Cassazione Civile, Sentenza n. 1631/2020 del 24/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (produttore)
La controversia
La controversia trae origine dalla vendita, nel 1993, di un autocaravan da parte del concessionario a un acquirente, per Lire 58.000.000, con un incremento di Lire 4.375.000 per la motorizzazione prescelta; l’acquirente aveva inoltre consegnato una roulotte valutata Lire 5.000.000. Dopo aver visionato il mezzo e averne fatto verificare le condizioni, l’acquirente denunciò che l’autocaravan, costruito nel 1991, era stato riverniciato e rimaneggiato, presentava deformazioni e ruggine ed era stato stimato dal perito come svalutato del 15%; chiese quindi la risoluzione o la riduzione del prezzo e le restituzioni. Il venditore chiese, in via riconvenzionale, la risoluzione per inadempimento dell’acquirente e il risarcimento, e chiamò in causa la produttrice per essere manlevato. Dopo una prima sentenza e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio, rigettò la domanda di manleva: accertò che il mezzo era rimasto invenduto presso la produttrice per un anno e otto mesi, esposto agli agenti atmosferici; la produttrice aveva applicato al concessionario uno sconto supplementare dell’11,6%, oltre alla provvigione usuale del 14%, in ragione delle condizioni del mezzo, mentre il concessionario lo aveva rivenduto all’acquirente al prezzo ordinario, senza sconto per tali condizioni. Il concessionario propose ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle regole del giudizio di rinvio, assumendo che la Corte territoriale avesse disatteso quanto stabilito dalla precedente cassazione sulla natura nuova del veicolo; (2) violazione delle norme sulla vendita e sulla garanzia per vizi, sostenendo che ricorresse una vendita a catena e fosse sufficiente l’identità del bene venduto nei due passaggi; (3) violazione delle norme sulle presunzioni, contestando che la consapevolezza dei difetti fosse stata desunta dallo sconto e dal prezzo di acquisto, anche attraverso una doppia presunzione; (4) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per la mancata valorizzazione delle testimonianze e per la distinzione tra novità formale e sostanziale del veicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto congiuntamente i primi due motivi: nel giudizio di rinvio, quando la cassazione è intervenuta anche per vizi motivazionali, il giudice di merito conserva il potere di riesaminare i fatti non definitivamente accertati e di valutare le prove; la Corte d’appello aveva quindi legittimamente rinnovato l’accertamento e aveva motivato che i difetti erano stati considerati nel rapporto tra produttrice e concessionario, con conseguente sconto, ma non nel rapporto tra concessionario e acquirente. La domanda di regresso nella vendita a catena è esperibile quando l’inadempimento del rivenditore verso il proprio acquirente sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi del venditore a monte; tale collegamento mancava nel caso concreto. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte territoriale aveva interpretato il contratto tra produttrice e concessionario, ritenendo che lo sconto supplementare dipendesse dalle condizioni del mezzo; il ricorrente non aveva denunciato la violazione dei canoni legali di ermeneutica, né poteva ottenere in cassazione una diversa valutazione degli elementi di fatto. La conoscenza delle condizioni del mezzo era conseguenza degli elementi accertati e non sussiste un generale divieto di presunzioni di secondo grado. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile: la violazione di norme costituzionali non è deducibile direttamente come motivo di cassazione, dovendo essere prospettata tramite una questione di legittimità costituzionale della norma applicata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.300, oltre Euro 200 per esborsi, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 384 e 394 c.p.c.
Nell’ipotesi della cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere anche ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento e dall’esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall’impugnazione, nè in via principale nè in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata.
Nel giudizio di rinvio per vizio di motivazione, il giudice può rinnovare l’indagine sui fatti e sulle prove, salvo i fatti definitivamente accertati e presupposti dal principio di diritto o dalla pronuncia di annullamento.
artt. 1470, 1490, 1492 e 1494 c.c.
Infatti, in tale tipo di vendita, il principio dell’autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all’acquirente, ma solo quando l’inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore.
Nelle vendite a catena ciascun acquirente esercita i rimedi per i vizi in forza del proprio rapporto contrattuale; il rivenditore può rivalersi sul venditore a monte per quanto dovuto all’acquirente finale soltanto se il proprio inadempimento è direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi assunti dal venditore a monte.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La conoscenza in capo al P. della particolare condizione in cui versava il mezzo, dunque, costituisce l’implicita conseguenza degli elementi di fatto alla base dell’interpretazione del contratto operata dalla Corte d’Appello, senza tuttavia che si possa ritenere violata la regola del divieto di doppia presunzione.
La conoscenza di un fatto può essere tratta dagli elementi di fatto accertati attraverso l’interpretazione del contratto; non opera un divieto generale di presunzioni di secondo grado.
art. 360 c.p.c.
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.
Il controllo di legittimità sull’interpretazione contrattuale riguarda il rispetto dei canoni ermeneutici e la coerenza della motivazione, non consente di sostituire la valutazione dei fatti e della volontà negoziale compiuta dal giudice di merito.
artt. 24 e 111 Cost.
Al riguardo è sufficiente richiamare l’orientamento consolidato secondo il quale, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
La violazione di un parametro costituzionale non è deducibile direttamente come motivo di ricorso per cassazione; occorre far emergere il contrasto attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma di legge applicata.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio disposto per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva i poteri di indagine e di valutazione della prova e può riesaminare i fatti non definitivamente accertati, nonché compiere ulteriori accertamenti necessari a colmare le carenze rilevate dalla cassazione.
- Nelle vendite a catena, l’autonomia dei singoli contratti non esclude la rivalsa del rivenditore verso il proprio dante causa, ma questa richiede che l’inadempimento verso l’acquirente finale sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi assunti dal venditore a monte. Se la condizione difettosa del bene è stata contemplata nel primo contratto e compensata con una riduzione del prezzo, mentre il rivenditore lo ha venduto al prezzo ordinario senza evidenziarla o riconoscere una riduzione corrispondente, manca tale nesso ai fini della manleva.
- La ricostruzione degli elementi di fatto e delle finalità pratiche del contratto è riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata; in cassazione è sindacabile l’attribuzione della qualificazione giuridica e la verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione, non la richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi fattuali.
- Non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado: un fatto noto accertato in via presuntiva può costituire la premessa di un’ulteriore presunzione, purché anche quest’ultima sia adeguata.
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