Cassazione Civile, Sentenza n. 1633/2020 del 24/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La ricorrente aveva convenuto in giudizio altri partecipanti alla successione per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria. Alcuni convenuti avevano chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione di alcuni beni ereditari. Il Tribunale di Latina aveva respinto entrambe le domande: quella principale per mancata prova della tempestiva accettazione dell’eredità e quella riconvenzionale. In appello, dopo che il difensore di una parte aveva dichiarato il decesso del proprio assistito, avvenuto durante il giudizio di primo grado, la ricorrente aveva riassunto il processo nei confronti degli eredi e proposto appello. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6161 depositata il 19 novembre 2013, aveva dichiarato inammissibile l’appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle eredi, ritenendo che l’impugnazione dovesse essere notificata personalmente agli eredi e che la notifica eseguita presso il procuratore della parte deceduta non fosse valida. La ricorrente ha proposto cinque motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sull’interruzione e sull’integrazione del contraddittorio; con il secondo ha contestato che fosse provata la qualità di erede della destinataria dell’ordine di integrazione; con il terzo ha sostenuto che la destinataria si fosse costituita depositando la comparsa conclusionale e che tale costituzione avesse sanato eventuali vizi della notifica; con il quarto ha censurato la valutazione della notifica personale come meramente tentata, invocando la scissione soggettiva degli effetti della notificazione e chiedendo un nuovo termine o la rimessione in termini; con il quinto ha contestato l’esclusione dell’ultrattività del mandato al difensore della parte deceduta e sostenuto la validità della notifica dell’appello presso quel procuratore.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo e dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore non siano state dichiarate o notificate nel corso del giudizio, opera l’ultrattività del mandato alla lite: l’impugnazione può essere notificata al procuratore della parte e il mandato, se valido per gli ulteriori gradi, conserva efficacia processuale, salvo il ricorso per cassazione, per il quale è necessaria procura speciale. Ha quindi ritenuto valida la notifica dell’appello presso il procuratore della parte deceduta e erronea la declaratoria di inammissibilità. La sentenza è stata cassata con rinvio a diversa Sezione della Corte d’Appello di Roma, che dovrà esaminare nel merito l’appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il giudice di rinvio dovrà inoltre considerare la destinataria dell’ordine di rinnovazione della notifica quale parte del giudizio e procedere alla riassunzione anche nei suoi confronti; resta preclusa ogni valutazione sugli eventuali diversi effetti della non corretta evocazione in giudizio ai fini dell’estinzione, non essendo stata la questione dedotta in cassazione.
Norme richiamate
art. 330 c.p.c.
Ne discende quindi che la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti di M.E., presso il suo procuratore in primo grado, è valida e consentiva la corretta instaurazione del contraddittorio, palesandosi pertanto erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
In base alla regola di ultrattività del mandato, l’impugnazione può essere notificata presso il procuratore della parte deceduta quando l’evento non sia stato dichiarato o notificato; la notificazione così eseguita è idonea a instaurare il contraddittorio.
art. 285 c.p.c.
la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace
La notificazione della sentenza al procuratore continua a produrre gli effetti processuali previsti anche se la parte assistita è deceduta o divenuta incapace, qualora l’evento non sia stato dichiarato o notificato.
art. 299 c.p.c.
è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante.
La conoscenza acquisita altrimenti dal notificante della morte o della perdita di capacità non esclude la validità della notificazione dell’impugnazione presso il procuratore, se l’evento non è stato dichiarato o notificato secondo le forme processuali.
art. 331 c.p.c.
Da tale premessa hanno poi tratto la conclusione secondo cui l’appello non risultava notificato a tutte le parti necessarie ed in particolare a Ma.Lu., ritenuta essere una delle eredi di M.E., e quindi, ricondotta l’assegnazione del termine per la notifica dell’appello di cui all’udienza del 31/3/2010 alla previsione dell’art. 331 c.p.c. e riscontrata l’assenza di notifica, hanno dichiarato l’appello inammissibile.
La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per l’inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio; la Cassazione ha escluso il presupposto di tale declaratoria, perché la notifica dell’appello al procuratore della parte deceduta era valida.
art. 307 c.p.c.
dovendosi ritenere preclusa, in quanto non oggetto di deduzione in questa sede, ogni valutazione in merito ai diversi effetti scaturenti, ancorchè ai diversi fini dell’estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. (per la quale si imponeva comunque la formulazione di tempestiva eccezione alla luce della normativa di rito applicabile ratione temporis), dalla non corretta evocazione in giudizio di Ma.Lu.
La possibile estinzione del giudizio per la non corretta evocazione in giudizio di una parte non è stata esaminata nel merito in cassazione, perché la relativa questione non era stata dedotta; il testo precisa che, ai fini dell’estinzione, sarebbe stata comunque necessaria un’eccezione tempestiva secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Se la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore non è dichiarata in udienza né notificata alle altre parti, opera l’ultrattività del mandato alla lite: nel processo la parte è considerata tuttora in vita e capace.
- In presenza dell’ultrattività del mandato, il procuratore munito di procura valida per gli ulteriori gradi può proporre impugnazione in rappresentanza della parte deceduta o divenuta incapace, salvo il ricorso per cassazione, per il quale occorre una procura speciale.
- Quando l’evento interruttivo non è stato dichiarato o notificato, l’impugnazione può essere notificata presso il procuratore della parte, e la conoscenza aliunde dell’evento da parte del notificante non rende invalida la notificazione.
- La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio non è giustificata se l’impugnazione è stata validamente notificata al procuratore della parte deceduta secondo la regola dell’ultrattività del mandato.
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