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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1616/2020 del 24/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Civitavecchia un decreto ingiuntivo per Euro 30.960,20, relativo a una fattura emessa sulla base di un asserito contratto di noleggio di macchinari e attrezzature. La resistente aveva contestato sia di aver noleggiato i mezzi sia di aver concordato l’importo fatturato e, in subordine, aveva dedotto in compensazione un controcredito di Euro 63.313,59 per lavori eseguiti in favore della ricorrente. Nel giudizio di opposizione, la resistente aveva proposto querela di falso contro il contratto di noleggio del 15 ottobre 2002 e una nota del 20 gennaio 2002. Il Tribunale, dopo CTU grafologica, aveva dichiarato false le sottoscrizioni, revocato il decreto ingiuntivo e condannato la ricorrente a restituire Euro 55.777,97 versati in esecuzione provvisoria. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1171/2015 depositata il 18 febbraio 2015, aveva confermato la decisione. La ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) la querela di falso sarebbe stata inammissibile perché la condotta difensiva della resistente avrebbe reso non contestata l’esistenza del contratto; (2) la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla nullità della querela, asseritamente priva dell’indicazione degli elementi e delle prove della falsità; (3) la Corte avrebbe omesso di valutare il comportamento processuale della resistente, una raccomandata del 20 gennaio 2005, la relativa busta e il timbro postale, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; (4) sarebbe stata violata la disciplina della rimessione in termini, poiché la ricorrente avrebbe confidato nell’autenticità dei documenti non disconosciuti e non avrebbe quindi articolato ulteriori prove; (5) la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e nel procedimento incidentale di falso. In via preliminare la resistente aveva inoltre contestato il valore della causa, invocato un giudicato esterno e eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

La decisione

La Cassazione ha respinto le contestazioni preliminari della resistente sul valore della causa e sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso. Il valore è stato individuato nell’importo ingiunto, pari a Euro 30.960,20, senza rilevanza della somma restituita in esecuzione della sentenza o del controcredito dedotto in compensazione. È stata dichiarata inammissibile la deduzione del giudicato esterno, perché non era stata indicata la data di irrevocabilità della pronuncia invocata, impedendo di valutarne l’ammissibilità in cassazione. È stata ritenuta priva di concludenza la contestazione relativa ai poteri del soggetto che aveva conferito la procura per la ricorrente, risultando dalla visura camerale che egli era consigliere d’amministrazione e titolare di poteri rappresentativi. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: il riconoscimento, anche tacito, della scrittura privata esclude soltanto il ricorso al disconoscimento e alla verificazione, ma non rende l’autenticità incontestabile; inoltre la Corte territoriale aveva accertato che l’esistenza del noleggio era stata contestata sin dall’opposizione. Il secondo motivo è stato respinto: la Corte d’appello si era pronunciata implicitamente sulla dedotta nullità della querela rigettandola, e l’indicazione delle scritture di comparazione soddisfaceva il requisito di indicare gli elementi e le prove della falsità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito delle prove; il mancato esercizio della facoltà di trarre argomenti di prova dal contegno processuale non è censurabile in cassazione. Il quarto motivo è stato respinto: la mancata articolazione delle prove dipendeva da una scelta della parte e non giustificava la rimessione in termini. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la statuizione secondo cui la ricorrente era decaduta dalla facoltà di articolare ulteriori prove allo scadere del termine assegnato dal Tribunale. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.300 oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 10 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 10 c.p.c., il valore della causa è quello determinato dalla domanda e, quindi, si identifica nell’importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto (capitale e interessi scaduti prima della domanda monitoria), a nulla rilevando nè la somma pagata dall’opponente per effetto della provvisoria esecuzione di tale decreto nè quella a costui restituita per effetto della revoca del decreto stesso; nè, ai medesimi fini, può attribuirsi rilevanza all’importo del contro credito dedotto in compensazione dall’opponente.

    Nell’opposizione a decreto ingiuntivo il valore della causa si determina in base alla domanda monitoria, comprensiva di capitale e interessi scaduti prima della domanda; non lo modificano né gli importi pagati o restituiti per effetto della provvisoria esecuzione né il controcredito opposto in compensazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Questa Corte, infatti, ha più volte ribadito, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13916/06 (da ultimo, sent. n. 1534/18), che la produzione del documento che attesta il giudicato esterno è impedita dall’art. 372 c.p.c. nel caso in cui si invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo.

    In cassazione non è consentita, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del documento attestante il giudicato esterno relativo a una pronuncia anteriore a quella impugnata, quando la pronuncia non sia stata prodotta nei gradi di merito.

  • art. 369 c.p.c.

