Cassazione Civile, Sentenza n. 1628/2020 del 24/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, con ricorso depositato il 26 febbraio 2010, l’equo indennizzo per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo promosso il 12 marzo 2004 davanti al TAR Lazio e definito con decreto di perenzione il 30 marzo 2015. Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale della Corte d’appello di Roma, la domanda era stata riassunta il 13 giugno 2013 davanti alla Corte d’appello di Perugia. Nel giudizio amministrativo erano state depositate istanze di fissazione d’udienza e di prelievo. La Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 17 gennaio 2018, aveva riconosciuto 1.700 euro oltre interessi, detraendo dal computo della durata il periodo successivo al 16 settembre 2010 e quantificando in tre anni e cinque mesi la durata irragionevole. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione della L. n. 89/2001 e del D.Lgs. n. 104/2010, contestando l’esclusione del periodo successivo al 16 settembre 2010 nonostante la definizione del giudizio fosse intervenuta soltanto il 30 marzo 2015 e sostenendo che la presentazione dell’istanza di prelievo manifestava l’interesse alla decisione, senza che la successiva perenzione potesse incidere sul computo. Con il secondo motivo ha contestato la liquidazione delle spese del giudizio di merito, ritenuta inferiore ai parametri tariffari vigenti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 64/2019, l’istanza di prelievo non è più una condizione per ottenere l’equo indennizzo: essa ha funzione acceleratoria rispetto a un interesse alla decisione già manifestato con la proposizione del ricorso. Ha inoltre affermato che la successiva perenzione non consente di presumere il disinteresse della parte né di escludere il danno, perché si tratta di una circostanza sopravvenuta rispetto al superamento della durata ragionevole. Il secondo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. Il decreto è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 89/2001
Da quanto precede deriva che nel vigente quadro, normativo ed interpretativo, la presentazione dell’istanza di prelievo non costituisce più condizione per il riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo, per cui in presenza di superamento del termine ragionevole il predetto indennizzo spetta comunque alla parte, rimanendo del tutto irrilevante la modalità con cui il giudizio presupposto si è definito.
In caso di superamento della durata ragionevole, l’equo indennizzo spetta indipendentemente dalla presentazione dell’istanza di prelievo e dalla modalità con cui si è concluso il giudizio presupposto.
D.L. 112/2008, art. 54, comma 2, convertito in L. 133/2008
A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 64/2019, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito in L. n. 133 del 2008 e successivamente modificato dall’art. 3 comma 23 dell’allegato 4 al D.Lgs. n. n. 104 del 2010 e dal D.Lgs. n. 195 del 2011, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6 il deposito dell’istanza di prelievo nell’ambito del giudizio amministrativo non è più considerabile come evento idoneo a precludere il riconoscimento alla parte dell’equo indennizzo commisurato all’irragionevole durata del processo, posto che detta istanza costituisce una mera richiesta a contenuto acceleratorio rispetto ad un interesse alla decisione del ricorso che il ricorrente aveva già ab origine manifestato.
La disposizione, dichiarata costituzionalmente illegittima, non può fondare la preclusione dell’equo indennizzo in ragione dell’assenza o della mancata efficacia dell’istanza di prelievo.
D.Lgs. 104/2010, art. 3, comma 23, allegato 4
A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 64/2019, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito in L. n. 133 del 2008 e successivamente modificato dall’art. 3 comma 23 dell’allegato 4 al D.Lgs. n. n. 104 del 2010 e dal D.Lgs. n. 195 del 2011, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6 il deposito dell’istanza di prelievo nell’ambito del giudizio amministrativo non è più considerabile come evento idoneo a precludere il riconoscimento alla parte dell’equo indennizzo commisurato all’irragionevole durata del processo, posto che detta istanza costituisce una mera richiesta a contenuto acceleratorio rispetto ad un interesse alla decisione del ricorso che il ricorrente aveva già ab origine manifestato.
La modifica normativa richiamata è compresa nella disposizione dichiarata illegittima; l’istanza di prelievo conserva soltanto una funzione acceleratoria e non condiziona il diritto all’equo indennizzo.
D.Lgs. 195/2011, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6
A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 64/2019, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito in L. n. 133 del 2008 e successivamente modificato dall’art. 3 comma 23 dell’allegato 4 al D.Lgs. n. n. 104 del 2010 e dal D.Lgs. n. 195 del 2011, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6 il deposito dell’istanza di prelievo nell’ambito del giudizio amministrativo non è più considerabile come evento idoneo a precludere il riconoscimento alla parte dell’equo indennizzo commisurato all’irragionevole durata del processo, posto che detta istanza costituisce una mera richiesta a contenuto acceleratorio rispetto ad un interesse alla decisione del ricorso che il ricorrente aveva già ab origine manifestato.
La modifica richiamata è ricompresa nella disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima e non consente di subordinare l’indennizzo alla presentazione dell’istanza di prelievo.
Massime di principio
- Nel giudizio per l’equo indennizzo da irragionevole durata, l’istanza di prelievo nel processo amministrativo non costituisce condizione per il riconoscimento dell’indennizzo: ha funzione acceleratoria rispetto all’interesse alla decisione già manifestato con la proposizione del ricorso.
- La successiva perenzione del giudizio presupposto non dimostra, di per sé, il disinteresse della parte e non esclude il danno da durata irragionevole, poiché è una circostanza sopravvenuta rispetto al momento in cui il termine ragionevole è stato superato.
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