Cassazione Civile, Sentenza n. 1630/2020 del 24/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il condominio ha convenuto i proprietari del fondo confinante chiedendo l'accertamento della comproprietà condominiale di una strada privata e la rimozione di due cancelli da loro collocati sulla strada, con ripristino dei luoghi. I convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale l'accertamento della proprietà esclusiva e del diritto di godimento sui mappali compresi tra i cancelli, la rimozione di opere condominiali ritenute realizzate sui loro terreni o in violazione delle distanze, l'accertamento dell'estinzione delle servitù, il risarcimento dei danni e il riconoscimento dell'usucapione. Il Tribunale di Monza ha accolto la domanda principale, accertando la comproprietà della strada, dichiarando illegittimi i cancelli e ordinandone la rimozione; ha respinto le domande riconvenzionali. Ha ritenuto che gli atti di provenienza imponessero ai proprietari dei fondi interessati di destinare una striscia di tre metri alla formazione di una strada privata comune; ha inoltre rilevato che varie questioni, tra cui le pretese proprietarie, le distanze e l'usucapione, erano già coperte da giudicati formatisi in precedenti controversie. La Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Con ricorso per cassazione, i proprietari hanno dedotto: (1) la violazione del litisconsorzio necessario, per la mancata partecipazione dei confinanti e di una nuda proprietaria, sia rispetto alla domanda di rimozione sia rispetto alla riconvenzionale di usucapione; (2) il difetto di legittimazione dell'amministratore a promuovere un'azione relativa a diritti reali; (3) l'erroneità dell'accertamento del giudicato e dell'interpretazione dei titoli, delle planimetrie e dei confini, nonché della valutazione della CTU e delle prove, comprese le domande sulle distanze; (4) la sussistenza dell'usucapione decennale e ventennale; (5) la nullità della CTU per asserite lesioni del contraddittorio e l'omessa allegazione della perizia di parte. Hanno inoltre riproposto la questione della necessità di integrare il contraddittorio in relazione alla domanda di usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla domanda del condominio: i proprietari confinanti erano estranei all'oggetto del giudizio e il loro interesse indiretto non imponeva la partecipazione ex art. 102 c.p.c. La censura relativa alla riconvenzionale di usucapione è stata dichiarata inammissibile: i ricorrenti non avevano individuato specificamente i litisconsorti necessari e, comunque, l'usucapione era stata respinta, sicché la rinnovazione del processo non avrebbe arrecato un vantaggio tutelabile né ai ricorrenti né ai comproprietari pretermessi. Il secondo motivo è stato respinto: l'amministratore può agire per recuperare un bene comune e rimuovere opere che ne impediscano la fruizione, in quanto si tratta di atti conservativi; inoltre, la domanda di accertamento della comproprietà era stata autorizzata dall'assemblea con maggioranza qualificata, non contestata dai ricorrenti. Il terzo motivo, comprensivo delle censure sull'interpretazione dei contratti, sul giudicato, sui confini, sulle risultanze istruttorie e sulle distanze, è stato dichiarato inammissibile: mancavano la specifica trascrizione del contratto e delle sentenze invocate e le critiche sollecitavano una rivalutazione del merito; le doglianze motivazionali non indicavano un fatto storico decisivo omesso secondo il testo applicabile dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Anche le censure sull'usucapione decennale e ventennale sono state dichiarate inammissibili, poiché la domanda era già stata definitivamente respinta con giudicato, estensibile al condominio quale successore del precedente proprietario, e le critiche chiedevano una nuova valutazione dei fatti. Il quinto motivo sulla CTU è stato dichiarato inammissibile: oltre a fondarsi sul previgente paradigma del vizio motivazionale, risultava dagli atti che i ricorrenti avevano potuto presentare osservazioni e che il giudice aveva richiesto integrazioni al consulente, senza lesione del diritto di difesa. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.700, di cui euro 200 per esborsi, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, ogni qualvolta la situazione sostanziale dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria, nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’esperimento dell’azione proposta
La partecipazione necessaria al giudizio dipende dalla necessità di decidere unitariamente una situazione sostanziale comune; un interesse solo generico o riflesso dei confinanti non è sufficiente a imporre l'integrazione del contraddittorio.
art. 1130, n. 4, c.c.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell’assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per ottenere il rilascio di un bene condominiale anche mediante la richiesta di demolizione di opere, essendo il recupero del bene essenziale per l’ulteriore fruizione dello stesso bene da parte di tutti i condomini.
Il potere dell'amministratore di compiere atti conservativi sui beni comuni comprende l'azione diretta al recupero del bene e alla rimozione delle opere che ne ostacolino la fruizione collettiva.
art. 1131 c.c.
In ogni caso, con riferimento alla domanda di accertamento della comproprietà della via (OMISSIS), anche volendo ritenere tale domanda autonoma rispetto alla richiesta di demolizione del cancello apposto dai ricorrenti sulla stessa, deve evidenziarsi che l’amministratore era stato incaricato di istaurare il giudizio dall’assemblea condominiale e i ricorrenti non contestano che l’approvazione dell’assemblea era stata fatta con maggioranza qualificata o, come affermato dai controricorrenti, con il consenso unanime di tutti i condomini -, sicchè non può sorgere alcun dubbio circa la sua piena legittimazione a stare in giudizio.
Per la domanda autonoma di accertamento della comproprietà, la legittimazione dell'amministratore risulta dall'incarico assembleare con maggioranza qualificata, circostanza non contestata dai ricorrenti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
La specificità del ricorso richiede che il ricorrente individui il fatto storico asseritamente omesso e indichi gli elementi necessari a verificarne esistenza, discussione processuale e decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
Nel denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorso deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e localizzazione richiesti per consentire il controllo di legittimità.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Prevede il nuovo testo che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Il vizio denunciabile ai sensi del nuovo n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di chiedere una nuova valutazione complessiva delle prove né di censurare la mera insufficienza della motivazione.
art. 1158 c.c.
In tale sentenza la domanda di usucapione era stata rigettata perchè non era stato provato il possesso ad usucapione sia in capo al dante causa dei coniugi T.- B. che in capo a quest’ultimi, ciò sia ai sensi dell’art. 1158 c.c. che sensi del successivo art. 1159.
La Corte rileva che l'usucapione ordinaria era già stata negata per mancata prova del possesso utile; non procede a una nuova valutazione dei relativi presupposti, essendo la questione coperta da giudicato.
art. 1159 c.c.
In tale sentenza la domanda di usucapione era stata rigettata perchè non era stato provato il possesso ad usucapione sia in capo al dante causa dei coniugi T.- B. che in capo a quest’ultimi, ciò sia ai sensi dell’art. 1158 c.c. che sensi del successivo art. 1159.
La Corte rileva che anche l'usucapione abbreviata era stata già respinta per mancata prova del possesso utile; la domanda non può essere riesaminata quando il suo rigetto è coperto da giudicato.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il litisconsorzio necessario sussiste quando la situazione sostanziale dedotta deve essere decisa unitariamente nei confronti di tutti i suoi partecipi; il mero interesse riflesso di un terzo rispetto agli effetti pratici della decisione non basta a imporne la partecipazione.
- Chi eccepisce in cassazione la non integrità del contraddittorio deve individuare i soggetti da chiamare e indicare gli atti del giudizio di merito dai quali risultino i presupposti di fatto dell'eccezione.
- La parte soccombente non ha interesse a ottenere la rinnovazione del giudizio per la mancata partecipazione di litisconsorti pretermessi quando la domanda che li riguarda è stata respinta, i pretermessi non subiscono pregiudizio e la loro partecipazione non avrebbe potuto condurre a una decisione più favorevole alla parte che eccepisce.
- L'amministratore di condominio può agire per il recupero di un bene comune e per la rimozione delle opere che ne impediscano la fruizione, poiché tali iniziative rientrano negli atti conservativi dei beni comuni.
- La censura in cassazione sull'interpretazione di un contratto deve riportare il testo della fonte pattizia invocata; la contestazione dell'interpretazione di un giudicato esterno richiede la riproduzione del giudicato, con motivazione e dispositivo.
- Il vizio di omesso esame previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non permette di ottenere una rivalutazione alternativa delle risultanze istruttorie o di dolersi della sola insufficienza della motivazione.
- Quando una domanda di usucapione è già stata definitivamente respinta con accertamento della mancata prova del possesso utile, la stessa pretesa non può essere riproposta in un successivo giudizio avente a oggetto il medesimo bene o tratto di bene coperto dal giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1628/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1631/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1635/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1618/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1616/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1633/2020 del 24/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →