festivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, notificato il 18 aprile 2017 dopo la proroga del termine breve, la cui scadenza cadeva il 15 aprile, sabato, seguito dal lunedì di Pasqua festivo. Ha rigettato il primo motivo: le doglianze non denunciavano in modo pertinente la violazione dell’art. 2697 c.c. o degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma sollecitavano una diversa valutazione delle prove; erano inoltre generiche e prive della necessaria specificità quanto al progetto divisionale alternativo. Ha osservato che mancava la prova che i miglioramenti fossero stati realizzati dal dante causa del ricorrente e che le opere prive di autorizzazione erano state attribuite alla quota del ricorrente, il quale ne aveva beneficiato; non risultava neppure che il costo degli interventi superasse il valore attuale delle opere. Ha rigettato anche il secondo motivo: in una divisione giudiziale le spese necessarie allo scioglimento della comunione gravano sulla massa, ma le spese conseguenti a pretese eccessive o resistenze inutili possono essere regolate secondo soccombenza o compensate. La valutazione dei giudici di merito sulla condotta preprocessuale e processuale, comprese la mancata adesione alla divisione bonaria e la pretesa di rimborso non provata, giustificava la parziale condanna alle spese. Il mancato accoglimento del sequestro giudiziario non imponeva una valutazione separata delle spese del subprocedimento cautelare, da regolare con la decisione sul merito. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti 5.500 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge; ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni.
La violazione sussiste quando il giudice ripartisce erroneamente l’onere della prova tra le parti; non coincide con la mera contestazione della valutazione delle risultanze probatorie.
per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.).
La violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede che il giudice abbia disatteso la regola di disponibilità delle prove, decidendo contro di essa o fondandosi su prove acquisite d’ufficio fuori dai casi consentiti; non è sufficiente dissentire dalla valutazione delle prove ritualmente acquisite.
mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”.
La scelta del giudice di attribuire maggiore efficacia persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientra nella valutazione probatoria e non integra, di per sé, violazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure, oltre a risultare del tutto generiche e prive del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, laddove si richiama l’esistenza di un progetto alternativo di divisione, che sarebbe stato ignorato da parte della Corte distrettuale, trascurando non solo di riportarne il contenuto in ricorso ma anche di indicare in quale specifico atto processuale lo stesso sia rinvenibile.
La censura che denuncia l’omesso esame di un progetto o atto processuale deve indicarne il contenuto e individuare specificamente l’atto in cui esso è reperibile; in difetto è generica e non soddisfa il requisito di specificità del ricorso per cassazione.
nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
Le spese necessarie alla divisione giudiziale sono sostenute dalla massa, perché effettuate nell’interesse comune; le spese causate da pretese eccessive o da resistenze inutili possono invece essere regolate secondo soccombenza o compensate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto di un ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti processuali per dichiarare dovuto, a carico del ricorrente, l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella che ne è gravata secondo la struttura della fattispecie; non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla forza persuasiva attribuita alle prove: occorre, per l’art. 115, che il giudice abbia disatteso la regola di disponibilità delle prove; la valutazione comparativa delle prove ritualmente acquisite appartiene invece al giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione, chi denuncia che sia stato ignorato un progetto o altro atto processuale deve riportarne il contenuto e indicare in quale specifico atto del processo esso sia rinvenibile, altrimenti la censura è generica.
- Nella divisione giudiziale le spese necessarie allo scioglimento della comunione gravano sulla massa, poiché sostenute nell’interesse comune dei condividenti; le spese riconducibili a pretese eccessive o a resistenze inutili possono essere poste a carico della parte soccombente o compensate.
- Le spese del subprocedimento cautelare incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sono regolate con il provvedimento che definisce quest’ultimo e non mediante una valutazione separata della soccombenza cautelare.
- In sede di divisione, non fonda una pretesa di rimborso per miglioramenti la mera allegazione della loro esistenza: occorre provarne la riferibilità a chi chiede il rimborso. Se opere sono state interamente incluse nella quota assegnata al richiedente e questi ne beneficia, la loro mancata considerazione nella stima della massa non giustifica, in assenza di ulteriori elementi, una censura utile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1628/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1631/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1630/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1618/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1616/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1633/2020 del 24/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →