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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19013/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da una contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza passata in giudicato che aveva accolto l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso IRPEF relativa a ritenute operate dall’INPS sulla pensione complementare per gli anni 2008, 2009 e primi tre mesi del 2010, per euro 31.682,37. Nel giudizio di ottemperanza la contribuente ha chiesto anche il pagamento di un’ulteriore somma di euro 169.796,77 riferita a ritenute operate per annualità dal 2010 al 2019, sostenendo l’efficacia ultrannuale del giudicato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dei limiti del giudizio di ottemperanza tributaria e della disciplina del rimborso: secondo la ricorrente, il giudice dell’ottemperanza non poteva riconoscere un diritto al rimborso per annualità diverse e successive rispetto a quelle oggetto della sentenza da eseguire, perché il giudizio di ottemperanza ha carattere chiuso e non può attribuire nuovi diritti; inoltre, per ciascuna annualità successiva sarebbe stata necessaria una distinta istanza di rimborso con eventuale autonomo contenzioso contro il diniego o il silenzio-rifiuto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso sul punto decisivo. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza tributaria deve restare entro i confini oggettivi del giudicato e può chiarire e rendere effettivo il comando della sentenza passata in giudicato, ma non può estendere il rimborso a somme e annualità non ricomprese nella decisione da eseguire, in mancanza di un’espressa condanna contenuta nel giudicato. Poiché la sentenza del 2014 si era limitata ad accogliere l’impugnazione del diniego tacito relativo alla richiesta di rimborso per 2008, 2009 e primi tre mesi del 2010, senza pronunciare una condanna anche per le annualità successive, la CTR, in ottemperanza, ha illegittimamente riconosciuto anche l’ulteriore importo di euro 169.796,77. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la compiuta determinazione delle attività demandate al commissario ad acta nel rispetto dei limiti del giudicato; la stessa giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro di censura per la dedotta nullità/violazione processuale, ma la Corte decide la fondatezza sul tema dei limiti del giudizio di ottemperanza.

  • art. 70, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il giudizio di ottemperanza tributaria serve ad attuare gli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato e ha carattere chiuso, nei limiti dell’oggetto della controversia definita dal giudicato.

  • art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992

    È evocato nel motivo di ricorso come disposizione collegata alla disciplina dell’ottemperanza tributaria.

  • art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rimborso richiede autonomi atti impugnabili e non un accertamento generale per annualità future.

  • art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato quale disciplina speciale delle istanze di rimborso delle ritenute indebitamente versate, per cui ogni annualità successiva richiederebbe autonoma istanza e, se del caso, autonomo contenzioso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice deve interpretare il giudicato per renderne effettivo il comando, ma non può superare i limiti oggettivi della decisione passata in giudicato.
  • Il carattere "chiuso" dell’ottemperanza impedisce di attribuire diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli espressamente o implicitamente ricompresi nella sentenza da eseguire.
  • Quando il giudicato si limita ad accogliere l’impugnazione di un diniego di rimborso, il giudice dell’ottemperanza non può estendere la condanna a somme riferite ad annualità diverse e successive in assenza di una specifica pronuncia sul punto.
  • La tutela del contribuente contro il silenzio-rifiuto in materia di rimborso resta ancorata alle singole istanze di rimborso e ai relativi atti impugnabili, non potendo essere trasformata in un’azione di accertamento generale valida per le future annualità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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