Cassazione Civile, Sentenza n. 1618/2020 del 24/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
L’Ordine provinciale dei medici aveva disposto il 6 marzo 2013 la radiazione di un medico dall’albo, in seguito alla sua condanna in appello alla pena di sei anni e sei mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. La decisione disciplinare era stata confermata dalla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie; la Cassazione l’aveva annullata con sentenza n. 15852 dell’11 maggio 2017 per l’illegittima composizione del collegio, nel quale sedevano due dirigenti del Ministero della Salute. Riassunto il giudizio, la Commissione Centrale, con decisione del 28 settembre 2017, depositata il 19 gennaio 2018, aveva nuovamente respinto il ricorso del medico e ritenuto congrua la radiazione per il disvalore della condotta e il pregiudizio arrecato alla categoria. Il medico ha impugnato tale decisione con cinque motivi: 1) illegittima costituzione della Commissione per la presenza di due dirigenti ministeriali, anche se designati dal Consiglio Superiore di Sanità; 2) indebolimento dell’indipendenza dei componenti riconfermati dopo la scadenza del mandato; 3) incompatibilità di due componenti che avevano partecipato alla precedente decisione poi annullata, nonostante la richiesta di ricusazione; 4) illegittimità della radiazione di diritto; 5) violazione degli artt. 40 e 41 del D.P.R. n. 221 del 1950 per omessa valutazione dell’incidenza dei reati sull’esercizio della professione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: la partecipazione alla Commissione di dirigenti del Ministero della Salute, pur nominati quali componenti del Consiglio Superiore di Sanità, non garantiva l’autonomia e l’indipendenza dell’organo, perché essi restavano soggetti allo status giuridico ed economico e al potere disciplinare dell’amministrazione designante, mentre la possibile conferma del mandato costituiva un ulteriore elemento ostativo. Ha rigettato il secondo motivo: la considerazione della Corte costituzionale sulla possibile conferma del mandato riguardava i componenti di matrice ministeriale e non si estendeva ai rappresentanti delle federazioni mediche, privi di vincoli di dipendenza dal Ministero. Ha accolto il terzo motivo: nel giudizio di rinvio non potevano partecipare i componenti che avevano preso parte alla precedente decisione della Commissione poi cassata; la violazione determina nullità attinente alla costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., senza necessità di ricusazione. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione sul merito delle censure relative alla radiazione e alla valutazione dell’incidenza dei reati sull’esercizio professionale. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 17, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 233/1946
Alla luce di tali ragioni, la nomina dei componenti della Commissione Centrale di matrice ministeriale è contraria ai requisiti di indipendenza, richiesti dal giudice delle leggi, anche con riferimento ai componenti del Consiglio Superiore della Sanità.
La composizione della Commissione con dirigenti ministeriali è illegittima quando, anche dopo la designazione, essi restano assoggettati all’amministrazione di appartenenza sotto il profilo dello status giuridico ed economico e del potere disciplinare, senza adeguati presidi di autonomia e indipendenza.
art. 158 c.p.c.
Sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 c.p.c.).
Nel giudizio di rinvio è nulla la decisione pronunciata da un collegio del quale faccia parte anche un solo componente che abbia partecipato alla decisione cassata; la nullità riguarda la costituzione del giudice e non richiede un’istanza di ricusazione.
art. 52 c.p.c.
Sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 c.p.c.).
La partecipazione al giudizio di rinvio del componente che aveva pronunciato la decisione cassata determina una nullità della costituzione del giudice che può essere rilevata senza previa ricusazione.
Massime di principio
- La sentenza pronunciata da un organo di giurisdizione speciale è nulla se il collegio è composto da dirigenti dell’amministrazione coinvolta nella materia del giudizio che, dopo la designazione, restano soggetti al suo potere disciplinare e mantengono lo status giuridico ed economico presso la stessa amministrazione, in assenza di presidi idonei a garantire autonomia e indipendenza.
- La possibile conferma del mandato può indebolire l’indipendenza dei componenti di matrice ministeriale quando si accompagna alla loro dipendenza dall’amministrazione designante; tale rilievo non si estende automaticamente ai rappresentanti di soggetti privi di rapporti di dipendenza, anche disciplinare, con quell’amministrazione.
- Nel giudizio di rinvio davanti a un organo collegiale non può partecipare il componente che abbia preso parte alla decisione poi cassata. La violazione determina nullità relativa alla costituzione del giudice, senza necessità di ricusazione.
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