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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12408/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato parzialmente l'ordinanza del G.I.P. (limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9/10/1990, n. 309, per il capo 1) e aveva confermato nel resto la custodia cautelare in carcere). Il ricorrente deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione rispetto ai gravi indizi di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e al ruolo apicale ascritto; erronea valutazione delle intercettazioni e della prova, con riferimento alla presunta mancanza di collegamenti con altri associati; contestazione dei gravi indizi sul capo 7) (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) con specificità sulle cessioni a Nicolò Lauria e a Daniele Nocera; censura sulla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3 (numero dei partecipi), sostenendo la necessità della consapevolezza del numero degli affiliati; richiesta di riqualificazione del capo 36) da ricettazione (art. 648 c.p.) a delitto di cui all'art. 391-ter c.p. per la ricezione di telefoni in carcere; ed infine censura delle esigenze cautelari (mancata valutazione del comportamento remissivo e inesistenza del pericolo di recidiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile, rilevando che molte censure sono di merito e pertanto non sindacabili in sede di legittimità. Ha però accolto parzialmente il ricorso con riferimento al capo 7), annullando con rinvio l'ordinanza limitatamente alla cessione contestata in favore di Daniele Nocera, perché i gravi indizi risultavano insufficienti per quel singolo episodio (la valutazione era stata basata soltanto sulla prossimità temporale delle cessioni). Per il resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la ricostruzione circa l'esistenza dell'associazione, la partecipazione e il ruolo di vertice del Grillo (anche in stato di detenzione), ha confermato l'interpretazione dell'aggravante numerica di cui all'art. 74, comma 3, come di natura oggettiva (non richiede consapevolezza del numero dei partecipanti), ha escluso la riqualificazione in sede di legittimità del capo relativo ai telefoni (questione di merito circa l'accordo) e ha ritenuto giustificate le esigenze cautelari sulla base dei precedenti penali, del ruolo attribuito e della condotta tenuta.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (e s.m.i.)

    Fondata la contestazione generale di associazione per delinquere di tipo mafioso/associazione strutturata; il Tribunale e la Corte hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione e ruolo di vertice, anche se la ricostruzione di ruoli specifici può essere sindacata solo marginalmente in Cassazione.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Applicata per le ipotesi aggravate relative al traffico di stupefacenti. La Corte ha confermato la motivazione del Tribunale circa la rilevanza delle circostanze aggravanti richiamate dall'ordinanza impugnata.

  • art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990

    Interpretata come aggravante di natura oggettiva collegata al numero dei partecipanti all'associazione: non richiede la consapevolezza da parte del singolo concorrente del fatto che l'associazione conti più di dieci persone; si comunica a tutti i partecipanti.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Riguarda i delitti di detenzione e cessione di stupefacenti. La Corte ha distinto i singoli episodi: per alcuni (es. Lauria) i gravi indizi erano adeguati, per altri (es. Nocera) la prova è risultata insufficiente quando fondata solo sulla mera prossimità temporale delle cessioni.

  • art. 391-ter c.p.

    Rilevato che la riqualificazione dell'ipotesi di reato (da ricettazione a delitto previsto da art. 391-ter) è una questione di merito che non può essere risolta in sede di legittimità; la Corte non ha operato la riqualificazione poiché l'accertamento dell'esistenza di un previo accordo è elemento fattuale.

  • art. 648 c.p.

    Delitto di ricettazione: la sua sussistenza rispetto alla vicenda dei telefoni in carcere è questione di fatto rimessa all'esame del giudice di merito.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Richiamata la presunzione relativa dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere: la Corte conferma che tale presunzione non è stata superata dal ricorrente, considerati i precedenti, il ruolo e la condotta.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la rinnovazione del giudizio di merito: censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o delle prove sono, salvo vizio di diritto, inammissibili.
  • L'aggravante numerica ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990 è di natura oggettiva e si applica ai partecipanti senza che ciascuno debba essere consapevole del numero complessivo dei partecipanti.
  • Per riconoscere la responsabilità in singoli episodi di cessione è necessario disporre di elementi probatori specifici e non fondarsi esclusivamente su circostanze di mera prossimità temporale tra eventi.
  • La riqualificazione giuridica di una fattispecie (es. da ricettazione a fattispecie diversa) richiede accertamenti di fatto sull'esistenza di un accordo o di una condotta precedente: si tratta di valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
  • La custodia cautelare in carcere gode di una presunzione relativa di adeguatezza ai sensi dell'art. 275 c.p.p.; il ricorrente deve fornire elementi concreti e pertinenti per dimostrarne l'inefficacia rispetto alle esigenze cautelari.
  • Le intercettazioni e i contatti, anche se parziali, possono essere valorizzati per ricostruire l'organizzazione e il ruolo di un soggetto nell'ambito di un'associazione, purché la motivazione colleghi logicamente le risultanze investigative al profilo contestato.

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