    Quanto alla copia autentica della sentenza impugnata (che nel ricorso non si assume essere stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione) ed alla istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio dal giudice a quo alla Corte di cassazione, è sufficiente considerare che l’art. 369 c.p.c. sanziona, a pena di improcedibilità, il mancato deposito di tali atti, non la mancata menzione del loro deposito nel ricorso per cassazione.

    L’improcedibilità prevista dall’art. 369 c.p.c. consegue al mancato deposito degli atti richiesti, non alla sola omissione, nel ricorso, della menzione del loro deposito.

  • art. 221 c.p.c.

    Sotto il secondo profilo, il Collegio rileva che il requisito dell’indicazione degli elementi e delle prove della falsità risulta soddisfatto mediante l’indicazione delle scritture di comparazione.

    Nel proporre querela di falso, il requisito dell’indicazione degli elementi e delle prove della falsità può essere soddisfatto indicando le scritture di comparazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Per quanto specificamente concerne la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., va altresì ricordato l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua l’esercizio negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, non è censurabile in sede di legittimità, nè per violazione di legge, nè per vizio di motivazione, trattandosi di un potere discrezionale attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata.

    La scelta del giudice di non desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti è esercizio di un potere discrezionale e non è censurabile in cassazione né per violazione di legge né per vizio di motivazione.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Il motivo non può trovare accoglimento, dovendosi condividere il rilievo della corte territoriale secondo cui “la mancata articolazione delle prove attiene alla scelta della parte e non può, dunque, costituire causa di remissione in termini” (pag. 8, primo capoverso, della sentenza).

    La mancata deduzione tempestiva dei mezzi di prova, quando dipende da una scelta processuale della parte, non costituisce causa per la rimessione in termini.

  • art. 112 c.p.c.

    Sotto il primo profilo è sufficiente considerare che sul motivo di appello relativo alla dedotta nullità della querela di falso la corte capitolina si è implicitamente pronunciata, rigettandolo, laddove ha giudicato falsi i documenti oggetto della querela (vedi p. 4.3, ultimo capoverso, della sentenza: “va da se, dunque, che la scelta di fondare le ragioni del credito su due documenti rivelatisi falsi all’esito della querela di falso… “).

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione sul motivo risulta implicitamente dalla statuizione incompatibile con la sua fondatezza; nel caso concreto, l’accertamento della falsità dei documenti comportava il rigetto implicito della censura di nullità della querela.

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo appare è inammissibile perchè si risolve interamente in una contestazione dell’apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie operato dalla corte territoriale.

    La censura che, sotto la veste della violazione delle regole di valutazione o acquisizione della prova, mira a contestare l’apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie è inammissibile in cassazione.

  • art. 221 c.p.c. e art. 229 c.p.c.

    Premessa l’opportunità di ribadire ancora una volta il principio che l’avvenuto riconoscimento, anche tacito, di una scrittura privata esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione, addossando l’onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile.

    Il riconoscimento, anche tacito, di una scrittura privata impedisce alla parte di limitarsi al disconoscimento della sottoscrizione, ma non equivale a un accertamento definitivo e non ulteriormente contestabile dell’autenticità del documento.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002; art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, secondo la disciplina richiamata.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La ISAM s.r.l. è decaduta dalla facoltà di articolare prove ulteriori – rispetto a quelle documentali inizialmente prodotti a sostegno della domanda di pagamento – alla scadenza del termine assegnato dal tribunale per l’articolazione definitiva dei mezzi di prova.

    Le prove ulteriori devono essere articolate entro il termine processuale assegnato; decorso tale termine, la parte decade dalla relativa facoltà.

Massime di principio

  • Il riconoscimento, anche tacito, di una scrittura privata esclude soltanto che la sottoscrizione possa essere contestata mediante il semplice disconoscimento con conseguente verificazione; non comporta un accertamento definitivo dell’autenticità e non preclude la querela di falso.
  • La querela di falso soddisfa il requisito dell’indicazione degli elementi e delle prove della falsità anche mediante l’indicazione delle scritture di comparazione.
  • La mancata articolazione tempestiva dei mezzi di prova, se frutto di una scelta processuale della parte, non giustifica la rimessione in termini.
  • Il mancato esercizio da parte del giudice della facoltà di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti è valutazione discrezionale di merito e non è censurabile in cassazione.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione impugnata risolve implicitamente la questione, adottando una statuizione incompatibile con l’accoglimento della censura.
  • Il valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo è determinato dall’importo oggetto dell’ingiunzione, comprensivo di capitale e interessi scaduti prima della domanda monitoria; non rilevano le somme pagate o restituite in esecuzione provvisoria né il controcredito opposto in compensazione.
  • In cassazione, l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deriva dal mancato deposito degli atti richiesti, non dalla mancata indicazione nel ricorso dell’avvenuto deposito.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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